Assegno mensile di assistenza

Normativa di riferimento:

art. 13 L. 118/1971

Requisito sanitario

Invalidità pari o superiore al 74%

Residenza e cittadinanza

Spetta ai cittadini Italiani o di un paese UE, residenti in Italia.
Spetta anche agli extracomunitari o apolidi, in possesso di permesso di soggiorno e residenti in Italia (Corte Cost. 187/2010).

Limite di età

Età compresa tra i 18 ed i 65 anni

Requisito sociale

Inoccupazione lavorativa.
Per la prova di questo requisito è sufficiente un'autodichiarazione, senza necessità di iscrizione nelle liste (ordinaria o speciale dei disabili) del collocamento.

Requisito economico

Non deve essere superato un determinato tetto di reddito personale.
Per il 2012 il tetto è di € 4.596,02.
Il 22 marzo 2013, con il deposito della sentenza n. 7320, la Cassazione, incider tantum, si era pronunciata per la rilevanza del reddito dell'eventuale coniuge dell'invalido ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza.
La successiva giurisprudenza ha però confermato che il reddito di riferimento è solo quello dell'invalido (Cass. ordinanza n. 8535 dell'8.4.2013; Cass. ordinanza n. 13880 del 31.5.2013; Cass. ordinanza n. 14347, del 6.6.2013).

- Il reddito della casa di abitazione

La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che per la concessione delle provvidenze economiche di cui alla L. 118/1971 "ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione"  (Cass. 5479/2012, 14456/12, 20387/2013, 14026/2016).

Importo

Link alla scheda con gli importi anno per anno

Incompatiilità

E' incompatibile (art. 3, L. 407/1990; art. 12, L. 412/1991; D.M. 553/92) con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti.
E' inoltre incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
In particolare, per quanto concerne l'invalidità sul lavoro e le prestazioni erogate dall'Inail, l'assegno mensile è incompatibile con: le rendite dirette, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, l’assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l’assegno di incollocabilità.

L'incompatibilità sussiste anche quando le minorazioni che danno titolo all'assegno di invalidità civile siano diverse da quelle che danno titolo all'altra prestazione (Cass. 3240/2011; Cass. ord. 1079/2015; Cass. 4868/2016).

L'incompatibilità si sostanzia nella non cumulabilità delle prestazioni: l'invalido parziale ha facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

Trasformazione in assegno sociale

Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile si trasforma in assegno sociale; l'importo mensile viene quindi adeguato all'importo dell'assegno sociale, ferma restando l'applicazione dei requisiti economici prescritti per l'assegno mensile (tetto di reddito del solo invalido), che sono più favorevoli di quelli previsti per l'assegno sociale (i quali computano anche il reddito del coniuge).

Marco Aquilani, - ultima revisione 13.08.2017