Atp in materia previdenziale: i Giudici delle Sezioni Lavoro del Tribunale Civile di Roma espongono le principali problematiche interpretative e le possibili soluzioni interpretative condivise, ai fini della maggiore uniformità possibile nell'applicazione della nuova regolamentazione.

Verbale della riunione, del 26 gennaio 2012, tenutasi tra i magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma

Verbale della riunione, del 26 gennaio 2012, tenutasi tra i magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma

Principali problematiche e possibili soluzioni, nell'interpretazione e applicazione dell'art. 445-bis c.p.c.

TRIBUNALE DI ROMA AREA LAVORO
Verbale della riunione del 26 gennaio 2012

Alle ore 15,45, in Aula Musica, sono presenti i Presidenti delle 4 Sezioni Lavoro dott. Franchini, Di Stefano, Sordi e Leone, nonché i giudici dott. Redavid, Pacia, Emili, Baroncini, Foscolo, Marrocco, Ambrosi, Falato, Centofanti, Monterosso, Casari, Vincenzi, Vetritto, Buconi, Casola, Coco, Calvosa, Pucci, Pagliarini, Di Paola, Fedele, Magaldi, Masi, Trementozzi, Cané, Leo, La Marra, Giacomini, Boghetich, Cosentino, Luna, Frate, Bellini, Baraschi e Forziati.
Assume la presidenza della riunione la dott.ssa Franchini.
Svolge funzioni di segretario il dott. Forziati.

* * *

Oggetto della riunione sono le novità introdotte dall’art. 38 del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni in L. 111/2011, “in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale", ed in particolare quelle conseguenti all’introduzione del nuovo istituto denominato "accertamento tecnico preventivo obbligatorio" di cui all’art. 445-bis c.p.c.
Il Presidente, nell’introdurre il tema oggetto della riunione, fa brevemente cenno a quanto emerso nell'incontro, tenutosi il 7.12.2011, tra i Presidenti delle 4 Sezioni Lavoro, gli avvocati dell’I.N.P.S., quelli del libero foro interessati alle controversie previdenziali ed assistenziali e, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che aveva richiesto l’incontro, l’avv. Fasciotti. In quella sede, dopo aver affrontato alcune delle problematiche interpretative che, a prima lettura, apparivano di maggiore interesse applicativo, era stata sollecitata l’adozione di soluzioni interpretative condivise che consentissero di assicurare, già in fase di prima applicazione del nuovo procedimento in oggetto, la maggiore uniformità possibile.
Scopo dell’odierna riunione è dunque quello di esaminare i risultati cui sono pervenuti i giudici dell’Area Lavoro all’esito delle riunioni tenutesi su’l'argomento nell’ambito delle 4 Sezioni Lavoro, al fine di stimolare un ulteriore confronto tra i colleghi al riguardo e poterne poi riferire agli avvocati nell’ambito di un prossimo incontro dagli stessi sollecitato.

A) IL PROCEDIMENTO DI A.T.P.
1. Natura e finalità.

L’accertamento tecnico preventivo costituisce oggi la nuova modalità di introduzione delle controversie "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984. n. 222". L’art. 445-bis c.p.c. infatti prevede che "chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005. n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195".
Finalità dell’accertamento è dunque la verifica preventiva della sussistenza delle “condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”. Compiuto tale accertamento ed ottenuta l’omologazione da parte del giudice, infatti, la parte interessata notifica il decreto "agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni". Nell’attuale contesto normativo, dunque, potrà aversi l’introduzione di un ordinario giudizio a cognizione piena solo se l'ente competente, ricevuta la notifica del decreto di omologazione, non abbia provveduto al pagamento della prestazione nel suddetto termine, ovvero se le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo siano state contestate da una o da entrambe le parti.

2. Iscrizione a ruolo.

Come già evidenziato nella citata riunione del 7.12.2011. le istanze di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, in attesa delle indicazioni definitive da emanare da parte del Ministero della Giustizia, saranno iscritte nel programma informatico SICID come procedimento cautelare "ante causam" con il codice 211999 "altre ipotesi”, che non verrà più utilizzato per altro tipo di ricorso. I relativi procedimenti saranno assegnati in base ai criteri automatici attualmente previsti.

