Corte di Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 29 novembre 2016, n. 24303

Corte di Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 29 novembre 2016, n. 24303

Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esonero dalle spese giudiziali - non sussiste la necessità che essa contenga anche l'impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti - non sussiste la necessità che sia specificata anche la concreta entità del reddito. (Sintesi non ufficiale)

Ai fini del beneficio dell'esonero dalle spese giudiziali, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., è posto l'onere di effettuare - fin dalle conclusioni dell'atto introduttivo - un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma stessa per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.
Il legislatore non ha voluto prevedere alcuna rigida formula per il soddisfacimento del suddetto onere, limitandosi a subordinare l'esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione, senza prevedere che, nell'ambito della dichiarazione stessa, debba essere contenuto anche l'impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti.
E' sufficiente adempiere l'onere autocertificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado salvo restando comunque, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti.
Non vi è necessità che nella dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sia specificata anche la concreta entità del reddito. (Massima non ufficiale)

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24303 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 29/11/2016

ORDINANZA

sul ricorso 19530-2014 proposto da:
F*** A***, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato GAETANO IROLLO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3689/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 31/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l'Avvocato Emanuela Capannolo difensore del controricorrente che si riporta al controricorso.

Fatto e diritto

Con sentenza n. 3689/2014 il Tribunale di Napoli, respinto il ricorso proposto da F*** A*** in esito a dichiarazione di dissenso espressa nel procedimento per ATP instaurato ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi .
La statuizione di condanna alle spese, l'unica ancora rilevante, è stata fondata sulla ritenuta inidoneità, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., della dichiarazione sottoscritta dalla F*** in quanto priva della specifica indicazione del reddito familiare e recante, quindi, un'omissione in merito all'unico fatto storico sul quale poteva ritenersi assunta la responsabilità penale della dichiarante.
Per la cassazione della decisione propone ricorso F*** A***, sulla base di un unico motivo: l'INPS resiste con tempestivo controricorso.
Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. censurando la decisione per avere ritenuto inidonea all'esonero dalle spese di lite la dichiarazione, sottoscritta dalla parte personalmente, posta in calce sia al ricorso per ATP sia al ricorso instaurato, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ. in esito a dichiarazione di dissenso.
Il Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis, cod. proc. civ. ha concluso per l'accoglimento del ricorso in quanto manifestamente fondato.
Il Collegio condivide tale valutazione .
Dall'esame degli atti di causa risulta, infatti, che su atto separato, richiamato espressamente sia nel ricorso per ATP che nel successivo ricorso ex art. 445 bis comma 6, cod. proc. civ., ed allegato in calce agli stessi, F*** A*** ha dichiarato, con riferimento all'intero reddito familiare, di trovarsi nella condizione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. cod. proc civ. e si è impegnata a comunicare le eventuali variazioni di reddito intervenute in corso di causa; le dichiarazioni sono state sottoscritte dalla parte personalmente. 
Come più volte affermato da questa Corte, il beneficio del dell'esonero dalle spese giudiziali, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l'effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all'assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, desumibile anche dalle sentenze n 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (Cass. n. 1880 del 2003, n. 17061 del 2003 ).
E' stato quindi osservato che la ratio della disposizione è rimasta inalterata anche in seguito alla sostituzione - applicabile ai procedimenti incardinati successivamente al 2 ottobre 2003 (Cass. n. 4165 del 2004) - introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003 -, nonché in seguito all'aggiunta dell'ultimo periodo disposta - con decorrenza dal 4 luglio 2009 L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52. In particolare, per effetto della suddetta sostituzione, è stato posto a carico della parte ricorrente nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali l'onere di effettuare - fin dalle conclusioni dell'atto introduttivo - un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma stessa per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese processuali.

Tale onere, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (v. tra le altre, Cass. n. 16284 del 2011).

