Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, art, 445 bis c.p.c. - Indicazioni integrative ai fini dell'applicazione
Documento elaborato dal Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, contenente indicazioni integrative ai fini dell'applicazione dell'art. 445 bis c.p.c
TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro
Prot. n. 647 I | Taranto, 5 dicembre 2011 |
OGGETTO: Art, 445 bis c.p.c. - Indicazioni integrative ai fini dell'applicazione.
Al Presidente del Tribunale di Taranto
Ai Magistrati in servizio presso questa Sezione Lavoro
Al Presidente del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Taranto
Al Dirigente dei servizi di cancelleria del Tribunale di Taranto
Al Dirigente dei servizi di cancelleria di questa Sezione Lavoro
Il Presidente della Sezione Lavoro
considerato che l'art. 445 bis c.p.c. (contemplato dall'art. 38 d.l. 6 luglio 2001 , n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, e novellato dall'art. 27 l. 12 novembre 2012, n. 183) è destinato a introdurre, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, una radicale riforma del contenzioso in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla l. 222/84, prevedendo, a pena di improcedibilità della domanda di prestazione, l' accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie legittimanti;
poiché la complessità dell'innovazione e la carenza di disposizioni di raccordo con la normativa vigente hanno alimentato un ampio dibattito fra gli utenti e gli operatori del settore e pongono l'esigenza di adottare un criterio applicativo predeterminato e, se possibile, condiviso;
nel tentativo di dare alla riforma un'attuazione non frammentata ma omogenea o, quanto meno, di evitare modalità elusive, distorsive o non conformi, in particolare, alla ratio della nuova legge;
senza pregiudizio per l'autonomia delle scelte e delle decisioni di ogni utente e di ciascun operatore del servizio giustizia;
con riserva di ulteriormente intervenire per registrare gli aggiustamenti e le correzioni che la casistica potrebbe suggerire;
per quanto ciò è possibile in questa prima fase e alla condizione che la nuova disciplina entri in vigore alla data prevista e nel testo attuale;
all'esito del seminario svoltosi sul tema il 21 novembre u.s. a iniziativa dell'Avvocatura del circondario di Taranto;
alla stregua degli approdi interpretativi raggiunti, in particolare, nel corso della riunione dei Magistrati di questa Sezione Lavoro in data 24 novembre u.s., che ha registrato una piena convergenza di tesi sulle questioni di seguito menzionate;
SEGNALA
- l'idoneità del ricorso ex art. 445 bis C.p.c. a impedire la maturazione della decadenza semestrale sancita dall'art. 42, 3° co., d.l. 269/03, convertito in l. 326/03, per il contenzioso di invalidità civile;
- la necessità che il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. si riferisca soltanto alla prestazione oggetto della procedura ante causam, indichi il trattamento chiesto e dica circa lo sviluppo e l'esito della fase amministrativa;
- la necessità che il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. contenga, ai sensi dell'art. 152 disp. atto c.p.c., sia la dichiarazione finalizzata all'esenzione dal pagamento delle spese e dei costi della lite nel caso di esito negativo per la parte istante, sia l'indicazione del valore della prestazione, prevista a pena di inammissibilità, funzionale alla liquidazione delle spese all'attore vittorioso;
- l'applicabilità alla procedura ex art. 445 bis c.p.c. del divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11 l. 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 al contenzioso di invalidità civile.
Il Presidente della Sezione Lavoro
Dott. Sebastiano L. Gentile