Da ottobre 2003 è più difficile l'impugnazione dei verbali di accertamento dell'invalidità
Il D.L. 269/2003 prevede l'abolizione del ricorso amministrativo alla Commissione Superiore e l'introduzione del termine decadenziale di sei mesi per il ricorso giurisdizionale
Il Decreto collegato alla Finanziaria
Il Governo, in previsione della legge finanziaria, ha emanato il decreto-legge 30.09.03, n. 269, di cui la stampa e i telegiornali hanno parlato molto, denominandolo a volte “decreto collegato alla Finanziaria 2004” o “Decretone”.
Si tratta di un provvedimento avente decorrenza immediata, perchè ritenuto di somma urgenza, e rispetto al quale il Parlamento si è trovato nella concreta impossibilità di apportare modifiche o tagli (il Governo, nella fase di conversione in legge definitiva, l’ha infatti “blindato” apponendovi la questione di fiducia).
Il provvedimento in questione si occupa del condono edilizio, del condono fiscale, della possibilità di vendere beni dello Stato e di altre manovre finalizzate a rivitalizzare le casse dello Stato.
Nel clamore suscitato da questi interventi, sono purtroppo passati sotto silenzio due articoli quasi nascosti fra le righe del corposo “decretone”, con i quali, fra un condono e un altro, si è andata a modificare la normativa degli invalidi civili, riducendo e rendendo più difficile l’impugnazione dei verbali di accertamento dell’invalidità.
E’ davvero spiacevole vedere che i diritti degli invalidi civili siano stati compressi con una decretazione d’urgenza anzichè con un ponderato dibattito parlamentare.
A dire la verità la produzione normativa in materia di disabilità, è stata spesso caratterizzata da interventi normativi disorganici, frammentari ed approvati in fretta ed in furia, sulla spinta di motivazioni contingenti, e spesso di natura elettorale.
La differenza è che in tale occasione però, la fretta è stata motivata dall’intenzione di prestare assistenza, non alle categorie svantaggiate, ma allo Stato, alla sua macchina burocratica ed agli organi tenuti a formulare le previsioni di spesa.
Vediamo più nel dettaglio alcune delle novità apportate dal Decreto legge in esame.
Impugnazione dei verbali di invalidità.
Per effetto del decreto legge 269/03 non è più possibile impugnare i verbali di riconoscimento dell’invalidità civile facendo ricorso alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in Roma.
Tale tipo di ricorso ha sempre costituito una modalità di costo ridottissimo per impugnare, senza bisogno di un legale e con una semplice raccomandata, i provvedimenti delle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità.
Certo, tale ricorso era più efficace sulla carta che non nella pratica: infatti la Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile, istituita presso il Ministero del Tesoro, verso la quale il ricorso era rivolto, forniva riscontro solo ad una percentuale bassissima di istanze, ed anche in tempi oltremodo lunghi, tanto è vero che si sono verificati casi di ricorsi accolti dal Ministero quando ormai l’invalido già godeva di pensione in forza di intervenuto provvedimento del giudice.
Ma anche per tale motivo, appare non convincente la scelta del Governo di non rafforzare, ed anzi di togliere dalla scena, un istituto che aveva la funzione di sfoltire preventivamente il carico di processi e che costituisce, comunque, un rimedio ordinario nell’intera materia previdenziale ed assistenziale e, in genere, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
Il ricorso amministrativo alla Commissione Medica Superiore è quindi abolito.
Viene lasciato all’invalido, ai fini dell’impugnativa, il solo strumento del procedimento dinanzi al Tribunale.
Si tratta di uno strumento attivabile solo con l’assistenza e rappresentanza di un avvocato e che presuppone, trattandosi di rito del lavoro, l’idonea preparazione della causa e la preventiva raccolta delle prove documentali, quali in primo luogo le certificazioni mediche, provenienti da strutture pubbliche o da medici specialistici.
Ma non basta: purtroppo il Decreto Legge 269/03, non solo lascia al cittadino invalido questa unica via, e cioè quella giurisdizionale, ma la dissemina anche di ostacoli e di insidie.
Solo sei mesi per impugnare i verbali
Tra gli ostacoli architettati dal Governo alcuni sono di natura tecnica e processualistica e sono di difficile descrizione in questa sede.
Tra di essi, comunque ve ne è uno che vale la pena di evidenziare immediatamente: si tratta del termine di soli sei mesi per iniziare, dinanzi al Tribunale, la causa per l’impugnazione del verbale della Commissione di accertamento dell’invalidità civile.