3. Prescrizione del diritto e decadenza dall’azione.

"La richiesta di espletamento dell 'accertamento tecnico interrompe la prescrizione" del diritto e si ritiene impedisca la decadenza semestrale dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 42 d.l. n. 269/03.

4. Questioni preliminari.

Poiché l’accertamento tecnico preventivo è espressamente finalizzato all’accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario, ci si interroga sulla necessità o meno per il giudice adito di verificare, prima di conferire l’incarico al C.T.U., sia la fondatezza di eventuali eccezioni preliminari sollevate (in maniera specifica) dall’ente convenuto o rilevate d'ufficio (in merito, ad esempio, alla competenza per territorio del giudice adito, alla tempestività della domanda rispetto al termine di decadenza, ovvero ancora alla circostanza che la prestazione oggetto della richiesta sia già stata riconosciuta in sede amministrativa), sia la presenza di sufficienti allegazioni in merito alla sussistenza degli altri requisiti eventualmente previsti dalla legge per l’ottenimento della prestazione richiesta (quali ad esempio l'età o il reddito): il tutto al chiaro fine di accertare la sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale (art. 100 c.p.c.) ed evitare di effettuare un accertamento tecnico preventivo sostanzialmente inutile con definizione del procedimento con pronuncia decisoria.
Al riguardo, si propende per lo più nel ritenere che il giudice sia tenuto ad effettuare tali verifiche sulla base di quanto risulta dalle allegazioni della parte ricorrente, senza tuttavia disporre al riguardo una specifica attività istruttoria.

5. Decreto di fissazione dell’udienza.

Nel decreto di fissazione dell'udienza (da notificarsi a cura della parte privata richiedente), sarà sufficiente che il giudice indichi le norme di legge relative al procedimento di A.T.P., invitando l’ente convenuto a costituirsi entro un certo termine prima dell’udienza al fine di consentire una adeguata preparazione dell’udienza.

6. Conferimento dell’incarico al C.T.U..

Al momento del conferimento dell’incarico peritale, il giudice assegnerà al C.T.U. i termini di cui al nuovo art. 195 c.p.c., in modo da consentire alle parti di formulare le proprie osservazioni e al C.T.U. di rispondervi prima di depositare la relazione peritale in Cancelleria, nonché in modo da poter eventualmente richiedere chiarimenti o approfondimenti allo stesso consulente ovvero procedere secondo quanto previsto dall’art. 196 c.p.c. dopo aver esaminato le risultanze del prescritto sub-procedimento.
Inoltre "il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fìssa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell‘ufficio".
Al riguardo, i Presidenti rappresentano che gli avvocati hanno richiesto, nel citato incontro del 7.12.2011, di sensibilizzare i giudici affinché concedano sia un termine congruo (di almeno 30 giorni) per depositare eventuali osservazioni tecniche sulle conclusioni anticipate loro dal C.T.U., sia l'intero termine di 30 giorni previsto dalla legge per la formale declaratoria di contestazione delle conclusioni dallo stesso successivamente depositate.
Ci si chiede, al riguardo, se sia o meno opportuno fissare anche tale ultimo termine al momento del conferimento dell'incarico al C.T.U. ovvero se non sia meglio - come per altro disposto dalla norma - procedere successivamente al deposito della relazione peritale in Cancelleria: non sembrano esserci ostacoli testuali rispetto alla prima delle soluzioni prospettate, fermo restando che, se il C.T.U. non depositerà nei termini assegnatigli, il termine in esame non comincerà a decorrere e dovrà essere nuovamente fissato dal giudice, eventualmente previa istanza di parte.

