Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 22 dicembre 2014, n. 27243
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione sul valore della prestazione dedotta in giudizio resa con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - si riferisce al ricorso proposto da colui che chiede una prestazione previdenziale - non si riferisce all'INPS (Sintesi non ufficiale)
Il D.L. 98/11 ha aggiunto un periodo all' art. 152 disp. att. c.p.c., inserendolo dopo l'ultimo periodo, a sua volta aggiunto dall'art. 52 della L. 69/2009. Il testo di questi due periodi è ora il seguente: "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio" (periodo della L. 69/09). "A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo" (periodo del d.l. 98/12). Dall'inserimento dei due periodi nel testo preesistente emerge evidente che la norma ivi contenuta è riferita a colui che chiede una prestazione previdenziale e non all'INPS che quella prestazione è tenuto a corrispondere. In ogni caso il "ricorso" ivi menzionato è il ricorso introduttivo della causa previdenziale, e la disposizione, per la norma transitoria dell'art. 56 della legge n. 69, si
applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4.07.2009. (Massima non ufficiale)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAMMONE GIOVANNI
Data pubblicazione: 22/12/2014
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE — INPS (c.f. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Triolo, Antonietta Coretti ed Emanuele De Rose per procura in calce al ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 7.10.14 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone.
1.- M**** S*****, operaio agricolo a tempo determinato, si rivolse al giudice del lavoro di Bari per il ricalcolo dell'indennità di disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 16.4.97 n. 146, con riferimento alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa della provincia, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell'anno 1995 e non più incrementato.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal ricorrente, la Corte d'appello di Bari con sentenza del 22.12.10 accoglieva l'impugnazione e condannava l'INPS a riliquidare l'indennità di disoccupazione corrisposta per gli anni di riferimento, ponendo a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva provinciale, compresa la c.d. quota di trattamento di fine rapporto.
3.- Proponeva ricorso per cassazione l'INPS con due motivi, deducendo: a) violazione dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (conv. dalla legge n. 111 del 2001) che dà interpretazione autentica dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997 e dell'art. 1, c. 5, del d.l. 2 del 2006 (conv. dalla legge n. 81 del 2006); b) violazione degli artt. 44, 49 e 53 del ccnl operai agricoli e florovivaisti del 10.7.98, in relazione all'art. 6, c. 4, lett. a) del d.lgs. 2.9.97 n. 314 ed agli artt. 1362 segg. e 2120 c.c., nonché 4, c. 10 e 11, della l. 29.5.82 n. 297, contestando la tesi della Corte d'appello che l'emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea a determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi del detto art. 6, c. 4, lett a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.
4.- Si difendeva M**** e - premesso che anche senza la voce denominata quota di tf.r. la paga giornaliera a lui spettante, quale operaio qualificato, è superiore al salario medio convenzionale - affermava di non voler resistere al ricorso, quanto alla non computabilità della quota in questione nella base di calcolo dell'indennità. L'assicurato con ricorso incidentale chiedeva, però, che la domanda venga parzialmente accolta detraendo alla base di calcolo dell'indennità (pari alla paga giornaliera di un operaio qualificato) la voce quota di t.fr, con condanna dell'Ente alla differenza.
5.- Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata notificata ai difensori costituiti con l'avviso di convocazione dell'adunanza della camera di consiglio. L'INPS ha depositato memoria.
6.- Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, proposta dal M****, di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 38 del d.l. 6.07.11 n. 98 (conv. dalla l. 15.07.11 n. 111). Il d.l. 98/11 ha aggiunto un periodo a detto art. 152, inserendolo dopo l'ultimo periodo, a sua volta aggiunto dall'art. 52 della l. 18.06.09 n. 69. Il testo di questi due periodi è ora il seguente: "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio" (periodo della l. 69/09). "A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo" (periodo del d.l. 98/12). Dall'inserimento dei due periodi nel testo preesistente emerge evidente che la norma ivi contenuta è riferita a colui che chiede una prestazione previdenziale e non all'INPS che quella prestazione è tenuto a corrispondere. In ogni caso il "ricorso" ivi menzionato è il ricorso introduttivo della causa previdenziale, e la disposizione, per la norma transitoria dell'art. 56 della legge n. 69, si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4.07.09.
7.- Quanto al ricorso principale, deve rilevarsi che la sentenza 9.5.07 n. 10546 ha affermato che "ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto". Questa Corte ha ulteriormente affermato che "sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al d.l. 14.6.96 n. 318, art. 3, conv. dalla l. 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva" (v. Cass. 5.01.11 n. 202 e altre conformi). Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore il quale con norma interpretativa contenuta nel d.l. 6.07.11 n. 98 (conv. dalla l. 15.07.11 n. 111) prevede che "l'art. 4 del d. lgs. 16.04.97 n. 146, e l'art. 1, c. 5, del d.l. 10.01.06 n. 2, conv., con modificazioni, dalla l. 11.03.06 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva". 7.- Non essendosi il giudice di merito adeguato a questi principi il ricorso principale deve essere accolto.
8.- Quanto al ricorso incidentale, deve rilevarsi che: 1) l'odierno ricorso dell'INPS ha ad oggetto solamente la non computabilità nella base di calcolo dell'indennità di disoccupazione della quota di t. f.r. e non anche altre questioni riconnesse al computo dell'indennità in questione; 2) il decisum del giudice di merito è formalmente "... condanna l'INPS a riliquidare l'indennità di disoccupazione corrisposta all'appellante per l'anno 2004, ponendo a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contraffnione collettiva, compreso il c.d. TFR, nella provincia di Bari in relazione alla qualifica di operaio agricolo a tempo determinato ...". Non risultando che l'assicurato abbia dedotto in appello anche il mancato riconoscimento del livello di operaio "qualificato", ma essendo il ricalcolo disposto dalla Corte di merito comprensivo anche di altre voci, diverse da quella oggetto di impugnazione, il ricorso incidentale, nel richiedere di escludere solo la quota di t.f.r., si sovrappone in pratica al ricorso principale, di modo che può ritenersi assorbito.
9.- In conclusione, il ricorso principale è fondato e deve essere accolto con assorbimento dell'incidentale e cassazione della sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, c. 2, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda di computo della quota di trattamento di fine rapporto.
10.- Avendo l'assicurato reso dichiarazione di incapienza reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve statuirsi in punto di spese dell'intero giudizio.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; cassa l'impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda quanto alla richiesta di computo della quota di trattamento di fine rapporto nella base di calcolo dell'indennità di disoccupazione, nulla disponendo per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 7 ottobre 2014
Il Presidente