Il termine di sei mesi decorre dalla notificazione, al diretto interessato, del verbale della Commissione.
Gli invalidi ai quali il verbale sia stato notificato prima del 02 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legge, hanno sei mesi per impugnarlo a decorrere dalla predetta data del 02 ottobre 2003 e devono quindi iniziare la causa entro il 02 aprile 2004. Passata questa data essi non potranno più rimettere in discussione l’esito dell’accertamento, ma potranno solo richiedere una nuova visita o richiedere l’aggravamento.
E’ doveroso notare che il termine di sei mesi può risultare insufficiente per allestire una causa di riconoscimento dell’invalidità davanti al Tribunale, perchè essa richiede la preventiva raccolta di tutta la documentazione medica e anche, come spesso accade, l’effettuazione di nuove visite mediche presso le strutture pubbliche, e dinanzi a diversi specialisti.
La regola nei giudizi in materia previdenziale e assistenziale è infatti che le prove e i documenti siano presentati insieme al ricorso con cui si dà inizio alla causa, essendo invece vietato presentarli in seguito.
Per di più il termine di sei mesi appare breve se si considera che esso interessa cittadini svantaggiati, con maggiori difficoltà, rispetto alla generalità delle cittadini, nell’affrontare questo tipo di adempimenti.
Certo, il Governo avrebbe potuto tenere conto dei disagi connessi alla condizione di disabilità e rendere più agevole il ricorso alla via giudiziaria quando a invocare giustizia sia un cittadino invalido.
Quello che sorprende è che, al contrario, il Governo, effettuando una inspiegabile discriminazione contro gli invalidi civili, impone proprio a loro ed anzi solo a loro, un breve termine di sei mesi per iniziare la causa; termine brevissimo che la legge italiana, nei procedimenti giurisdizionali per il riconoscimento delle pensioni e dei trattamenti previdenziali, non ha mai imposto, nè tuttora impone, a nessun cittadino.
Spese processuali
Al fine di intimidire l’invalido che intenda ottenere giustizia, il decreto legge in esame stravolge anche le regole del Codice di Procedura Civile che disciplinano la ripartizione delle spese nel processo.
Nella storia della nostra Repubblica è sempre valsa la regola secondo la quale il lavoratore o l’invalido, che abbia instaurato un processo concernente la materia del lavoro o previdenziale, non paga mai le spese di giudizio, anche se perde la causa.
I tentativi con cui in passato si è cercato di modificare tale norma, sono inesorabilmente caduti sotto la scure della Corte Costituzionale.
Ora ci risiamo: il decreto legge dello scorso ottobre consente che l’invalido che abbia instaurato il processo in materia di invalidità civile, possa essere condannato alle spese del giudizio, qualora la sua domanda non venga accolta, ed il suo reddito annuo superi l’importo di € 9.296,22.
Si può prevedere che comunque la Corte Costituzionale verrà presto chiamata a pronunciarsi in proposito ed a ristabilire la giusta protezione dell’invalido dinanzi alla all’apparato statale e alla giustizia, imponendo il ritorno alla regola dell’esonero del disabile dal pagamento delle spese del processo, quando questo concerna la materia del lavoro e della previdenza.
Considerazioni finali
E’ pure ipotizzabile che la Corte Costituzionale debba intervenire anche sugli altri aspetti del decreto legge che sopra sono stati esposti, nonchè sulle ulteriori norme in esso contenute e che in questa sede non è stato possibile considerare.
L’Anmic, nel frattempo, ha già interessato il Governo della necessità di emendare al più presto il decreto legge 269/03, ottenendo sin dal 26 novembre scorso, l’impegno del Ministro del Lavoro, Maroni, a proporre nella prossima Legge Finanziaria la reintroduzione della possibilità di ricorso amministrativo in materia di invalidità civile.
Staremo a vedere.
Per ora è opportuno prendere atto della normativa attualmente vigente ed evitarne le insidie.
Quindi tutti coloro che hanno effettuato la visita per il riconoscimento dell’invalidità (di recente o in passato) facciano bene attenzione: ci sono pochi mesi per impugnare il verbale.
Marco Aquilani, 20.12.03
Attenzione
l'efficacia dell'art. 42 3° comma del D.L. 269/03 è sospesa sino al 31.12.2004
L'art. 23 del D.L. n.355 del 24.12.03 ha posticipato al 31 dicembre 2004, l'efficacia della norma che elimina il ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento della invalidità e che pone il termine decadenziale di sei mesi per l'impugnazione dinanzi al giudice