La dichiarazione reddituale, da inserirsi nelle conclusioni dell'atto ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite per il caso di soccombenza, deve essere sottoscritta personalmente dalla parte (Cass. n. 5363/2012)

Aula Tribunale

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 4 aprile 2012, n. 5363

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 4 aprile 2012, n. 5363

Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - inefficacia della dichiarazione sottoscritta dal difensore. (Sintesi non ufficiale)

La dichiarazione reddituale, inserita nelle conclusioni dell'atto ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite per il caso di soccombenza, non può essere priva della sottoscrizione della parte, poiché alla dichiarazione in parola sono connessi effetti di assunzione diretta di responsabilità, non delegabile al difensore (significativo, in tal senso, è il testo dell'art. 42, comma 11, ultimo periodo, del D. L. 269/2003 (convertito
nella L 326/2003), a termini del quale è "l'interessato" che deve rendere la dichiarazione e assumere l'impegno a "comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito..."). (Massima non ufficiale)

Civile Sent. Sez. L Num. 5363 Anno 2012
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Data pubblicazione: 04/04/2012
 
SENTENZA
sul ricorso 10900-2010 proposto da:
V*** B**** , n. q. di erede di V**** M*****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;; 
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, MAURO RICCI, giusta delega in atti; 
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7876/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2009 R.G.N. 8121/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2012 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l'Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.  
 
Ritenuto in fatto
 
Il Tribunale di Roma respingeva, per difetto di prova dei requisiti combattentistici, la domanda che B**** V**** aveva proposto, in qualità di erede di M**** V*****, per ottenere la condanna dell'INPS alla erogazione, sulla pensione di cui era titolare il proprio dante causa, della maggiorazione prevista dall'art.6 della legge 140/1985.
Il V**** proponeva appello lamentando, in particolare, che l'INPS non aveva contestato in primo grado lo status di ex combattente del de cuius e producendo, al riguardo, il foglio matricolare.
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame, osservando che i documenti depositati in cancelleria unitamente al ricorso di primo grado non provavano il possesso dei requisiti combattentistici e che il foglio matricolare prodotto (per la prima volta) in appello era inammissibile per tardività.
Per la cassazione di questa sentenza B**** V***** ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, al quale resiste l'INPS con controricorso.
 
Considerato in diritto
 
Nell'unico motivo, con denuncia di violazione degli artt.112 e 416 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla questione, proposta con apposito motivo di appello, relativa agli effetti della non contestazione, da parte dell'INPS in primo grado, dello status di ex combattente di M**** V****
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che, secondo la propria, condivisibile giurisprudenza (vedi Cass. n. 17947/2006 , n. 12363/2007, n. 16201/2009), la contestazione di un fatto costitutivo della domanda deve essere fatta valere con la comparsa di costituzione, ai sensi dell' art.416, comma 3, c.p.c., ma, in caso negativo (ove cioè non sia stata formulata), l'esclusione dei fatti non contestati dal thema decidendum (con la conseguente inopponibilità nelle fasi successive del processo) si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite.
Per quanto risulta dalla sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva accertato l'insussistenza, in capo all'originario beneficiario della pensione, della condizione di ex combattente ( integrante elemento essenziale e costitutivo ai fini
dell'accesso alla richiesta maggiorazione pensionistica) valutando la documentazione prodotta dal ricorrente come non idonea a consentirne la positiva verifica. Identico giudizio ha espresso, in proposito, il giudice d'appello, si che del tutto irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza impugnata, è la mancanza di una esplicita, specifica pronuncia, da parte dello stesso giudice, sulla deduzione dell'appellante relativa alla mancanza di contestazione della condizione in parola.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Il ricorrente è condannato al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c., nel testo modificato dall'art.42, comma 11, del decreto legge n. 269 del 2003 (convertito nella legge n.326 del 2003), nella specie applicabile ratione temporis (il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 24 maggio 2005), posto che la dichiarazione reddituale, inserita nelle conclusioni dell'atto in questione (e dello stesso ricorso per cassazione) ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite per il caso di soccombenza, è priva della sottoscrizione della parte, dalla quale non può prescindersi ai fini previsti dalla legge, poiché alla dichiarazione in parola sono connessi effetti di assunzione diretta di responsabilità, non delegabile al difensore (significativo, in tal senso, è il testo dell'art.42, comma 11, ultimo periodo, a termini del quale è "l'interessato" che deve rendere la dichiarazione e assumere l'impegno a "comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito...").
 
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 20,00 per esborsi e in euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 1° marzo 2012
 
Il Cons. estensore Il Presidente