Sebbene l'accertamento nell'Atp in materia previdenziale sia circoscritto al solo dato sanitario, il ricorso deve comunque indicare la prestazione cui l'azione è finalizzata (Cass. n. 11919/2015)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 9 giugno 2015, n. 11919

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 9 giugno 2015, n. 11919

Ricorso per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ex art. 445-bis c.p.c. - richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie senza indicazione della prestazione cui l'azione è finalizzata - inamissibilità. (Sintesi non ufficiale)

Già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., o, quanto meno, l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693 cod. proc. civ.) con l'indicazione, quindi, del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza. (Massima non ufficiale)

Civile Sent. Sez. L Num. 11919 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA
Data pubblicazione: 09/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 8531-2013 proposto da:
A*** R****, L*** M****, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI NOVELLA N l, presso lo studio dell'avvocato MARIO LUCCI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TIVOLI,
depositata il 04/12/2012 R.G.N. 102/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l'Avvocato LUCCI MARIO;
udito l'Avvocato RICCI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.— Con decreto depositato il 4 dicembre 2012, emesso ai sensi dell'art. 445-bis cod. proc. civ., il Giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli, accertata la mancanza di contestazioni mosse dalle parti: 1) ha omologato l'accertamento del requisito sanitario indicato nella relazione del CTU, ossia la sussistenza delle condizioni di invalidità richieste da Rosanna Alei — con distrazione delle spese di lite in favore del difensore avv. Mario Lucci, dichiaratosi antristatario — nel proposto ricorso per l'accertamento tecnico preventivo (ATP), con decorrenza dalla domanda amministrativa del dicembre 2010; 2) ha dichiarato l'irripetibilità delle spese della procedura ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; 3) ha posto a carico dell'INPS le spese dell'accertamento peritale, liquidate con separato decreto; 4) ha dichiarato il procedimento definito con il decreto stesso, non impugnabile né modificabile.

Avverso detto decreto l'avvocato Mario Lucci, in proprio e quale legale di R*** A****, propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost., per un unico motivo. L'INPS resiste, con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I — Sintesi del ricorso

1.— Con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, e 445-bis, quinto comma, cod. proc. civ.

Si rileva, preliminarmente, che il provvedimento impugnato rientra nel novero dei "provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge", di cui all'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.

Si aggiunge che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere definitivamente sulla situazione giuridica delle parti che, essendo dal legislatore configurato come non impugnabile né modificabile non è suscettibile di appello, sicché non può che essere impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., visto che l'intento deflazionistico perseguito dalla legge n. 183 del 2011 non può tradursi nella .assenza di tutela per le posizioni giuridiche soggettive che siano state lese.

Quanto al merito delle censure, si rileva che l'art. 445-bis, quinto comma, cod. proc. civ. stabilisce che con il decreto di omologa dell'ATP il giudice provveda anche "sulle spese", il che deve avvenire secondo quanto prescritto dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ.

Nella specie, il giudice, nonostante il totale accoglimento — anche per la decorrenza — della domanda proposta ha dichiarato le spese irripetibili, richiamando, incomprensibilmente l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e, con ciò, disconoscendo di fatto qualsiasi rilevanza economica all'attività
professionale svolta dal difensore.

II — Esame delle censure

2.- Premesso che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, in linea generale, il decreto di omologa in oggetto può essere impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. soltanto per la parte relativa alla statuizione sulle spese (che è quella qui censurata) benché debba riconoscersi che
il suddetto strumento spesso è sproporzionato alla rilevanza degli interessi coinvolti, va tuttavia precisato che, nella specie, il presente ricorso è inammissibile per due specifiche concorrenti ragioni.

3.- Dal punto di vista della legittimazione attiva, va ricordato che, per costante e condiviso orientamento di questa Corte, con riguardo all'impugnazione del provvedimento di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, quest'ultimo può assumere la qualità di parte, sia
attivamente che passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, cioè quando il provvedimento impugnato non abbia pronunciato sull'istanza o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, con la conseguenza che, allorché l'impugnazione
riguardi invece l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. 10 settembre 2003, n. 13290; Cass. 30 luglio 2004, n. 14637; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321; Cass. 19 agosto 2003, n. 12104).

Nella specie, poiché le censure riguardano la pronuncia di irripetibilità delle spese della procedura ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non la distrazione, è evidente il difetto di legittimazione a proporre il ricorso da parte dell'avvocato Mario Lucci in proprio.

4.- Inammissibile è, peraltro, anche il ricorso proposto dallo stesso avvocato in qualità di legale di R*** A***.

