Articolo 445 bis Codice di procedura civile: Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

L'art. 445-bis c.p.c. è stato introdotto dall'art. 38 D.L. 98/2011.
Quest'ultimo è stato convertito con modificazioni con L. 111/2011.
Link al testo coordinato del D.L. 98/2011, come risultante a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.

Marco Aquilani, 10.10.2013

Il testo dell'atto

art. 445-bis Codice di procedura civile

art. 445-bis Codice di procedura civile

art. 445-bis c.p.c.

Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO. Del processo di cognizione - TITOLO QUARTO. Norme per le controversie in materia di lavoro - CAPO SECONDO. Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

art. 445-bis
(Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario  in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
[Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili].
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile. [fn]L'art. 445-bis cpcp è stato aggiunto dall'art. 38, D.L. 98/2011 (G.U. 6.7.2011, n. 155) con decorrenza dal 6.7.2011, come modificato, compresa la soppressione del comma tra parentesi quadre, dall'allegato alla legge di conversione, L. 111/2011 (G.U. 16.07.2011, n. 164), con decorrenza dal 17.7.2011 e con applicazione  dall'1.1.2012.[/fn] [fn]L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 27, comma 1, L. 183/2011  (Legge di stabilità) con decorrenza dall' 1.1.2012 e con applicazione dal 31.01.2012[/fn]