Il beneficio:
il beneficio consiste in tre giorni al mese di permessi retribuiti, frazionabili in ore, coperti da contribuzione figurativa.
Non vi è possibilità di scegliere tra permessi mensili e due ore giornaliere, perchè tale opzione è prevista solo per il lavoratore portatore di handicap grave e non per il lavoratore normodotato che assiste un portatore di handicap grave (art. 33, comma 6, L. 104/1992).
Fanno eccezione i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, i quali è invece concessa la facoltà di opzione predetta e possono quindi scegliere tra:
a) tre giorni di permesso mensili frazionabili in ore;
b) riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro:
I soggetti beneficiari:
la lettera dell'art. 33, comma 3, L. 104/1992 considera testualmente "il lavoratore dipendente, pubblico o privato", il che già porta ad escludere:
i lavoratori autonomi;
i lavoratori parasubordinati.
L'inps, su istruzioni interne provenienti da proprie circolari, interpreta il testo normativo nel senso dell'esclusione anche:
dei lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
degli addetti ai servizi domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
dei lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata (Circ. 133 /2000 punto 3.3);
Rapporto tra lavoratore e assitito
I permessi lavorativi retribuiti spettano a
- coniuge;
- parenti entro il secondo grado, cioè i genitori, nonni, figli, nipoti (figli dei figli) e fratelli e sorelle del disabile ed affini entro il secondo grado, cioè suoceri, generi, nuore e cognati;
- convivente more uxorio (Corte Cost. sent. 213/2016)
- nelle ipotesi in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i sessantacinque anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, la cerchia dei beneficiari si estende ai parenti entro il terzo grado, e cioè bisnonni, bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli), zii (fratelli e sorelle dei genitori), nipoti (figli del fratello o della sorella) del disabile, ed affini entro il terzo grado e cioè bisnonni del coniuge, bisnipoti del coniuge (figli dei nipoti del coniuge da parte dei figli), zii del coniuge (fratelli e sorelle dei suoceri), nipoti del coniuge (figli dei cognati);
L'originaria formulazione dell'art. 33, comma 3, L. 104/1992 contemplava invece: coniuge e parenti ed affini entro il terzo grado, senza condizioni.
Cosa si intende per "patologie invalidanti" (quale condizione per l'estensione della cerchia dei beneficiari e, come si dirà oltre, per l'assistenza a più persone)?
Così viene risposto nella Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica (c.d. Circolare Brunetta):
"La legge non ha definito la nozione di "patologie invalidanti". In mancanza di un'espressa scelta sul punto, sentito il Ministero della salute, un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste patologie è rappresentato dall'art. 2, comma 1, let. d), del decreto interministeriale - Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle: “1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario”.
La condizione del non ricovero:
la persona handicappata (che riceve assistenza dal lavoratore richiedente i permessi) non deve essere ricoverata a tempo pieno (art. 3, comma 3, L. 104/1992).
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (Circ. Inps 155/2010).
Fa eccezione il caso di genitori di minore di 12 anni (l'eta di 8 anni è stata innalzata a 12 dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 80/2015, c.d. Job Act), portatore di handicap grave e ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, qualora "sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore".
Per la generalità dei casi, invece, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, sono offerte alcune precisazioni dalla cit. Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che al punto 5 così dispone:
"Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi l'interpretazione già fornita sotto il vigore della precedente normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti applicativi già emersi anche per il lavoro nel settore privato, si precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze:
interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare.
La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare."
Il referente unico:
il diritto ai permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente (c.d. "referente unico") per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Eccezion fatta per l'ipotesi di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità: in questo caso il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente (nuova regolamentazione risultate dalle modifiche apportate all'art. 33, comma 3, L. 104/1992 dall'art. 24 L. 183/2010);
Cumulatività dei permessi:
il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che:
si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado;
oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti (per la cui definizione si rimanda a quanto scritto sopra) o siano deceduti o mancanti (ultimo periodo dell'art. 33, comma 3, L. 104/1992, aggiunto dall'art. 6 D.Lgs. 119/2011).
I soppressi requisiti dell'esclusività e continuità dell'assistenza:
L'art. 33, comma 3, L. 104/1992, nella sua originaria formulazione richiedeva il requisito della convivenza del lavoratore con l'assistito;
tale requisito è stato eliminato dagli artt. 19 e 20 della L. 53/2000, che hanno invece introdotto le condizioni dell’esclusività e della continuità dell’assistenza, dando luogo a copiosi sforzi interpretativi da parte della giurisprudenza e della prassi amministrativa per precisare in termini spazio-temporali (durata dell'assistenza e contiguità delle residenze o domicili) il significato del binomio;
il più volte citato art. 24, comma 1 L. 183/2010ha soppresso anche queste condizioni: da un lato la condizione dell"esclusività" è assorbita nel nuovo requisito del "referente unico", dall'altro non essendo più richiesta la qualificazione di "continuità" dell'assistenza, la procedura di domanda del beneficio risulta molto semplificata non essendo più oggetto di indagine connotazioni problematiche come - per esempio - la distanza fra le residenze dei soggetti interessati.
