Conferma dalla giurisprudenza di legittimità: nel processo previdenziale la dichiarazione per l'esenzione dal pagamento delle spese deve essere sottoscritta personalmente dalla parte.

Studio

Ulteriore conferma dal giudice di legittimità del principio espresso da (tra le altre): Cass. 21062/2015, 17935/2015, 13550/2015, 5363/2012:
"ai fini dell' esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è, tuttavia, inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito".

Eventualmente, la dichiarazione può essere resa in foglio separato richiamato espressamente in ricorso (Cass. 16284/2011).

Marco Aquilani, 11.11.2016

Il testo dell'atto

Corte di Cassazione, Sezione VI, Ordinanza 10 novembre 2016, n. 22952

Corte di Cassazione, Sezione VI, Ordinanza 10 novembre 2016, n. 22952

Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - inefficacia della dichiarazione sottoscritta dal difensore - necessità di sottoscrizione della parte, ancorchè in foglio separato richiamato espressamente in ricorso. (Sintesi non ufficiale)

Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del D.L. 269/2003, conv. in L 326/2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. (Massima non ufficiale)

Civile Ord. Sez. 6   Num. 22952  Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA
Data pubblicazione: 10/11/2016 
 

ORDINANZA

sul ricorso 17935-2014 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

Contro

C*** P***;

- intimata -

avverso il decreto n. 817/2012 R.G. del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 31/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l'Avvocato Clementina Pulli difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Vibo Valentia con decreto ex art. 445 bis, comma 5 cod.proc.civ. ha omologato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo ed ha condannato l'Inps al pagamento in favore del difensore del ricorrente delle spese e le spese di ctu liquidate con separato decreto. Propone ricorso ex art. 111 Cost. l'lnps denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113, 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 445 bis comma 5 cod. proc. civ. per avere il Tribunale posto a carico dell'Istituto le spese sebbene dall'accertamento tecnico preventivo omologato non fosse emersa la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento chiesta.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 91, 92, 113 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 445 bis, comma 5 cod. proc. civ.. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la dichiarazione redatta dalla ricorrente non era conforme al disposto dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. essendo stata inserita nel ricorso e sottoscritta dal difensore.
P*** C*** è rimasta intimata.
Tanto premesso il ricorso, ammissibile essendo limitato alla statuizione sulle spese emessa nel decreto di omologa (cfr Cass. n. 6084 del 2014 e recentemente n. 11781 del 2015) è manifestamente fondato e deve essere accolto.
Il Giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, ponendo entrambe a carico dell'inps, pur essendo indubbio che l'Istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU condiviso il parere già espresso dall'Ente in sede amministrativa di insussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il diritto all'indennità di accompagnamento richiesta.
Vi è dunque una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis cod. proc. civ., onde l'Istituto, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese.
Il ricorso va quindi accolto ed il decreto di omologa va cassato nella parte contenente la condanna dell'Inps alle spese legali e di consulenza.

Trattandosi di giudizio promosso per ottenere una prestazione assistenziale trova applicazione l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., più volte modificato nel corso del tempo, per cui la parte soccombente, salvo i casi di malafede e  colpa grave, non può essere condannata al pagamento delle spese competenze ed onorari quando, nell'anno precedente alla pronunzia, risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore alla soglia determinata dalla legge.
Tuttavia è onere dell'interessato titolare di un reddito nei limiti di detta soglia di formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Nella specie la dichiarazione in calce al ricorso contenente l'istanza di accertamento tecnico preventivo è stata sottoscritta solo dal legale della C*** e, pertanto, non è utile per esonerare la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Ed infatti ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (cfr Cass. n. 5363 del 2012 e recentemente n. 17935 del 2015).
In conclusione il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e il decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia del 31.1.2014 cassato nella parte in cui condanna l'Inps al pagamento delle spese dovendosi disporre la condanna della parte ricorrente in sede di ATP al pagamento del medesimo importo liquidato dal Tribunale.
Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate non avendo la Carbone in alcun modo resistito al ricorso dell'INPS né avendo in alcun modo dato causa all'errore di diritto contenuto del decreto di omologa.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso.
Cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e decidendo nel merito condanna Carbone Patrizia al pagamento delle spese del giudizio nella misura già liquidata dal Tribunale.
Compensa le spese del presente giudizi() di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016