5.- Al riguardo va osservato che, come risulta dall'incipit del secondo comma dell'art. 445-bis cod. proc. civ. — secondo cui "l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda" — come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. n. 243 del 2014 e come affermato anche da questa Corte (vedi: Cass. 14 marzo 2014, n. 6010 e 17 marzo 2014, n. 6084 e n. 6085) il procedimento di cui si tratta non consiste nel "previo adempimento di oneri, nel senso di previo esperimento di rimedi amministrativi, ma di un
procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli d'istruzione preventiva, a carattere contenzioso; in particolare, il legislatore ha previsto un procedimento sommario, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s'intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena".

Ciò comporta che, già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., o, quanto meno, l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693 cod. proc. civ.) con l'indicazione, quindi, del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza.

6.- Nella specie, l'accertamento tecnico preventivo (d'ora in poi:ATPO) è stato chiesto — ed omologato — in modo improprio, in quanto con il relativo ricorso la A*** non ha domandato l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento o il pagamento di una o più specifiche provvidenze economiche tra quelle cui è applicabile il nuovo istituto — cioè prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222 — ma si è limitata a chiedere,
nei confronti dell'INPS e della ASL RM/F, "il riconoscimento della condizione di invalidità ex art. 5 della legge n. 407/90 e di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla data della domanda amministrativa", ottenendo, in sede di CTU, il riconoscimento di uno stato
di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad un terzo (67%) e della qualifica di portatore di handicap grave dal dicembre 2010.

Ne consegue che l'ATPO è stato chiesto dalla A****, inammissibilmente, soltanto per ottenere il mero accertamento delle condizioni sanitarie cui si possono collegare, se concorrono elementi ulteriori e, di volta in volta, specifici, plurimi benefici — come, ad esempio, oltre all'esenzione dal
pagamento del ticket sulla spesa sanitaria, l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482, il congedo straordinario per cure della L. 30 marzo 1971, n. 118, ex art. 26, l'esenzione dalle tasse scolastiche di cui alla medesima L. n. 118 del
1971, ex art. 30 e così via — il cui riconoscimento, sulla base di appropriate e distinte istanze, non è di competenza soltanto dell'INPS e della ASL chiamate in giudizio, ma, in ipotesi, anche di soggetti diversi (come il Comune, l'Agenzia delle Entrate e anche il datore di lavoro, se esiste).

Nessuno di tali benefici, nella specie, è stato specificamente richiesto né si è fatto alcun riferimento ad eventuali correlative istanze presentate in via amministrativa e neppure sono stati chiamati in giudizio tutti gli eventuali ulteriori enti competenti.

7.- Conseguentemente, il ricorso per ATPO ha avuto ad oggetto esclusivamente dei fatti — cioè la condizione di invalidità ex art. 5 della legge n. 407/90 e quella di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 — che, pur essendo giuridicamente rilevanti, non possono
integrare, da soli, la fattispecie costitutiva di un qualsiasi diritto soggettivo (in termini, Cass. 10 settembre 2004, n. 18321; Cass., 18 giugno 1999, n. 6142; e di recente: Cass., 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 18 giugno 2014, n. 13854) e, quindi, non possono neppure dare luogo ad un'azione di
mero accertamento (Cass. 17 giugno 2003, n. 9681; Cass. 2 aprile 2004 n. 6565, Cass., 10 settembre 2004, n. 18321; Cass. 7 febbraio 2007 n. 2646; Cass. 3 ottobre 2008, n. 24598).

Infatti, è jus receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto
l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. 16 maggio 2013, n. 12036; Cass. 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1035).

8.- Ne deriva che, essendo inammissibile, per quanto si è detto, il ricorso con cui è stato chiesto l'ATPO — non potendo l'accertamento essere finalizzato alla proposizione di una domanda in sede giudiziaria, ma risultando piuttosto collegato alla proposizione di eventuali, future domande
di tipo amministrativo — la attuale ricorrente, la quale comunque ha ottenuto l'accertamento richiesto in un provvedimento emanato in contrasto con i suindicati principi — costituenti diritto vivente — non ha alcun interesse giuridico a dolersi, in questa sede, delle statuizioni in materia di
spese del procedimento adottate dal Giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli, nel decreto impugnato, con le quali, peraltro, è stata disposta una sorta di "compensazione" delle spese, perché, pur dichiarandosi l'irripetibilità delle spese della procedura ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
(norma che è stata richiamata nel decreto in quanto la Alei aveva allegato, al ricorso per ATPO, la dichiarazione prevista da tale disposizione, precisando di avere un reddito imponibile familiare superiore al limite ivi stabilito), al contempo, sono state poste a carico dell'INPS le spese
dell'accertamento peritale, liquidate con separato decreto.

III — Conclusioni

9.- In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione — liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, complessivamente liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così d iso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 17 febbraio 2015.