Il compenso professionale da liquidare, all'esito della fase cautelare e di merito del giudizio ex art. 445-bis c.p.c., supera i 4.000,00 euro, oltre 15% per rimborso spese forfetario (Cass. ord. 6457/2017)

Cassazione

Col procedimento di calcolo indicato dalla Suprema Corte si individua il minimo del compenso tariffario, potendo il giudice comunque liberamente operare tra il minimo ed il massimo previsto nelle tabelle dei compensi professionali: tanto è vero che, con coeva ordinanza della stessa sezione, si individuano le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo, che l'Inps è tenuto a rifondere, in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (Cass. 6416/2017).

Nella fattispecie oggetto della decisione, la prestazione d'invalidità civile considerata è l'indennità di accompagnamento.
Nell'ipotesi di ricorso giurisdizionale per l'assegno mensile o per la pensione di inabilità di cui agli artt. 13 e 12 L. 118/1971, i parametri per il calcolo del compenso sarebbero comunque i medesimi, vertendosi nello stesso scaglione di valore: infatti due annualità dell'assegno mensile o della pensione di inabilità rientrerebbero, al pari delle due annualità dell'indennità di accompagnamento, nello scaglione compreso tra € 5.200 ed € 26.000,00.

Compensi professionali avvocati
ai sensi del D.M. 55/2014
nelle cause di previdenza dinanzi al Tribunale

del valore da € 5.200,01 a € 26.000,00

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Fase di studio
Min. 442,50 - Medio 885,00   - Max 1.593,00

Fase introduttiva
Min. 370,00 - Medio 740,00   - Max 1.332,00

Fase istruttoria e/o di trattazione
Min. 475,50 - Medio 1.585,00 - Max 3.170,00

Fase decisionale
Min. 962,50 - Medio 1.925,00 - Max 3.465,00

Decorrenza della prestazione e decorrenza:

Sulla compensazione delle spese, per decorrenza della prestazione da data successiva a quella di proposizione della domanda amministrativa, cfr. la recente ordinanza Cass 7035/2017:
"con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 7716/2003; Cass. n. 19343/2004; Cass. n. 7307/2011)".

Marco Aquilani, 19.03.2017

Il testo dell'atto

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 13 marzo 2017, n. 6457

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 13 marzo 2017, n. 6457

Accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e successivo procedimento di merito ex art. 445-bis c.p.c. - ricorso per indennità di accompagnamento - parametri per la liquidazione del compenso dovuto al procuratore della parte privata vittoriosa - valore della causa tra € 5.200 ed € 26.000,00 - causa inquadrabile nella tab. 4, cause di previdenza - tre fasi da calcolare per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - minimo liquidabile € 1.314,00 per la prima fase ed € 2.884,50 per la seconda (sintesi non ufficiale)

All'esito del giudizio di merito instaurato ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., il valore della causa va individuato tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione dell'indennità di accompagnamento) ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, euro 1.314,00 e per il giudizio di merito euro 2.884,50 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 - cause di previdenza). (Massima non ufficiale)

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6457 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO
Data pubblicazione: 13/03/2017

ORDINANZA

sul ricorso 20424-2015 proposto da:
D*** M***, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO NAVACH;

- ricorrente -

nonchè contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dell'avvocato MAURO RICCI, unitamente agli
avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

- resistente -

avverso la sentenza n. 458/2015 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 18/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Don. GIULIO FERNANDES;

RILEVATO

che, con sentenza depositata il 18 marzo 2015, il Tribunale di Trani, a seguito di consulenza tecnica espletata nell'ambito del giudizio di merito instaurato ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., dichiarava che D*** M*** aveva diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° marzo 2012 e condannava l'INPS alla rifusione delle spese processuali liquidandole in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore antistatario;
che per la cassazione di tale decisione nella parte relativa alla statuizione sulle spese la D*** propone ricorso affidato ad un unico motivo;
che l'INPS ha depositato procura;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ, ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 10.3.2014, degli arti. 24 della L. 13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM 5.10.1994 n. 585 e della L. 7.11.1957 n. 1051 nonché vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ.) assumendosi che il Tribunale aveva liquidato le spese processuali senza indicare il sistema di liquidazione adottato ed in violazione dei parametri fissati dal DM n.55/2014;
che il motivo è fondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Sez. Unite n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016) sicchè alla presente fattispecie va applicato il D.M. 55/2014 , in vigore dal 3 aprile 2014, essendo stata operata la liquidazione qui censurata con sentenza del 27 gennaio 2015;
che, quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, occorre invece tener conto della pronuncia delle Sez. Unite (sentenza n. 10455 del 21 maggio 2015) che - risolvendo il contrasto determinatosi in relazione al criterio per determinare il valore della causa ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.13 cod. proc. civ. - ha affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, cod. proc. civ., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni";
che, con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. 55/2014 se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (è stato anche chiarito, con riferimento al DM 140/2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che la giustificavano solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato DM 140/2012, cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225);
che, pertanto, applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 ( due annualità della prestazione dell'indennità di accompagnamento) ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, euro 1.314,00 e per il giudizio di merito euro 2.884,50 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 - cause di previdenza);
che, quindi, la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza è inferiore ai detti minimi e non risulta espressa alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato DM 55/2014 in relazione alle singole fasi processuali;
che, dunque, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla statuizione sulle spese con decisione nel merito - ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - liquidando le spese relative alla fase di merito in favore della D*** in complessivi curo 4.198,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all'avv. Massimo Navach per dichiarato anticipo fattone;
che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dell'INPS e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all'avv. Massimo Navach per dichiarato anticipo
fattone;

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al capo afferente la liquidazione delle spese di lite e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in favore di D*** M*** in complessivi euro 4.198,50 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; condanna l'INPS alle spese del presente giudizio liquidate in curo 100,00 per esborsi, euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; con attribuzione all'avv. Massimo Navach.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.