Il procedimento di Atp in materia previdenziale e il seguente eventuale procedimento di merito ha per oggetto il solo dato sanitario
E' ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione avverso la statuizione sulle spese (Cass.n. 6084/2014)

Con tre sentenze del mese di marzo 2014, la Corte di Cassazione delimita gli esatti confini entro i quali possa estendersi l'accertamento e il potere decisorio nell'Atp previdenziale di cui all'art. 445-bis c.p.c.: Cass. n. 6010 del 14 marzo 2014, n. 6084 (riprodotta in questa pagina) e 6085 del 17 marzo 2014.

Marco Aquilani, 07.06.2015

Il testo dell'atto

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 17 marzo 2014, n. 6084

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 17 marzo 2014, n. 6084

Atp in materia previdenziale ex art. 445-bis c.p.c. - oggetto- è esclusivamente la verifica delle condizioni sanitarie.
Eventuale successivo procedimento di merito - oggetto - è limitato solo alla discussione sulla invalidità, circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
Statuizioni sulle spese nel decreto di omologa - ricorso straordinario per Cassazione - ammissibilità (Sintesi non ufficiale)

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni. Si apre quindi, in via preventiva, un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue
le regole di cui all'art. 696 bis del medesimo codice ed all'art. 10 comma 6 bis DL 203/2005
convertito in legge 248/2005.
Nella istanza di ATP il ricorrente deve quindi indicare esclusivamente la prestazione previdenziale o assistenziale richiesta e le sue condizioni di salute, questi sono infatti gli unici dati rilevanti in questa fase di verifica della invalidità.
Se una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso,
con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un
ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).
E' ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione limitato alla statuizione sulle spese emessa nel decreto di omologa, perché si tratta di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali delle parti, e che è non soggetto alla possibilità di impugnazione in altre sedi. (Massima non ufficiale)

Civile Sent. Sez. 6 Num. 6084 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA
Data pubblicazione: 17/03/2014

SENTENZA

sul ricorso 3651-2013 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C*** G***;

- intimato -

avverso il decreto n. 756/2012 del TRIBUNALE di TERAMO, depositato il 15/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'Avvocato Capannolo Emanuele difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con decreto in data 15 novembre 2012 emesso ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ. il Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo omologava l'accertamento del requisito sanitario indicato nella relazione del CTU, il quale aveva escluso che C*** G**** avesse la capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, ai fini della richiesta dell'assegno di cui alla legge n. 222 del 1984.
Con lo stesso decreto il Giudice poneva carico dell'Inps sia le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, sia le spese legali liquidate in complessivi euro 962 oltre Iva e Cap. Avverso detto decreto l'Inps propone ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione articolato in due motivi.
La controparte è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo mezzo l'Inps sostiene la esperibilità del ricorso straordinario avverso il decreto di omologazione reso ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 38 comma 1 DL 98/2011 convertito in legge 111/2011, solo per quanto riguarda la condanna alle spese. Infatti il Giudice del lavoro, omologando l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze negative per l'interessato, aveva condannato esso Istituto al pagamento sia delle spese legali sia delle spese di CTU.
La questione delle spese erroneamente emessa a suo carico, sostiene l'Inps, viene in considerazione in via autonoma, a prescindere dalla statuizione sulla questione principale, le cui sorti comunque non rilevano. In tal caso non vi sarebbe ragione di negare la impugnabilità della decisione sulle spese, perché questa incide su un diritto patrimoniale e non è previsto altro mezzo di impugnazione, giacché il decreto di omologa viene dichiarato espressamente non impugnabile né modificabile.
2. Con il secondo mezzo si censura il decreto per violazione degli artt. 91,92,113 e 116 cod. proc. civ. e 152 disp. att. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 445 bis quinto comma del codice di procedura civile e si lamenta che esso Istituto, nonostante fosse parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese.
Sottolinea l'Istituto che la parte privata, ove soccombente nelle controversie previdenziali ed assistenziali, può essere esonerata dal pagamento delle spese legali e di consulenza solo ove nel ricorso introduttivo abbia formulato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione di titolarità, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di redditi Irpef inferiori ai limiti previsti dalla norma. Nella specie la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non era stata formulata, come prescritto dalla legge, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ma su foglio separato contenuto nel fascicolo di parte, onde non era idonea ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza.
3. Il ricorso è ammissibile e fondato.
Vanno preliminarmente illustrati i lineamenti dell'art. 445 bis del codice di procedura civile, che è stato introdotto dall'art. 38 del DL n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011. Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, degli accertamenti occorrenti per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità.
Mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi : quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale ( a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella ( non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari.
3.1. La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" ( ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni. Si apre quindi, in via preventiva, un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis del medesimo codice ed all'art. 10 comma 6 bis DL 203/2005 convertito in legge 248/2005.
Nella istanza di ATP il ricorrente deve quindi indicare esclusivamente la prestazione previdenziale o assistenziale richiesta e le sue condizioni di salute, questi sono infatti gli unici dati rilevanti in questa fase di verifica della invalidità.
3.2. Indi, secondo le ordinarie regole processuali, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare se intendono muovere contestazioni.
A questo punto si aprono, in via alternativa, i seguenti casi: o la definitività del parere espresso dal CTU o l' apertura di un procedimento contenzioso concernente ancora esclusivamente il requisito sanitario.
3.3. La prima: ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto "non impugnabile né modificabile". Nel decreto di omologa il giudice deve provvedere sulle spese.
La sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal CTU ed in assenza di contestazioni, diventa quindi intangibile In questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo parere.
Avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello, né al ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione, giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c'è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia "prima" della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai intangibili.
Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio avverso l'omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era consentito di farlo, non ha contestato le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda.
3.4. Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).
4. Nella specie, non essendo state mosse contestazioni alla consulenza, il Giudice adito ha proceduto alla omologa dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, il quale aveva escluso la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo prescritta per il diritto al richiesto assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/84.
Il Giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, ponendo entrambe a carico dell'Inps, pur essendo indubbio che l'Istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU condiviso il parere già espresso dall'Ente in sede amministrativa di insussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il diritto all'assegno richiesto.
5. Il ricorso straordinario dell'Inps, essendo limitato alla statuizione sulle spese emessa nel decreto di omologa è ammissibile, sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoghe, perché si tratta di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali delle parti, e che è non soggetto alla possibilità di impugnazione in altre sedi.
Ed infatti, con la sentenza della Sez. 1, n. 23638 del 11/11/2011, in materia di spese disposte nell'ordinanza presidenziale di ricusazione di un arbitro, si è affermato che << L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull'istanza di ricusazione di un arbitro (nella specie, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere), provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato, non essendo previsto altro mezzo di impugnazione. ».
Nella motivazione si è precisato << ..In disparte la soluzione da dare alla questione dell'ammissibilità (normalmente negata: cfr., da ult., Cass. 2774/2007) del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la decisione del presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione dell'arbitro, va infatti sottolineato che qui si discute esclusivamente delle spese processuali. Ed è certo che, se la questione delle spese processuali viene in considerazione in via autonoma - a prescindere, cioè, dalla statuizione sulla questione principale, le cui sorti dunque non rilevano - non vi è ragione di negare l'impugnabilità della decisione sulle spese. La condanna alle spese, infatti, incide sul corrispondente diritto patrimoniale con l'efficacia propria del giudicato, sicché, ove sia assunta in forma diversa dalla sentenza e non sia previsto altro mezzo d'impugnazione, deve riconoscersi l'impugnabilità della stessa mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..»
Ed ancora, in relazione alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro si è affermato ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 23/02/2012) che << Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 cod. civ., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo, e non essendo la stessa modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso. >>.
In motivazione si è poi precisato in relazione alla distinta decisione con cui il giudice pronunciando sul reclamo, condanni l'una o l'altra parte al pagamento delle spese processuali che << Una siffatta condanna innegabilmente ha carattere decisorio, perché risolve il conflitto tra le parti in ordine al diritto soggettivo dell'una o dell'altra ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nel procedimento, ed ha altresì carattere definitivo, giacché rientra nell'esclusiva competenza del giudice di quel procedimento e non sarebbe modificabile ne' revocabile neppure in un eventuale procedimento diverso. Per le medesime ragioni questa corte, superando alcune precedenti incertezze, è oggi nettamente orientata a ritenere che il decreto con cui il giudice d'appello abbia deciso sul reclamo proposto avverso il provvedimento reso a norma dell'art. 2409 c.c., pur se non impugnabile nel merito con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., lo è invece per la parte in cui rechi condanna alle spese del procedimento, proprio in quanto tale condanna, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame viene emessa, riveste i caratteri della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (cfr., tra le altre, Cass. 13 gennaio 2010, n. 403; Cass. 21 gennaio 2009, n. 1571; e Cass. 10 gennaio 2005, n. 293). >>
6. Il ricorso straordinario è quindi ammissibile ed è anche fondato.
Come già rilevato, infatti, il Giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, ponendo entrambe a carico dell'Inps, pur essendo indubbio che l'Istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU condiviso il parere già espresso dall'Ente in sede amministrativa di insussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il diritto all'assegno richiesto.
Vi è dunque una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis cod. proc. civ., onde l'Istituto, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese.
Il ricorso va quindi accolto ed il decreto di omologa va cassato nella parte contenente la condanna dell'Inps alle spese legali e di consulenza.
7. La causa va quindi decisa nel merito facendo applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., più volte modificato nel corso del tempo, per cui nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo i casi di malafede e colpa grave, non può essere condannato al pagamento delle spese competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente alla pronunzia, di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore alla soglia determinata dalla legge. E' onere dell'interessato, titolare di un reddito nei limiti di detta soglia, di formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Nella specie, nel ricorso contenente l'istanza di accertamento tecnico preventivo, G*** C*** ha espressamente richiamato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che aveva allegato al ricorso medesimo, attestante l'esistenza dei suddetti limiti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese. Onde, decidendo nel merito, va dichiarato che il medesimo, ancorché soccombente, non è tenuto al pagamento né delle spese legali né della spese di consulenza concernenti l' accertamento tecnico preventivo.
Nulla per le spese di questo giudizio ancora ai sensi del citato art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto di omologa impugnato nella parte relativa alla condanna dell'Inps alle spese legali e di consulenza, e, decidendo nel merito, dichiara Giovanni Capanna non tenuto al pagamento delle medesime spese. Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2013. Il presidente estensore