Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 12 giugno 2015, n. 12243
Accertamento tecnico previdenziale ex art. 445-bis c.p.c. - oggetto del giudizio - esclusivamente il dato sanitario - resta estraneo al giudizio l'accertamento dei requisiti socio economici. (Sintesi non ufficiale)
Il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche
soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla.
Il decreto di omologa della relazione peritale può riconoscere solo l'esistenza dello
stato invalidante, mentre per il diritto alla prestazione può aprirsi un distinto giudizio
quando l'istituto, all'esito della verifica di cui è incaricato, non proceda al pagamento. (Massima non ufficiale)
Civile Sent. Sez. L Num. 12243 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANNA ANTONIO
Data pubblicazione: 12/06/2015
SENTENZA
sul ricorso 19796-2013 proposto da:
R**** F***** C.F. *******, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 244, presso lo
studio dell'avvocato CLAUDIO FASSARI, rappresentato e difeso dall'avvocato SERVELLO GAETANO, giusta delega in atti; - ricorrente -
contro
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante cro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta delega in atti; - controricorrente -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositata il 11/03/2013 R.G.N. 625/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato RICCI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA,che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato in data 11.3.13 il Tribunale di Catanzaro ha omologato l'accertamento sanitario negativo del requisito sanitario invocato ai fini della pensione di inabilità da F**** R***, che oggi ricorre per la cassazione del decreto medesimo affidandosi a tre motivi.
L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e ss. e 445 bis c.p.c. e nullità del procedimento e del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c., per non essere stato rispettato, sotto vari profili, il programma cronologico delle operazioni peritali stabilito dal giudice con ordinanza dell'11.6.12 contestualmente alla formulazione dei quesiti posti al c.t.u.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 445 bis commi 4, 5 e 6 c.p.c., per avere il Tribunale omologato l'accertamento negativo del c.t.u. pronunciato a seguito delle tardive osservazioni critiche che il c.t.p. dell'INPS aveva mosso all'accertamento inizialmente favorevole al Russo eseguito dal c.t.u. medesimo.
Con il terzo motivo il ricorso si duole di vizio di motivazione del predetto accertamento tecnico preventivo negativo del c.t.u. in rapporto alle risultanze diagnostiche e cliniche emerse.
2- Il ricorso è inammissibile in quanto avente ad oggetto un decreto che l'art. 445 bis co. 5 c.p.c. dichiara espressamente non impugnabile e che non può essere investito neppure da ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (come questa S.C. ha già statuito: v. Cass. n. 6085/14), vuoi perché le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa, vuoi perché si tratta di provvedimento sfornito di decisività in ordine all'affermazione o negazione di diritti, riguardando semplicemente un requisito di fatto (quello sanitario) della prestazione previdenziale erogabile dall'INPS, sicché per sua stessa natura il suddetto decreto di omologa non è un provvedimento suscettibile di formare cosa giudicata.
Invero il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali, emessi in forma di ordinanza o di decreto, solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.
In altre parole, deve trattarsi di provvedimenti idonei a risolvere il conflitto tra le parti in ordine al diritto soggettivo dell'una o dell'altra (cfr. Cass. n. 15949 /2011 e Cass. n. 2757/2012).
Il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla.
Infatti il decreto di omologa della relazione peritale può riconoscere solo l'esistenza dello stato invalidante, mentre per il diritto alla prestazione può aprirsi un distinto giudizio quando l'istituto, all'esito della verifica di cui è incaricato, non proceda al pagamento.
3- All'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese del ricorrente, ricorrendo la condizione prevista dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. I co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1 bis dello stesso ari. 13.
Così deciso in Roma, in data 17.2.15.