La legge italiana accorda dei benefici a chi viene riconosciuto:
- invalido civile;
- portatore di handicap;
- non vedente;
- affetto da sordità acquisita in età prelinguale.
Per la definizione di invalido civile occorre partire dall'art. 2 L. 118/1971:
al primo comma dell'art. 2 L. 118/1971, si precisa che "... si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età";
la riduzione della capacità lavorativa viene commisurata facendo riferimento ad un'apposita tabella (approvata con D.M. del 5.2.1992) che, per ogni patologia, individua un valore percentuale (fisso, o compreso tra un massimo ed un minimo). Inoltre, nell'ipotesi di invalidità totale al 100%, può rilevare l'impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita, ai fini della concessione della indennità di accompagnamento;
indipendentemente dalla capacità lavorativa ed ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria si considerano mutilati ed invalidi civili "i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età" (art. 2, comma 2, L. 118/1971);
i minorenni (per i quali al pari degli ultrasessantacinquenni non viene misurata la capacità lavorativa) sono considerati invalidi civili, ai fini della concessione della indennità di frequenza quando abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età oppure soffrano di una perdita uditiva superiore ai 60 decibel, nell'orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz e siano in trattamento riabilitativo o terapeutico a causa della minorazione (art. 1 L. 289/1990);
gli ultrasessantacinquenni ed i minori di 18 anni, sono considerati invalidi civili, ai fini della concessione della indennità di accompagnamento, quando siano impossibilitati a deambulare autonomamente o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (art. 1 L. 18/1980);
"Sono esclusi dalla definizione di invalido civile "gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi" (art. 2, comma 3, L. 118/1971).
Lo stato di handicap (e di handicap grave) non è rapportato direttamente alle patologie, ma al grado di svantaggio sociale o di emarginazione ad esse conseguenti; la legge non fornisce tabelle o esemplificazioni per l'individuazione e la ponderazione dello stato di handicap nel caso concreto.
La definizione di persona handicappata è fornita dall'art. 3 L. 104/1992:
al comma 1 si definisce persona handicappata il soggetto che "presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
al comma 3 della stesso articolo si individua la condizione dell'handicappato come grave "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
Le Commissioni mediche per l'accertamento della condizione di handicap sono quindi tenute ad effettuare una "valutazione medico-sociale della personalità e delle esigenze del soggetto portatore di handicap", nell'ottica "dell'inserimento sociale" (Circ. Ministero della Salute 30.10.1993).
Il loro giudizio "non si esaurisce in un giudizio di natura medico-legale e non consiste solo in un accertamento medico delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto, ma deve accertare nei suoi vari ambiti l'handicap che la minorazione produce, ossia la natura e l'entità dello svantaggio sociale e gli interventi necessari alla sua diminuzione" per individuare lo "strumento idoneo a consentire la realizzazione di un'assistenza integrata completa, nell'ottica più ampia del reinserimento sociale" (Circ. Ministero della Salute 6.4.1994).
Non a caso le commissioni mediche per l'accertamento della condizione di handicap "sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali" (art. 4 L. 104/1992).
In due casi la disabilità comporta un'automatico riconoscimento dell'handicap grave attraverso una procedura di accertamento semplificata e con esonero da revisioni:
Affetti da Sindrome di Down (art. 94, comma 3, L. 289/2002 - Legge Finanziaria per il 2003):
"In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli".
Grandi invalidi di guerra (art. 38, comma 5, L. 448/1998 - Legge Finanziaria per il 1999): "I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici".
La legge italiana accorda dei benefici a chi viene riconosciuto:
- invalido civile;
- portatore di handicap;
- non vedente;
- affetto da sordità acquisita in età prelinguale.
Per la definizione di invalido civile occorre partire dall'art. 2 L. 118/1971:
Lo stato di handicap (e di handicap grave) non è rapportato direttamente alle patologie, ma al grado di svantaggio sociale o di emarginazione ad esse conseguenti; la legge non fornisce tabelle o esemplificazioni per l'individuazione e la ponderazione dello stato di handicap nel caso concreto.
La definizione di persona handicappata è fornita dall'art. 3 L. 104/1992:
Le Commissioni mediche per l'accertamento della condizione di handicap sono quindi tenute ad effettuare una "valutazione medico-sociale della personalità e delle esigenze del soggetto portatore di handicap", nell'ottica "dell'inserimento sociale" (Circ. Ministero della Salute 30.10.1993).
Il loro giudizio "non si esaurisce in un giudizio di natura medico-legale e non consiste solo in un accertamento medico delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto, ma deve accertare nei suoi vari ambiti l'handicap che la minorazione produce, ossia la natura e l'entità dello svantaggio sociale e gli interventi necessari alla sua diminuzione" per individuare lo "strumento idoneo a consentire la realizzazione di un'assistenza integrata completa, nell'ottica più ampia del reinserimento sociale" (Circ. Ministero della Salute 6.4.1994).
Non a caso le commissioni mediche per l'accertamento della condizione di handicap "sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali" (art. 4 L. 104/1992).
In due casi la disabilità comporta un'automatico riconoscimento dell'handicap grave attraverso una procedura di accertamento semplificata e con esonero da revisioni:
"In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli".