Atp e requisiti socio-economici: l'Inps prende atto delle indicazioni della giurisprudenza (Messaggio Inps 8.3.2019, n. 968)
L'Inps si adegua alle indicazioni della Cassazione sulla natura e funzione del procedimento di Atp previdenziale ex art. 445-bis c.p.c., in particolare rilevando che:
- il procedimento non statuisce sul diritto alla prestazione, ma si limita all'accertamento del dato sanitario;
- il giudice, sommariamente, procede alla verifica dei requisiti socio economici alla prestazione, per esigenze di economia processuale e non perché essi siano oggetto della decisione;
- l'Inps è tenuto ad eccepire l'insussistenza dei requisiti socioeconomici e quindi l'inammissibilità dell'Atp, nella prima difesa e (qualora si sia comunque proceduto alle operazioni peritali) anche nel successivo giudizio di merito, previo deposito di dichiarazione di dissenso alle conclusioni del Ctu;
- indipendentemente dai predetti oneri processuali, i funzionari Inps sono tenuti a non liquidare le prestazioni su accertamenti giurisdizionali del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici.
Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto (art. 445 bis c.p.c., quinto comma, ultima parte). Ulteriori chiarimenti per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni
Coordinamento Generale Legale
Roma, 08-03-2019
Messaggio n. 968
OGGETTO: Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto (art. 445 bis c.p.c., quinto comma, ultima parte). Ulteriori chiarimenti per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni
1. Premessa
A seguito dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (in seguito ATPO), con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni per la difesa in giudizio da parte dei funzionari dell’Istituto e per una corretta modalità di liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile e indennità di accompagnamento a seguito del decreto di omologa della CTU.
2. Eccezioni e formale dissenso
La Suprema Corte nelle sentenze n. 8533, n. 8878 e n. 8932 del 2015, dopo aver ribadito che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che indichino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto soggettivo, ha affermato che il giudice di merito dovrà accertare sommariamente, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura di cui all’articolo 445-bis c.p.c.
In tale ambito il giudice dovrà, pertanto, accertare prioritariamente, anche d’ufficio, la presentazione della domanda amministrativa, la tempestività del ricorso per ATPO e la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente sottostante all’istanza di accertamento del requisito sanitario.
La mancanza di tali requisiti, infatti, determina l’inammissibilità del ricorso.
Nello specifico, i requisiti amministrativi la cui carenza deve essere eccepita nella fase dell’accertamento tecnico preventivo sono i seguenti:
mancata presentazione della domanda amministrativa;
decadenza dell’azione giudiziaria ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (proposizione della domanda dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa);
mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;
difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.
Il richiamato quadro giurisprudenziale impone, quindi, al funzionario difensore dell’Istituto di sollevare le diverse eccezioni (che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso) nella memoria di costituzione in fase di ATPO, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza.
Ove però, nonostante le eccezioni ritualmente formulate, il giudice disponga ugualmente la CTU medico legale, il funzionario, nel caso in cui la CTU sia sfavorevole all’Istituto, dovrà depositare in cancelleria formale dissenso (cfr. in tal senso, le ordinanze della Corte di Cassazione n. 19767/2017 e n. 14764/18 e, nel merito, la recentissima ordinanza del Tribunale di Firenze dell’8 gennaio 2019, R.G. 2948/2018).
Ciò in ragione dell’acclarato principio secondo il quale la manifestazione di dissenso è esercitabile sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari e di quello per cui è soltanto la proposizione del dissenso che impedisce che la CTU sia omologata dal giudice.
Quanto sopra trova conferma nell’articolo 445-bis c.p.c. nella parte in cui dispone espressamente la non impugnabilità del decreto di omologa se non con riferimento alle spese.
Si raccomanda, quindi, di esprimere il necessario dissenso avverso la relazione del consulente tecnico d’ufficio sfavorevole all’Istituto nel caso in cui il giudice, nonostante l’eccezione sollevata da parte del funzionario Inps, abbia comunque dato corso alla perizia.
3. Liquidazione della prestazione
La Corte di Cassazione ha precisato che “il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla” (cfr. Corte di Cassazione n. 12731/2015).
I funzionari preposti alla liquidazione della prestazione a seguito di decreto di omologa, nell’ambito dei controlli indicati nella circolare n. 100/2016, paragrafo 4, verificheranno la presenza dei requisiti amministrativi.
Come già precisato nel messaggio n. 4818/2015, pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge, sopra elencati, con riferimento ai quali, come già precisato, deve essere presentata eccezione nel giudizio per ATPO, nonché il successivo dissenso.
In conclusione, i competenti uffici liquidatori dovranno astenersi dal mettere in pagamento la prestazione ove rilevino la mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge, anche nel caso in cui non sia stata sollevata la relativa eccezione o proposto il dissenso.
L'Inps si adegua alle indicazioni della Cassazione sulla natura e funzione del procedimento di Atp previdenziale ex art. 445-bis c.p.c., in particolare rilevando che:
- il procedimento non statuisce sul diritto alla prestazione, ma si limita all'accertamento del dato sanitario;
- il giudice, sommariamente, procede alla verifica dei requisiti socio economici alla prestazione, per esigenze di economia processuale e non perché essi siano oggetto della decisione;
- l'Inps è tenuto ad eccepire l'insussistenza dei requisiti socioeconomici e quindi l'inammissibilità dell'Atp, nella prima difesa e (qualora si sia comunque proceduto alle operazioni peritali) anche nel successivo giudizio di merito, previo deposito di dichiarazione di dissenso alle conclusioni del Ctu;
- indipendentemente dai predetti oneri processuali, i funzionari Inps sono tenuti a non liquidare le prestazioni su accertamenti giurisdizionali del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici.
Le sentenze citate:
Il testo dell'atto
Messaggio Inps n. 968 dell'8 marzo 2019
Messaggio Inps n. 968 dell'8 marzo 2019
Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto (art. 445 bis c.p.c., quinto comma, ultima parte). Ulteriori chiarimenti per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni
Coordinamento Generale Legale
Roma, 08-03-2019
Messaggio n. 968
OGGETTO: Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto (art. 445 bis c.p.c., quinto comma, ultima parte). Ulteriori chiarimenti per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni
1. Premessa
A seguito dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (in seguito ATPO), con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni per la difesa in giudizio da parte dei funzionari dell’Istituto e per una corretta modalità di liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile e indennità di accompagnamento a seguito del decreto di omologa della CTU.
2. Eccezioni e formale dissenso
La Suprema Corte nelle sentenze n. 8533, n. 8878 e n. 8932 del 2015, dopo aver ribadito che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che indichino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto soggettivo, ha affermato che il giudice di merito dovrà accertare sommariamente, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura di cui all’articolo 445-bis c.p.c.
In tale ambito il giudice dovrà, pertanto, accertare prioritariamente, anche d’ufficio, la presentazione della domanda amministrativa, la tempestività del ricorso per ATPO e la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente sottostante all’istanza di accertamento del requisito sanitario.
La mancanza di tali requisiti, infatti, determina l’inammissibilità del ricorso.
Nello specifico, i requisiti amministrativi la cui carenza deve essere eccepita nella fase dell’accertamento tecnico preventivo sono i seguenti:
Il richiamato quadro giurisprudenziale impone, quindi, al funzionario difensore dell’Istituto di sollevare le diverse eccezioni (che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso) nella memoria di costituzione in fase di ATPO, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza.
Ove però, nonostante le eccezioni ritualmente formulate, il giudice disponga ugualmente la CTU medico legale, il funzionario, nel caso in cui la CTU sia sfavorevole all’Istituto, dovrà depositare in cancelleria formale dissenso (cfr. in tal senso, le ordinanze della Corte di Cassazione n. 19767/2017 e n. 14764/18 e, nel merito, la recentissima ordinanza del Tribunale di Firenze dell’8 gennaio 2019, R.G. 2948/2018).
Ciò in ragione dell’acclarato principio secondo il quale la manifestazione di dissenso è esercitabile sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari e di quello per cui è soltanto la proposizione del dissenso che impedisce che la CTU sia omologata dal giudice.
Quanto sopra trova conferma nell’articolo 445-bis c.p.c. nella parte in cui dispone espressamente la non impugnabilità del decreto di omologa se non con riferimento alle spese.
Si raccomanda, quindi, di esprimere il necessario dissenso avverso la relazione del consulente tecnico d’ufficio sfavorevole all’Istituto nel caso in cui il giudice, nonostante l’eccezione sollevata da parte del funzionario Inps, abbia comunque dato corso alla perizia.
3. Liquidazione della prestazione
La Corte di Cassazione ha precisato che “il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla” (cfr. Corte di Cassazione n. 12731/2015).
I funzionari preposti alla liquidazione della prestazione a seguito di decreto di omologa, nell’ambito dei controlli indicati nella circolare n. 100/2016, paragrafo 4, verificheranno la presenza dei requisiti amministrativi.
Come già precisato nel messaggio n. 4818/2015, pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge, sopra elencati, con riferimento ai quali, come già precisato, deve essere presentata eccezione nel giudizio per ATPO, nonché il successivo dissenso.
In conclusione, i competenti uffici liquidatori dovranno astenersi dal mettere in pagamento la prestazione ove rilevino la mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge, anche nel caso in cui non sia stata sollevata la relativa eccezione o proposto il dissenso.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Fonte
Il messaggio nel sito Inps
Il messaggio in pdf
Link alla versione in pdf nel sito Inps
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Giurisprudenza
Oggetto del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - accertamento del solo dato sanitario.
Art. 152, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. - obbligo di indicare nel ricorso il valore della prestazione dedotta in giudizio - intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.
(Sintesi non ufficiale)
Procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - eccezione di insussistenza di requisito non sanitario o processuale proposta nell'atto di costituzione - successivamente all'effettuazione dell'accertamento medico è onere per l'Inps di ribadire l'eccezione con la dichiarazione di dissenso e il successivo giudizio di merito. (Sintesi non ufficiale)
Accertamento tecnico previdenziale ex art. 445-bis c.p.c. - oggetto del giudizio - esclusivamente il dato sanitario - resta estraneo al giudizio l'accertamento dei requisiti socio economici. (Sintesi non ufficiale)
Ricorso per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ex art. 445-bis c.p.c. - richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie senza indicazione della prestazione cui l'azione è finalizzata - inamissibilità. (Sintesi non ufficiale)
Atp ex art. 445-bis c.p.c. - oggetto dell'accertamento è il solo requisito santario - ammissibilità dell'azione subordinata alla verifica sommaria della sussistenza dei presupposti processuali ed alla verifica della non insussistenza prima facie dei presupposti sostanziali del diritto alla prestazione.
La dichiarazione di dissenso può avere ad oggetto sia le conclusioni del c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso - in mancanza di contestazioni, l' accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
(Sintesi non ufficiale)
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali (nelle materie dell' invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, assegno di inabilità, assegno di invalidità).
Norme impugnate: Art. 445 bis del codice di procedura civile; art. 10, c. 6° bis, del decreto legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 02/12/2005, n. 248.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Atp in materia previdenziale ex art. 445-bis c.p.c. - oggetto- è esclusivamente la verifica delle condizioni sanitarie.
Eventuale successivo procedimento di merito - oggetto - è limitato solo alla discussione sulla invalidità, circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
Statuizioni sulle spese nel decreto di omologa - ricorso straordinario per Cassazione - ammissibilità (Sintesi non ufficiale)
Previdenza - decreto di omologa del requisito sanitario, ex art. 445-bis cod. proc. civ. - ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost. - ammissibilità - limitatamente alla statuizione sulle spese - fondamento.
Decreto di omologa del requisito sanitario o sentenza che definisce il giudizio di opposizione - loro incidenza sul diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale solo sotto il profilo del riconoscimento dello stato invalidante - loro inidoneità a conferire o negare il diritto alla prestazione o il conseguente obbligo dell'Inps di erogarla.
(sintesi non ufficiale)
Atp in materia previdenziale ex art. 445-bis c.p.c. e seguente eventuale giudizio di merito - oggetto - è esclusivamente la verifica delle condizioni sanitarie.
Provvedimento amministrativo di rigetto comunicato anteriormente al 1.1.2005 - procedura giurisdizionale esperibile.
Provvedimento di declaratoria di inamissibilità del procedimento per Atp ex art. 445-bis c.p.c. - non ha efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.
Prassi amministrativa
Modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui all’articolo 445 bis c.p.c., relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto: chiarimenti e semplificazioni
Pareri e contributi
l'Atp alla luce delle sentenze della Cassazione n. 6010 del 14 marzo 2014 e nn. 6084 e 6085 del 17 marzo 2014.
Il commento dell'Avv. Gaetano Irollo su Diritto.it. e del magistrato Patrizia Morabito su Personaedanno.it