E' stato altresì ulteriormente precisato che "l'interpretazione letterale e logico-finalistica della norma rende evidente che il legislatore non ha voluto prevedere alcuna rigida formula per il soddisfacimento del suddetto onere e soprattutto che si è limitato a subordinare l'esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione suindicata, senza prevedere che, nell'ambito della dichiarazione stessa, debba essere contenuto anche l'impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti. Di ciò si trova ulteriore conferma nel fatto che il rinvio al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 è limitato ai commi 2 e 3 di tale articolo e non riguarda, quindi, il comma 1 ove - ai fini ivi previsti, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - è specificamente indicato il contenuto dell'istanza, stabilito a pena di inammissibilità e comprendente anche l'impegno ad effettuare la comunicazione delle variazioni reddituali rilevanti (peraltro, per una interpretazione non formalistica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, vedi, mutatis mutandis: Corte costituzionale, ordinanza n. 144 del 2004).
E' questo un ulteriore sintomo della permanenza della originaria ratio di favorire la tutela di diritti costituzionalmente garantiti (come quelli che normalmente si fanno valere nelle controversie previdenziali o assistenziali): la nuova normativa, pur essendo diretta ad evitare e punire più efficacemente gli abusi, tuttavia, avuto riguardo anche ai peculiari connotati pubblicistici che caratterizzano le controversie in argomento, non impone all'interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in oggetto secondo uno schema rigido e predeterminato per legge, così come non gli richiede di rinnovare la suddetta dichiarazione in tutti i diversi gradi del processo: è sufficiente adempiere l'onere autocertificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado salvo restando comunque, fino definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti (Cass. 12 maggio 2009 n. 10875; Cass. 21 luglio 2010. n. 17197)" (Cass. n. 13367 del 2011).

In base ai richiamati precedenti, ai quali si ritiene di dare continuità, deve essere quindi affermata la idoneità a determinare l'esonero dalle spese di lite della parte privata della dichiarazione allegata al ricorso per ATP ed al ricorso introduttivo del successivo giudizio di merito.

E' inoltre da escludere che la mancata, specifica indicazione della entità del reddito del nucleo familiare, renda la dichiarazione de qua inidonea all'esonero dalle spese . Come già osservato da questa Corte in tema di non necessità dell'espressa assunzione dell' impegno a comunicare le variazioni di reddito rilevanti, il significato normativo da attribuire alla circostanza che il legislatore, nel delineare l'onere autocertificativo a carico dell'interessato, si sia limitato a richiamare i commi secondo e terzo dell'art. 79 d. P.R. n. 115 del 2002 e non anche il comma primo, è da intendersi nel senso della non necessità di tale specifica indicazione. Il comma primo dell'art. 79 cit., che disciplina il contenuto dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio esige, infatti, espressamente che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, attestante la sussistenza delle prescritte condizioni di reddito, contenga "la specifica determinazione del reddito
complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76". 

Il mancato richiamo anche del comma primo da parte del legislatore, in sede di modifica dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., induce pertanto ad escludere la necessità della indicazione dell'importo reddito da parte dell'interessato, in un'ottica di semplificazione delle condizioni per l'accesso alla tutela giurisdizionale, del tutto coerente con il permanere della originaria ratio ispiratrice della disciplina in tema di esonero dalle spese e della esigenza di piena tutela di diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alle prestazioni assistenziali e previdenziali..

A tanto consegue la idoneità della dichiarazione in atti a determinare, ai sensi dell'art. 152 disp. att cod. proc. civ. l'esonero dalle spese di lite.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alla statuizione sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di irripetibilità delle spese del procedimento per ATP e di quello che ha definito la sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese del procedimento per Accertamento tecnico preventivo e quelle del giudizio successivo.
Condanna l'INPS alla rifusione alla parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre accessori di legge. 

Roma, 29 settembre 2016

Il Presidente
Pietro Curzio

Depositato in cancelleria
Roma, 29 nov. 2016