Ordinanza del Tribunale del lavoro di Roma sull'ammissibilità di ricorso di Atp previdenziale di accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, pur se la domanda amministrativa sia stata preceduta dall'invio di certificato medico sprovvisto dell'indicazione di una delle due condizioni di disautonomia di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 (Trib. Roma, ord. dell' 8.5.2014)

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza dell'8 maggio 2014

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza dell'8 maggio 2014

Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - idoneità anche quando il certificato medico non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all’udienza dell'8 maggio 2014, all'esito della camera di consiglio (ore 15.45) ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nella causa civile iscritta al n. 7056 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2014, vertente
TRA
******
(avv. Barbara IZZO)
RICORRENTE
E
I.N.P.S.
(dott.ssa Maria Pia IANIRO)
CONVENUTO
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• rilevato che l'Istituto, costituendosi, ha eccepito l'improponibilità della domanda relativa all’accertamento dei requisiti necessari per l'attribuzione della indennità di accompagnamento, in difetto di precedente domanda amministrativa volta a conseguire l’indennità medesima, per essere il certificato medico inviato all'INPS silente in ordine all’impossibilità a deambulare senza l’aiuto di accompagnatore o a compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza:
• rilevato che con determinazione commissariale n. 189 del 20.10.2009 assunta dall’Istituto è stata data attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 20, comma 3, del d.I. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009 secondo cui: "A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo”;
• che, secondo tale determinazione, in conformità con la previsione di legge, alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato un certificato medico;
• che, inoltre, la determinazione dell’Istituto contiene l'approvazione degli schemi di domanda e di certificato medico, recando il primo soltanto cinque tipi di prestazione tra cui non è espressamente compresa l’indennità di accompagnamento, mentre il secondo contiene la possibilità di indicare, da parte del medico, la impossibilità di deambulare o di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza;
• che, quindi, il provvedimento di carattere regolamentare, previsto dalla legge, mantiene la distinzione necessaria tra un atto di certificazione proprio del sanitario e l’atto che costituisce la manifestazione di volontà dell’interessato;
• che, secondo il nuovo procedimento, non è consentita la possibilità di presentare domanda in forme diverse da quelle cosi stabilite;
• che, pertanto, chi intende ottenere indennità di accompagnamento non ha possibilità di specificare il tipo di prestazione assistenziale cui aspira fondato sulla condizione di invalidità civile;
• che, soltanto nella circolare dell'INPS del 28.12.2009, n. 131 (con la quale è illustrata la citata determinazione), si prevede che, in caso di domanda di indennità di accompagnamento, il medico indichi la sussistenza delle predette condizioni di impossibilità di deambulazione o di necessità di assistenza continua, senza che tuttavia vi sia concreta possibilità di far constare nella domanda la volontà di ottenere l'indennità di accompagnamento;
• considerato che, quindi, secondo il modello procedimentale stabilito dall'Istituto, la volontà di ottenere indennità di accompagnamento non trova esplicita indicazione, per cui deve ritenersi sufficiente la presentazione comunque di domanda volta ad ottenere l'accertamento di invalidità civile, tenuto conto anche che l'indennità di accompagnamento spetta a coloro che siano comunque totalmente inabili (art. 1 legge n. 18/1980);
• e che, pertanto, modificando l’orientamento già sostenuto da questo giudice, deve reputarsi comunque proposta la domanda amministrativa e, quindi, soddisfatta la condizione di proponibilità, irrilevante essendo la mancata indicazione nel certificato medico della sussistenza delle condizioni di incapacità di deambulare ovvero di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
ritenuto perciò possibile verificare se sussistano le condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento;
NOMINA
consulente tecnico d’ufficio il dott. ****** (via ****** - ROMA);
FISSA
per la comparizione del nominato CTU l’udienza del 5 giugno 2014, ore 9.35, assegnando termine alle parti fino alla detta udienza per la nomina di propri consulenti;
MANDA
alla Cancelleria di dare avviso al nominato Consulente tecnico di ufficio 
Roma, 8 maggio 2014
Il Giudice