7. Decreto di omologazione.

In assenza di contestazioni il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196 (ovvero se non dispone la rinnovazione delle indagini o. per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico), con decreto pronunciato fuori udienza entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente (sopra riportato), omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio, provvedendo sulle spese di lite e di C.T.U..
Ci si interroga, invece, sulla possibilità di omologare l’accertamento anche in caso di contestazione parziale, che può verificarsi se il C.T.U.:
a) ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari ma con una decorrenza diversa rispetto a quella della domanda amministrativa;
b) ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per una sola delle prestazioni richieste in via cumulativa (ad esempio: indennità di accompagnamento e pensione di inabilità);
c) ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per una sola delle prestazioni richieste in via subordinata (ad esempio: pensione o assegno ex artt. 12 e 13 L. 118/1971).
Dopo ampia ed articolata discussione - nella quale sono emerse posizioni anche molto distanti tra loro - si propende per lo più nel ritenere possibile procedere all’omologa dell‘accertamento peritale per la parte non in contestazione nei casi di prestazioni chieste in via cumulativa o subordinata (sopra indicati alle lettere b e c): tra le varie ragioni esposte a sostegno di tale tesi, si evidenzia sia che essa consente di scongiurare che vengano proposti più ricorsi per A.T.P. finalizzati ciascuno all’accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per ottenere una sola prestazione (il che costringerebbe l’Ufficio assegnazioni a procedere all'assegnazione manuale allo stesso giudice, per connessione, dei procedimenti successivi ed alla riunione degli stessi prima di procedere alla nomina del C.T.U.), sia che la stessa soddisfa comunque l’interesse dell’invalido ad ottenere quanto prima almeno una delle prestazioni richieste, sia che infine essa consentirebbe di considerare effettivamente soccombente nel giudizio di merito la parte che avesse proseguito in quella sede non accontentandosi dell'accertamento parzialmente favorevole ottenuto in sede di A.T.P. e non ottenesse quanto richiesto (laddove invece, se non si procedesse all’omologa della parte non contestata, il ricorrente risulterebbe comunque vincitore nel giudizio di merito, anche se lo stesso avesse, in punto di requisito sanitario, lo stesso esito della precedente fase di accertamento tecnico).
Maggiori dubbi interpretativi residuano tuttavia sulla possibilità di procedere ad una omologa della sussistenza del requisito sanitario nell’ipotesi in cui (sopra indicata alla lettera a) il C.T.U. abbia individuato una decorrenza diversa da quella richiesta dalla parte: al riguardo, si ritiene dunque opportuno - almeno per il momento e salvo maggiore approfondimento della questione, anche alla luce di quanto emergerà nella concreta esperienza pratica - non indicare come preferibile l'una o l'altra soluzione.

B) IL GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA.
8. Introduzione del giudizio.

"Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui ai comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Da ciò logicamente deriva:
- che non sarà possibile limitarsi a contestare genericamente le risultanze dell’accertamento peritale: ciò risponde alla duplice esigenza di evitare sia che, nel caso di ricorso della parte privata, venga disposto in automatico un nuovo accertamento sanitario in realtà inutile (in quanto rivolto a verificare la condivisibilità di un accertamento non specificamente contestato). sia che, nel caso di ricorso dell'I.N.P.S., la parte privata che ha ottenuto un accertamento tecnico favorevole risulti in concreto danneggiata (quanto meno in relazione ai tempi di erogazione della prestazione) da fìnte opposizioni;
- che la parte che non ha mosso contestazioni sul requisito sanitario non potrà formularne nel successivo giudizio di merito:
- che se c’è una parte di accertamento non contestata da nessuna delle parti, essa non sarà riformabile in peius all’esito del giudizio di merito.
Al riguardo, tuttavia, si sono riproposte alcune delle differenze interpretative già riscontrate in tema di omologa parziale dell’accertamento peritale per la parte non contestata
Taluni colleghi hanno quindi ritenuto che, in caso di contestazione dell’accertamento (pur parzialmente favorevole) ottenuto all’esito del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. , la parte privata, all’esito del giudizio di merito, possa non vedersi riconosciuto alcunché .
In senso contrario, si è evidenziato invece da più parti che tale interpretazione contraddirebbe sia la lettera (la quale, come già rilevato, impone alla parte di specificare il contenuto delle proprie contestazioni), che la ratio della legge (chiaramente rivolta a devolvere al giudice del giudizio di merito soltanto le questioni oggetto di specifica contestazione): di conseguenza, se la parte privata non contesta di essere oggi nelle condizioni sanitarie accertate dal C.T.U. ma soltanto che tali condizioni non sussistessero già da epoca precedente, devolve al giudice del giudizio di merito soltanto la cognizione su tale ultimo aspetto e si mette al riparo da una eventuale reformatio in peius.
- che infine, se la parte che ha contestato l’esito dell’A.T.P. non iscrive nei termini il ricorso di merito, la contestazione dovrà ritenersi mai apposta (come se fosse sottoposta alla condizione della successiva presentazione del ricorso) e il giudice omologherà l'accertamento: se così non fosse, infatti, nell'ipotesi in esame la parte privata che avesse ottenuto un accertamento tecnico favorevole sarebbe costretta ad introdurre comunque il giudizio di merito per ottenere in quella sede l'affermazione dell’incontrovertibilità dell’accertamento stesso e la condanna dell'ente, in presenza degli altri requisiti eventualmente previsti dalla legge, al pagamento della prestazione. A tale ultimo riguardo, ci si chiede però giustamente come faccia il giudice a sapere che nel termine sopra indicato non vi sia stata la presentazione del ricorso di merito: sul punto, anche per evitare faticose ricerche da parte della Cancelleria (complicate dal fatto che la causa di merito potrebbe iniziarla una o l’altra parte), si concorda per lo più nel ritenere che debba essere la parte interessata a fare l’istanza di omologazione del l’accertamento tecnico preventivo opposto dalla controparte, evidenziando che all’opposizione non è poi seguita l'introduzione della causa di merito. Di fronte a tale istanza, mentre taluni ritengono necessario richiedere alla parte di produrre una attestazione della Cancelleria di mancata opposizione, altri, per evitare un aggravio di lavoro a carico di quest'ultima, preferiscono ipotizzare di provvedere su tale richiesta di omologa previa instaurazione del contraddittorio delle parti e fissazione di apposita udienza. Dopo ampia discussione sul punto, i Presidenti si riservano di verificare con i dirigenti delle Cancellerie la fattibilità, senza eccessivi aggravi di lavoro, della prima delle soluzioni proposte.