A quest'ultimo proposito l'art. 6 D.Lgs. 119/2011, introducendo un mero onere probatorio, senza apportare alcuna modifica sostanziale, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 L. 104/1992, in forza del quale: "Il lavoratore che usufruisce dei permessi retribuiti per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito".
Per quanto attiene le Forze armate, le Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale aveva in un primo momento ritenuto ancora necessari i requisiti dell’esclusività e della continuità dell’assistenza, per il motivo che "in attesa degli appositi regolamenti attuativi previsti dall'art. 19, L. 183/ 2010 (c.d. collegato lavoro) non può trovare applicazione la nuova normativa che ha stabilito che il dipendente pubblico può ottenere il trasferimento indipendentemente dall' "attualità" e "continuità" dell'assistenza prestata (art. 24, 3 co)" (C.d.S. Sez. IV, 10.1.2012, n. 66).
Successivamente, però, sempre il Consiglio di Stato, ma in funzione consultiva, ha concluso per l'immediata applicabilità, anche nei corpi in questione, della norma soppressiva dei requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza (C.d.S. Parere 897/2014).
Frazionabilità dei permessi:
i tre giorni mensili possono essere frazionati in mezze giornate, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l’orario di lavoro giornaliero di fatto osservato (Circ. Inps 211/96).
I tre giorni mensili, possono anche essere frazionati in ore (Mess. Inps 15995/2007; Mess. Inps 16866/2007).
Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore, opera un limite orario mensile, pari all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (Mess. Inps 16866/2007):
per esempio, se l'orario settimanale è di 36 ore in 6 giorni lavorativi, si calcola 36 diviso 6, che dà 6 e si moltiplica quindi 6 * 3, ottenendo come risultato il tetto di 18 ore fruibili in un mese;
se l'orario settimanale 40 ore in 5 giorni lavorativi, si calcola 40 diviso 5, che dà 8 e si moltiplica quindi 8 * 3, ottenendo come risultato il tetto di 24 ore fruibili in un mese;
se l'orario è su base plurisettimanale il calcolo viene fatto con la media del numero ore di tutte le settimane e la media del numero di giorni lavorativi settimanali.
Part-time:
in caso di contratto di lavoro part time verticale, il permesso mensile di tre giorni dovrà essere proporzionalmente ridimensionato, in relazione al numero di giorni in cui si presta attività lavorativa (Circ. Inps 133/2000).
In caso di part time orizzontale, il permesso mensile di tre giorni è usufruibile per intero, mentre il numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, ovvero 2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario (Circ. Inps 80/95 e Circ. Inpdap 34/00).
La domanda:
la presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata in modalità telematica:
personalmente dal cittadino munito di Pin;
per il tramite di patronati;
attraverso i numeri di telefono del Contact Center Multicanale (803164 gratuito da telefono fisso e 06164164 con tariffazione a carico del chiamante da telefoni cellulari).
Permessi lavorativi per il lavoratore che assiste il portatore di handicap grave (art. 33, comma 3, L. 104/1992).
Normativa di riferimento:
art. 33, comma 3, L. 104/1992.
Tra le modifiche apportate alla formulazione originaria si segnalano da ultime:
Il beneficio:
il beneficio consiste in tre giorni al mese di permessi retribuiti, frazionabili in ore, coperti da contribuzione figurativa.
Non vi è possibilità di scegliere tra permessi mensili e due ore giornaliere, perchè tale opzione è prevista solo per il lavoratore portatore di handicap grave e non per il lavoratore normodotato che assiste un portatore di handicap grave (art. 33, comma 6, L. 104/1992).
Fanno eccezione i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, i quali è invece concessa la facoltà di opzione predetta e possono quindi scegliere tra:
I soggetti beneficiari:
la lettera dell'art. 33, comma 3, L. 104/1992 considera testualmente "il lavoratore dipendente, pubblico o privato", il che già porta ad escludere:
L'inps, su istruzioni interne provenienti da proprie circolari, interpreta il testo normativo nel senso dell'esclusione anche:
Rapporto tra lavoratore e assitito
I permessi lavorativi retribuiti spettano a
- coniuge;
- parenti entro il secondo grado, cioè i genitori, nonni, figli, nipoti (figli dei figli) e fratelli e sorelle del disabile ed affini entro il secondo grado, cioè suoceri, generi, nuore e cognati;
- convivente more uxorio (Corte Cost. sent. 213/2016)
- nelle ipotesi in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i sessantacinque anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, la cerchia dei beneficiari si estende ai parenti entro il terzo grado, e cioè bisnonni, bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli), zii (fratelli e sorelle dei genitori), nipoti (figli del fratello o della sorella) del disabile, ed affini entro il terzo grado e cioè bisnonni del coniuge, bisnipoti del coniuge (figli dei nipoti del coniuge da parte dei figli), zii del coniuge (fratelli e sorelle dei suoceri), nipoti del coniuge (figli dei cognati);
L'originaria formulazione dell'art. 33, comma 3, L. 104/1992 contemplava invece: coniuge e parenti ed affini entro il terzo grado, senza condizioni.
