- minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
- minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz.
Residenza e cittadinanza
Spetta ai cittadini Italiani o di un paese UE, residenti in Italia.
Spetta anche agli extracomunitari o apolidi, in possesso di permesso di soggiorno e residenti in Italia (Corte Cost. ord. 285/2009; sent. 329/2011).
Limite di età
Età minore dei 18 anni
Requisito della frequenza
Ai fini della concessione del beneficio non è sufficiente il requisito dell’età minore ed il requisito sanitario, è anche richiesta (Cass. 3629/2001; 1159/2001):
- la frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semi-residenziali (per interventi a carattere semiresidenziale devono intendersi quegli interventi che prevedano la permanenza del soggetto presso la struttura per non meno di 8 ore giornaliere e per almeno 5 giorni settimanali), pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone handicappate;
- oppure, la frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine o grado, a partire dalla scuola materna; frequenza dell’asilo nido, per i soggetti da 0 a 3 anni di età (Corte. Cost. Sent. 467/2002);
- oppure, la frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.
Cure chemioterapiche
La Cassazione, ha riconosciuto il diritto alla prestazione ai minori che sono in trattamento di chemioterapia, in regime di day hospital o comunque frequentano per le cure in maniera continua in centri ospedalieri ( sent. n. 1705/99).
La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
La questione della tredicesima mensilità
La Corte di Cassazione, dopo una prima decisione (Cass. sent. n. 13985 del 2008) che aveva affermato il diritto dei destinatari della indennità di frequenza alla corresponsione di una tredicesima mensilità (commisurata a tanti ratei del beneficio quanti fossero i mesi del trattamento riabilitativo o della frequenza scolastica), ha nuovamente esaminato la questione (Cass. sent. n. 16329 del 2008) negando il diritto alla tredicesima mensilità. A questa stessa conclusione ermeneutica sono pervenute le successive sentenze - dando luogo a un indirizzo consolidato (cfr., fra le altre, Cass. ord. n. 3585 del 2012, n. 5716, n. 5553 e n. 5409 del 2010, n. 8163, n. 8167, n. 7310, n. 4409 e n. 1842 del 2009, n. 16329 del 2008) - le quali hanno tenuto conto dell'esplicito dettato normativo (che non prevede l'erogazione dell'indennità per tredici mensilità), a sua volta giustificato dalla diversa funzione sociale che assolvono, rispettivamente, l'assegno di invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 e la indennità di frequenza introdotta dalla L. n. 289.
Incompatiilità
L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con (art. 3 L 289/1990):
a) l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili o dei ciechi assoluti;
b) la speciale indennità prevista per i ciechi civili parziali;
c) l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Periodi di ricovero
Secondo il tenore letterale della legge istitutiva del beneficio in esame, l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero (art. 3 L 289/1990).
Appare ragionevole ritenere che, comunque, il ricovero che possa far venir meno l’erogazione della indennità debba presentare carattere di continuità e di significativa durata.
Regime previgente
Il previgente assegno di accompagnamento per i minori.L’art. 17 della L 118/1971, aveva previsto che ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, riconosciuti non deambulanti, che frequentassero la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non fossero ricoverati a tempo pieno, venisse concesso, per ciascun anno di frequenza, un “assegno di accompagnamento” di lire 12.000 per tredici mensilità.
L’importo era stato, poi oggetto, di ripetuti aumenti (art. 22, comma 2°, D.L. 267/1972; art. 7, comma 3°, D.L. 30/1974; art. 5, L. 160/1975).
La concessione dell'assegno decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed era rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza.
L' “assegno di accompagnamento” era attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Successivamente, con l’art. 6 della L 508/1988, il legislatore ha ritenuto di dover abrogare l’ “assegno di accompagnamento” di cui all’art. 17 della L 118/1971, valutandolo, erroneamente, alla stregua di un inutile duplicato ,in materia di minori non deambulanti, della disciplina della indennità di accompagnamento, nel frattempo istituita con la L 18/1980.
Tale valutazione è stata censurata dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza 106/1992, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della citata norma abrogatrice, nella parte in cui non ha previsto l'erogazione dell' “assegno di accompagnamento” fino alla data di entrata in vigore della legge 289/199 (istitutiva della indennità mensile di frequenza), in particolare rilevando come l'istituzione dell'indennità di accompagnamento si fosse sovrapposta alla precedente misura dell’ “assegno di accompagnamento”, ma non la avesse ricompresa, investendo un'area di invalidità di maggior ampiezza e gravità al di fuori di qualsiasi richiamo a quelle finalità educative che invece avevano ispirato la disciplina dell’ “assegno di accompagnamento”.
Ad avviso della Consulta, quindi, la sopravvenuta soppressione dell'assegno di accompagnamento, non si giustificava sotto alcun profilo, comportando la privazione di un beneficio concesso da ben oltre un decennio per tutta una una serie di situazioni, che, seppure di gravità non tale da legittimare l'indennità di accompagnamento, erano tuttavia meritevoli di tutela proprio in ragione del contemporaneo ricorrere dell'invalidità e della frequenza di scuole o corsi di addestramento.
Normativa di riferimento:
art. 1 L. 289/1990
Requisito sanitario
- minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
- minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz.
Residenza e cittadinanza
Spetta ai cittadini Italiani o di un paese UE, residenti in Italia.
Spetta anche agli extracomunitari o apolidi, in possesso di permesso di soggiorno e residenti in Italia (Corte Cost. ord. 285/2009; sent. 329/2011).
Limite di età
Età minore dei 18 anni
Requisito della frequenza
Ai fini della concessione del beneficio non è sufficiente il requisito dell’età minore ed il requisito sanitario, è anche richiesta (Cass. 3629/2001; 1159/2001):
- la frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semi-residenziali (per interventi a carattere semiresidenziale devono intendersi quegli interventi che prevedano la permanenza del soggetto presso la struttura per non meno di 8 ore giornaliere e per almeno 5 giorni settimanali), pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone handicappate;
- oppure, la frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine o grado, a partire dalla scuola materna; frequenza dell’asilo nido, per i soggetti da 0 a 3 anni di età (Corte. Cost. Sent. 467/2002);
- oppure, la frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.
Cure chemioterapiche
La Cassazione, ha riconosciuto il diritto alla prestazione ai minori che sono in trattamento di chemioterapia, in regime di day hospital o comunque frequentano per le cure in maniera continua in centri ospedalieri ( sent. n. 1705/99).
Requisito economico
Non deve essere superato un determinato tetto di reddito personale.
Il tetto è lo stesso previsto per l'assegno mensile di assistenza.
Link alla scheda con gli importi e i limiti di reddito anno per anno
Importo
Link alla scheda con gli importi anno per anno
Numero di mensilità
La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
La questione della tredicesima mensilità
La Corte di Cassazione, dopo una prima decisione (Cass. sent. n. 13985 del 2008) che aveva affermato il diritto dei destinatari della indennità di frequenza alla corresponsione di una tredicesima mensilità (commisurata a tanti ratei del beneficio quanti fossero i mesi del trattamento riabilitativo o della frequenza scolastica), ha nuovamente esaminato la questione (Cass. sent. n. 16329 del 2008) negando il diritto alla tredicesima mensilità. A questa stessa conclusione ermeneutica sono pervenute le successive sentenze - dando luogo a un indirizzo consolidato (cfr., fra le altre, Cass. ord. n. 3585 del 2012, n. 5716, n. 5553 e n. 5409 del 2010, n. 8163, n. 8167, n. 7310, n. 4409 e n. 1842 del 2009, n. 16329 del 2008) - le quali hanno tenuto conto dell'esplicito dettato normativo (che non prevede l'erogazione dell'indennità per tredici mensilità), a sua volta giustificato dalla diversa funzione sociale che assolvono, rispettivamente, l'assegno di invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 e la indennità di frequenza introdotta dalla L. n. 289.
Incompatiilità
L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con (art. 3 L 289/1990):
a) l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili o dei ciechi assoluti;
b) la speciale indennità prevista per i ciechi civili parziali;
c) l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Periodi di ricovero
Secondo il tenore letterale della legge istitutiva del beneficio in esame, l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero (art. 3 L 289/1990).
Appare ragionevole ritenere che, comunque, il ricovero che possa far venir meno l’erogazione della indennità debba presentare carattere di continuità e di significativa durata.
Regime previgente
Il previgente assegno di accompagnamento per i minori. L’art. 17 della L 118/1971, aveva previsto che ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, riconosciuti non deambulanti, che frequentassero la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non fossero ricoverati a tempo pieno, venisse concesso, per ciascun anno di frequenza, un “assegno di accompagnamento” di lire 12.000 per tredici mensilità.
L’importo era stato, poi oggetto, di ripetuti aumenti (art. 22, comma 2°, D.L. 267/1972; art. 7, comma 3°, D.L. 30/1974; art. 5, L. 160/1975).
La concessione dell'assegno decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed era rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza.
L' “assegno di accompagnamento” era attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Successivamente, con l’art. 6 della L 508/1988, il legislatore ha ritenuto di dover abrogare l’ “assegno di accompagnamento” di cui all’art. 17 della L 118/1971, valutandolo, erroneamente, alla stregua di un inutile duplicato ,in materia di minori non deambulanti, della disciplina della indennità di accompagnamento, nel frattempo istituita con la L 18/1980.
Tale valutazione è stata censurata dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza 106/1992, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della citata norma abrogatrice, nella parte in cui non ha previsto l'erogazione dell' “assegno di accompagnamento” fino alla data di entrata in vigore della legge 289/199 (istitutiva della indennità mensile di frequenza), in particolare rilevando come l'istituzione dell'indennità di accompagnamento si fosse sovrapposta alla precedente misura dell’ “assegno di accompagnamento”, ma non la avesse ricompresa, investendo un'area di invalidità di maggior ampiezza e gravità al di fuori di qualsiasi richiamo a quelle finalità educative che invece avevano ispirato la disciplina dell’ “assegno di accompagnamento”.
Ad avviso della Consulta, quindi, la sopravvenuta soppressione dell'assegno di accompagnamento, non si giustificava sotto alcun profilo, comportando la privazione di un beneficio concesso da ben oltre un decennio per tutta una una serie di situazioni, che, seppure di gravità non tale da legittimare l'indennità di accompagnamento, erano tuttavia meritevoli di tutela proprio in ragione del contemporaneo ricorrere dell'invalidità e della frequenza di scuole o corsi di addestramento.