Atp previdenziale: nella dichiarazione di dissenso non è richiesta l'indicazione dei motivi (Cass. n. 12332/2015)

Giustizia

Da questa sentenza e da un'ordinanza di tre anni successiva (Cass. 5796/2018), si evince che le motivazioni per cui si contestano i risultati di un Atp devono essere obbligatoriamente esplicitate nel ricorso di merito ex art. 445-bis c.p.c.

Invece non è richiesto che le motivazioni di contestazione siano indicate nella dichiarazione di dissenso che precede il ricorso di merito (cfr. la sentenza in esame), né tantomeno è richiesto che, prima ancora (nello svolgimento cioè della fase sommaria), la parte abbia inviato al Ctu delle osservazioni critiche alla bozza di perizia scambiata nel sub-procedimento ex art. 195 c.p.c. che precede il deposito in cancelleria dell'elaborato (Cass. 5796/2018 cit.).

Marco Aquilani, 17.06.2015 - ultima revisione 20.05.2018

Il testo dell'atto

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 15 giugno 2015, n. 12332

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 15 giugno 2015, n. 12332

Atp ex art. 445-bis c.p.c. - dichiarazione di dissenso - specificazione dei motivi - non richiesta. (Sintesi non ufficiale)

Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. la legge prevede a pena d'inammissibilità la specificazione delle ragioni del dissenso non all'atto della sua presentazione, ma in quello, successivo, della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. (Massima non ufficiale)

Civile Sent. Sez. L Num. 12332 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANNA ANTONIO
Data pubblicazione: 15/06/2015
 
SENTENZA
sul ricorso 21120-2013 proposto da:
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C*****C*****; 
- intimata -
avverso la sentenza n. 1392/2013 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/07/2013 R.G.N. 1669/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato RICCI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 5.7.13 il Tribunale di Reggio Calabria, all'esito del giudizio di merito conseguente all'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., condannava l'INPS a pagare a C*** C**** l'indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2011.
Per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS ex art. 111 Cost. (cosi erroneamente qualificando quello che, in realtà, va inquadrato come normale ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.) affidandosi a due motivi.
L'intimata è rimasta tale.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 445 bis commi 4° e 6° c.p.c., per avere la sentenza impugnata pronunciato condanna dell'INPS a pagare in favore dell'odierna intimata l'indennità di accompagnamento anziché limitarsi ad accertarne il mero requisito sanitario, dopo che l'INPS aveva presentato una propria dichiarazione di dissenso circa la decorrenza del requisito medesimo (6.10.12 anziché 1.1.11 come stabilito dal CTU) all'esito dell'ATP ex art. 445 bis c.p.c. promosso dalla C**** medesima.
 