Cosa si intende per "patologie invalidanti" (quale condizione per l'estensione della cerchia dei beneficiari e, come si dirà oltre, per l'assistenza a più persone)?
Così viene risposto nella Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica (c.d. Circolare Brunetta):
"La legge non ha definito la nozione di "patologie invalidanti". In mancanza di un'espressa scelta sul punto, sentito il Ministero della salute, un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste patologie è rappresentato dall'art. 2, comma 1, let. d), del decreto interministeriale - Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle: “1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario”.
La condizione del non ricovero:
la persona handicappata (che riceve assistenza dal lavoratore richiedente i permessi) non deve essere ricoverata a tempo pieno (art. 3, comma 3, L. 104/1992).
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (Circ. Inps 155/2010).
Fa eccezione il caso di genitori di minore di 12 anni (l'eta di 8 anni è stata innalzata a 12 dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 80/2015, c.d. Job Act), portatore di handicap grave e ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, qualora "sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore".
Per la generalità dei casi, invece, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, sono offerte alcune precisazioni dalla cit. Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che al punto 5 così dispone:
"Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi l'interpretazione già fornita sotto il vigore della precedente normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti applicativi già emersi anche per il lavoro nel settore privato, si precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze:
La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare."
Il referente unico:
il diritto ai permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente (c.d. "referente unico") per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Eccezion fatta per l'ipotesi di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità: in questo caso il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente (nuova regolamentazione risultate dalle modifiche apportate all'art. 33, comma 3, L. 104/1992 dall'art. 24 L. 183/2010);
Cumulatività dei permessi:
il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che:
I soppressi requisiti dell'esclusività e continuità dell'assistenza:
L'art. 33, comma 3, L. 104/1992, nella sua originaria formulazione richiedeva il requisito della convivenza del lavoratore con l'assistito;
tale requisito è stato eliminato dagli artt. 19 e 20 della L. 53/2000, che hanno invece introdotto le condizioni dell’esclusività e della continuità dell’assistenza, dando luogo a copiosi sforzi interpretativi da parte della giurisprudenza e della prassi amministrativa per precisare in termini spazio-temporali (durata dell'assistenza e contiguità delle residenze o domicili) il significato del binomio;
il più volte citato art. 24, comma 1 L. 183/2010 ha soppresso anche queste condizioni: da un lato la condizione dell"esclusività" è assorbita nel nuovo requisito del "referente unico", dall'altro non essendo più richiesta la qualificazione di "continuità" dell'assistenza, la procedura di domanda del beneficio risulta molto semplificata non essendo più oggetto di indagine connotazioni problematiche come - per esempio - la distanza fra le residenze dei soggetti interessati.
A quest'ultimo proposito l'art. 6 D.Lgs. 119/2011, introducendo un mero onere probatorio, senza apportare alcuna modifica sostanziale, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 L. 104/1992, in forza del quale: "Il lavoratore che usufruisce dei permessi retribuiti per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito".
Per quanto attiene le Forze armate, le Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale aveva in un primo momento ritenuto ancora necessari i requisiti dell’esclusività e della continuità dell’assistenza, per il motivo che "in attesa degli appositi regolamenti attuativi previsti dall'art. 19, L. 183/ 2010 (c.d. collegato lavoro) non può trovare applicazione la nuova normativa che ha stabilito che il dipendente pubblico può ottenere il trasferimento indipendentemente dall' "attualità" e "continuità" dell'assistenza prestata (art. 24, 3 co)" (C.d.S. Sez. IV, 10.1.2012, n. 66).
Successivamente, però, sempre il Consiglio di Stato, ma in funzione consultiva, ha concluso per l'immediata applicabilità, anche nei corpi in questione, della norma soppressiva dei requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza (C.d.S. Parere 897/2014).
Frazionabilità dei permessi:
i tre giorni mensili possono essere frazionati in mezze giornate, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l’orario di lavoro giornaliero di fatto osservato (Circ. Inps 211/96).
I tre giorni mensili, possono anche essere frazionati in ore (Mess. Inps 15995/2007; Mess. Inps 16866/2007).
Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore, opera un limite orario mensile, pari all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (Mess. Inps 16866/2007):
Part-time:
in caso di contratto di lavoro part time verticale, il permesso mensile di tre giorni dovrà essere proporzionalmente ridimensionato, in relazione al numero di giorni in cui si presta attività lavorativa (Circ. Inps 133/2000).
In caso di part time orizzontale, il permesso mensile di tre giorni è usufruibile per intero, mentre il numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, ovvero 2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario (Circ. Inps 80/95 e Circ. Inpdap 34/00).
La domanda:
la presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata in modalità telematica: