Indennizzo L. 210/92

Giurisprudenza

  • Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla L. 210/1992 - legittimazione passiva - sussiste quella del Ministero anche per le istanze trasmesse dalla USL al Ministero dopo al 21.2.2001.
    Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla L. 210/1992 - indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2, comma 2, L. 210/1992 - rivalutabilità secondo il tasso di inflazione

  • Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla L. 210/1992 - indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2, comma 2, L. 210/1992 - illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010, convertito, con modd., dall’art. 1, comma 1, L. 122/2010, che prevede, per detta indennità integrativa, la non rivalutabilità secondo il tasso di inflazione

  • Igiene e sanità pubblica - Malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - Vaccinazione - In genere - Indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 - Controversie amministrative e giudiziali - Legittimazione passiva - Ministero della salute.