Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Esonero dalle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. - procedura iniziata o proseguita dagli eredi dell'invalido - rilevano le condizioni reddituali degli eredi e non del dante causa. (Sintesi non ufficiale)
Oggetto del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - accertamento del solo dato sanitario.
Art. 152, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. - obbligo di indicare nel ricorso il valore della prestazione dedotta in giudizio - intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.
(Sintesi non ufficiale)
Atp - regime delle spese - possibile contrasto tra art. 96, 3° co., c.p.c. e art. 152 disp. att. c.p.c. - rimessione ad altra Sezione.
Atp in materia previdenziale - liquidazione delle spese in favore del ricorrente vittorioso. (Sintesi non ufficiale)
Liquidazione delle spese - parametri del "valore della causa" e del "valore della prestazione dedotta in giudizio" - applicabili quali limite massimo - necessità di adattare il compenso all'entità del decisum.
Atp in materia previdenziale - liquidazione delle spese in favore del ricorrente vittorioso. (Sintesi non ufficiale)
Accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e successivo procedimento di merito ex art. 445-bis c.p.c. - ricorso per indennità di accompagnamento - parametri per la liquidazione del compenso dovuto al procuratore della parte privata vittoriosa - valore della causa tra € 5.200 ed € 26.000,00 - causa inquadrabile nella tab. 4, cause di previdenza - tre fasi da calcolare per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - minimo liquidabile € 1.314,00 per la prima fase ed € 2.884,50 per la seconda (sintesi non ufficiale)
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esonero dalle spese giudiziali - non sussiste la necessità che essa contenga anche l'impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti - non sussiste la necessità che sia specificata anche la concreta entità del reddito. (Sintesi non ufficiale)
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esonero dalle spese giudiziali - non sussiste la necessità che essa contenga anche l'impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti - non sussiste la necessità che sia specificata anche la concreta entità del reddito. (Sintesi non ufficiale)
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - inefficacia della dichiarazione sottoscritta dal difensore - necessità di sottoscrizione della parte, ancorchè in foglio separato richiamato espressamente in ricorso. (Sintesi non ufficiale)
Esonero spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - tetto di reddito in presenza di familiari conviventi con l'istante - da elevarsi nel doppio della misura indicata dall'art. 92 del D.P.R. n. 115/2002 per ognuno dei familiari conviventi. (Sintesi non ufficiale)
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - inefficacia della dichiarazione sottoscritta dal difensore. (Sintesi non ufficiale)
Atp ex art. 445-bis c.p.c. - art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - inefficacia della dichiarazione sottoscritta dal difensore - necessità di sottoscrizione della parte, ancorchè in foglio separato richiamato espressamente in ricorso. (Sintesi non ufficiale)
Atp ex art. 445-bis c.p.c. - art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - inefficacia della dichiarazione sottoscritta dal difensore - necessità di sottoscrizione della parte, ancorchè in foglio separato richiamato espressamente in ricorso. (Sintesi non ufficiale)
Previdenza - Controversie relative a prestazioni assistenziali - Determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio - Titolo controverso - Criterio per la determinazione - Individuazione (Sintesi non ufficiale)
Previdenza - Controversie relative a prestazioni assistenziali - Determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio - Titolo controverso - Criterio per la determinazione - Individuazione (Sintesi non ufficiale)
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione sul valore della prestazione dedotta in giudizio resa con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - si riferisce al ricorso proposto da colui che chiede una prestazione previdenziale - non si riferisce all'INPS (Sintesi non ufficiale)
Dichiarazione sul valore della prestazione dedotta in giudizio - la disposizione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. si riferisce al solo ricorso di primo grado (Sintesi non ufficiale)
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione sul valore della prestazione dedotta in giudizio resa con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - esplica i propri effetti anche nei gradi successivi di giudizio. (Sintesi non ufficiale)
Controversie previdenziali – Onere di dichiarare l’esatto valore della prestazione dedotta in giudizio – Riferibilità solo al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - inefficacia della dichiarazione sottoscritta dal difensore. (Sintesi non ufficiale)
Limite di reddito per la pensione di inabilità - rilevanza del reddito del coniuge;
Limite di reddito per l'assegno mensile - irrilevanza del reddito del coniuge;
Dichiarazione ai fini dell'esonero dalle spese del giudizio - sottoscrizione - necessaria la sottoscrizione della parte;
Dichiarazione ai fini dell'esonero dalle spese del giudizio - necessaria formulazione dell'istanza contestualmente al ricorso introduttivo - possibilità di prima formulazione nei successivi gradi di giudizio, in ipotesi di intervenuta variazione delle condizioni di reddito.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - possibilità di renderla in foglio separato, richiamato espressamente in ricorso.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari resa con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - esplica i propri effetti anche nei gradi successivi di giudizio.
(Sintesi non ufficiale)
Procedimento civile - omessa pronunzia sull'istanza di distrazione delle spese - ammissibilità del procedimento di correzione - sussistenza - fondamento
Spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. - dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'esonero dalle spese - necessità di sua formulazione con il ricorso introduttivo di primo grado - sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi - onere di allegazione documentale in caso di contestazione - onere di dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero - possibilità di formulare per la prima volta la dichiarazione nel corso del giudizio e nei gradi successivi, qualora dette condizioni originariamente insussistenti vengano successivamente in essere - efficacia della dichiarazione sostitutiva che, redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente con esso prodotta.
Spese giudiziali civili - compensazione - possibile se l'oggetto dell'appello è la sola riliquidazione delle spese del primo grado e il valore del credito in contestazione - motivabile con riferimento alla “natura della controversia” ed all'unicità della questione devoluta
Spese giudiziali civili - obbligo di motivazione del provvedimento di compensazione.
Primi orientamenti interpretativi dell'art. 445 bis c.p.c.
Testo dell'intervento dell'Avv. Pier Paolo Zanbardino sul "Mattino" del 30 luglio 2011
Il D.L. 269/2003 prevede l'abolizione del ricorso amministrativo alla Commissione Superiore e l'introduzione del termine decadenziale di sei mesi per il ricorso giurisdizionale