1.1. Il motivo è infondato.
Si premetta che la sentenza emessa nel giudizio in cui si contestano le conclusioni del CTU non è impugnabile in via di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma rieorribile per cassazione con l'ordinario strumento processuale di cui all'art. 360 c.p.c., il cui comma 1° espressamente assoggetta a ricorso per cassazione non solo le sentenze d'appello, ma anche quelle pronunciate in unico grado, come quella in esame, atteso che l'art. 445 ult. co . c.p.c. dichiara inappellabili le sentenze emesse nel giudizio di cui al comma precedente.
Dunque, quello proposto dall'INPS va correttamente qualificato come ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c. (di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza).
Ciò detto, osserva questa Corte Suprema che, ex art. 445 bis c,o. 6° c.p.c., presentato l'atto di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU viene poi introdotto un giudizio di cognizione destinato a concludersi con sentenza (inappellabile).
Sostiene l'INPS che tale sentenza deve avere ad oggetto esclusivamente l'esistenza o meno del requisito sanitario, ma rispetto a tale doglianza (a prescindere da ogni altra considerazione circa l'esatta interpretazione dell'oggetto del giudizio di cui al co. 6° del cit. art. 445 bis c.p.c.) non vi è interesse ex art. 100 c.p.c., poiché neppure l'INPS afferma nel proprio ricorso l'esistenza di cause ostative all'attribuzione dell'indennità in discorso (e, in effetti, in sede di merito ha contestato l'accertamento solo da un punto di vista sanitario e solo per quel che concerne la decorrenza dell'accertato stato invalidante).
Invero, l'interesse ad agire si identifica non in una mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma nell'interesse a conseguire un Concreto vantaggio, cioè una situazione pratica più utile per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Cass. S.U. n. 42 del 13.12.95, dep. 29.12.95; Cass. n. 6301197; Cass. n. 514198; Cass. Sez. Il n. 15715 del 28.5.2004, dep. 8.6.2004; Cass. Sez. I n. 47496 del 17.10.2003, dep. 11.12.2003, nonché numerose altre analoghe), oltre che legittimamente tale, non potendosi strumentalizzare l'interesse ad agire al conseguimento di vantaggi contra ius.
Nel caso in esame, invece, poiché l'lNPS non nega che l'intimata abbia diritto all'indennità di accompagnamento (avendo nella fase di merito contestato solo la decorrenza del requisito sanitario, censura che è stata poi disattesa dal Tribunale con pronuncia incensurabile in questa sede), un'ipotetica cassazione della sentenza soltanto là dove ha condannato l'istituto ad erogare la prestazione non gli arrecherebbe alcun pratico e
legittimo beneficio (tale non essendo una mera ipotetica dilazione di fatto nel pagamento di quanto per legge dovuto).
 
2. Con il secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 445 bis c.p.c. conuni 4° e 6°, 195 e 96 co. 3 0 c.p.c., per avere la gravata pronuncia erroneamente ritenuto tardive le contestazioni mosse dall'INPS solo nel proprio atto introduttivo del giudizio e non anche nella dichiarazione di dissenso prevista dal comma 6° dell'art. 445 bis c.p.c., per l'effetto condannando l'istituto al risarcimento ex art. 96 co. 3° c.p.c. chiesto da C*** C***: in tal modo — conclude il ricorso - il Tribunale ha trascurato che la mancata formulazione dei motivi della contestazione è sanzionata a pena di inammissibilità solo avuto riguardo al ricorso introduttivo del giudizio. 
 
2.1. 11 motivo è fondato, essendo conforme all'inequivocabile tenore letterale del co. 6° del cit. art. 445 bis c.p.c., che così recita:
"Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.".
Invece, il co. 4° del medesimo art. 45 bis c.p.c. ("Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio."), concernente l'eventuale dichiarazione di dissenso, non menziona alcun onere di specificazione dei relativi motivi e, men che meno, sotto conuninatoria di inammissibilità.
Dunque, deve convenirsi che la legge prevede a pena d'inammissibilità la specificazione delle ragioni del dissenso non all'atto della sua presentazione, ma in quello, successivo, della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, il che l'INPS ha ritualmente fatto nel caso in esame.
Oltre al tenore letterale della norma milita in tal senso anche la scansione logicotemporale dei momenti dell'iter procedurale successivo al deposito della relazione del CTU: dopo la dichiarazione di dissenso non è prevista interlocuzione alcuna né del giudice né dell'altra parte (cui quest'ultima provvederà nel termine previsto dal co. 1° dell'art. 416 c.p.c.), di guisa che sarebbe processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni del dissenso già alla presentazione della relativa dichiarazione, ancor più se si considera che ad essa potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio cognitivo (eventualmente perché, re melius perpensa, la parte potrebbe rinunciarvi).
In sintesi, l'impugnata sentenza ha condannato l'INPS per responsabilità ex art. 96 co. 3° c.p.c. in base ad un presupposto di diritto (un presunto onere di anticipazione delle ragioni del dissenso) erroneamente ravvisato.
 
3. In conclusione, deve rigettarsi il primo motivo di ricorso ed accogliersi il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiarazione che non è dovuto dall'INPS il risarcimento ex art. 96 c.p.c. 
Il parziale accoglimento del ricorso consiglia di compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
 
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara non dovuto il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 17.2.15.