9. Contenuto del ricorso.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di merito successivo alla formalizzazione della contestazione delle conclusioni del C.T.U., si concorda nel ritenere che la parte privata debba anche chiedere la condanna dell’ente convenuto al pagamento della prestazione richiesta: tanto in conformità con la costante affermazione della S.C. circa l’insussistenza di un interesse ad agire per ottenere una pronuncia di mero accertamento in materia assistenziale e previdenziale (ad eccezione delle domande in cui l'accertamento dello status sia già in sé l'oggetto della richiesta giudiziale, come nel caso di riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992).

10. Iscrizione a ruolo e giudice competente.

Il ricorso di merito sarà iscritto al ruolo come causa previdenziale assistenziale ordinaria, con attribuzione dunque di un codice e di un numero di ruolo diversi da quelli utilizzati per il procedimento di accertamento tecnico.
Se il giudizio di merito fosse introdotto da entrambe le parti, i due ricorsi dovranno essere senza dubbio riuniti.
In ordine all’individuazione del giudice competente a conoscere del ricorso di merito successivo alla mancata omologazione dell’accertamento preventivo, è emersa tra i col leghi - all'esito, ancora una volta, di ampia discussione - una propensione piuttosto diffusa per l'assegnazione della causa al medesimo giudice del giudizio sommario, al fine, tra l'altro, di non disperdere il patrimonio di conoscenze delle questioni oggetto della causa acquisito al momento dello studio del ricorso per accertamento tecnico preventivo, nonché di consentire al giudice designato a conoscere del ricorso ordinario di esaminare anche il contenuto del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo (che si troverebbe nella sua stessa Cancelleria e che potrebbe essere agevolmente inserito nel fascicolo del giudizio di merito, come del resto avviene nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo) e verificare, in primis, se il giudizio di merito sia stato richiesto per ottenere le me-desime prestazioni per le quali era stato richiesto l’accertamento tecnico preventivo.
A tale ultimo riguardo, i Presidenti evidenziano che graverà piuttosto sull’Ente convenuto l’onere di contestare l'eventuale improcedibilità del giudizio di merito in conseguenza del fatto che l'accertamento tecnico preventivo era stato richiesto ed espletato in relazione ad altra prestazione, rappresentando comunque che, se fosse il giudice a voler effettuare d’ufficio tale verifica, ben potrebbe richiedere alla parte privata di produrre copia del ricorso ex art. 445-bis c.p.c. a suo tempo proposto.
Quanto più in generale al tema dell'individuazione del giudice competente, i Presidenti evidenziano il rilevante aggravio di lavoro per le Cancellerie che deriverebbe dall’introduzione di tale sistema, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso comporterebbe la necessità di effettuare tali assegnazioni (in relazione ad un numero molto elevatissimo di cause) manualmente e caso per caso, al pari di quanto avviene per le ipotesi (statisticamente molto meno frequenti) di connessione. Si rappresenta inoltre che, essendo il vigente sistema tabellare di assegnazione di tutti gli affari fondato su un criterio casuale, l’introduzione della soluzione prospettata da buona parte dei colleghi sarebbe comunque subordinata alla proposizione ed approvazione di apposita variazione tabellare ed al l’ottenimento della declaratoria di immediata esecutività.

11. Notifica del ricorso.

La parte privata che abbia contestato le risultanze dell'accertamento peritale dovrà notificare il ricorso introduttivo del giudizio di merito all’I.N.P.S. presso la sede legale per le domande di assegno o pensione ex art. 1 e 2 L. 223/1984, mentre presso la sede provinciale per le domande di prestazione assistenziale (vista la norma speciale al riguardo: art. 10, comma 6°, d.l. 203/2005, convertito in L. 248/2005).

Se è invece l’I.N.P.S. a formalizzare tale contestazione, dovrà notificare il ricorso alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.

12. Declaratoria di improcedibilità.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso".
Non avendo il legislatore specificato se la pronuncia di improcedibilità (con contestuale assegnazione del termine per la presentazione dell’istanza di A.T.P.) debba essere adottata con sentenza o con ordinanza, si ritengono in astratto possibili entrambe le soluzioni, purché sia chiaro che il giudizio di merito si chiude in maniera definitiva. Dovendosi con tale provvedimento provvedere sulle spese, si ritiene comunque più corretto adottare la decisione con la forma della sentenza.
Si concorda invece nel non ritenere opportuno disporre una sospensione del giudizio di merito in attesa della definizione dell’instaurando giudizio di accertamento, né tanto meno rinviare ad udienza fissa per verificare la sopravvenuta maturazione della condizione di procedibilità, in quanto tali soluzioni comporterebbero alcuni problemi di ordine pratico: in primo luogo risulterebbero pendenti due procedimenti tra le stesse parti, uno a cognizione piena e l’altro a cognizione sommaria, mentre nell’ottica del legislatore quello a cognizione piena deve oggi instaurarsi solo dopo la conclusione di quello di accertamento tecnico preventivo della sussistenza delle condizioni sanitarie; in secondo luogo non si sa bene quale sarebbe la sorte di quello a cognizione piena nel caso in cui quello di accertamento tecnico preventivo dovesse concludersi con l'omologazione dell’accertamento compiuto dal consulente medico, risultando solo in parte cessata la materia del contendere (in ordine appunto al requisito sanitario) ma residuando controversia circa la sussistenza degli altri requisiti e sull'erogazione della prestazione richiesta: controversia che, tuttavia, nell’ottica del legislatore può oggi ipotizzarsi solo nel caso di ritardo o rifiuto nel pagamento da parte dell’ente competente, il quale, in caso contrario, non può essere convenuto in giudizio né sopportarne le eventuali spese (potendo beneficiare del termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologazione dell’accertamento tecnico preventivo per accertare la sussistenza degli altri requisiti eventualmente previsti dalla legge e per procedere al pagamento della prestazione richiesta senza essere, prima di allora, evocato in giudizio).

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Il Presidente, a margine dell’incontro, invita i colleghi a richiedere all’ufficio informatico l’installazione sul P.C. dell’ufficio dell’applicativo MAG-CTU. da utilizzarsi per la nomina dei C.T.U. in alternativa ai prospetti cartacei ripartiti per lettere finora forniti dall'ufficio dei consulenti tecnici.
Rappresenta inoltre l’opportunità che nelle statistiche comparate venga evidenziato adeguatamente il numero di cause definite da ciascun giudice con conciliazione, essendo tale modalità di definizione dei processi ritenuta rilevante anche dal C.S.M. in sede di valutazione.
Non essendo emerse altre questioni di particolare interesse dell'Area Lavoro, alle ore 17,30 la riunione è sciolta.

Il segretario
dott. Michele Forziati

 

Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Franchini

 

Fonte

La trascrizione del verbale della riunione è stato consegnato in occasione dell'incontro tra magistrati ed avvocati, tenutosi il  3 maggio 2012 in Roma.

Si ringrazia per la segnalazione:

- l'associazione A.R.P. (avvocati romani previdenzialisti),
nella persona del presidente Avv. Giulio Cimaglia e del vicepresidente Avv. Beatrice Devanna;

- l'Avv. Pier Paolo Zambardino;

- l'Avv. Carmine Buonomo.