Una sentenza che si discosta da C.A. Napoli 5307/2014: il certificato medico online, che non indichi sussistenti le condizioni di disautonomia, rende incompleta la domanda per l'indennità di accompagnamento (Trib. Napoli sent. n. 510/2016)
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Sentenza 21 gennaio 2016, n. 510
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Sentenza 21 gennaio 2016, n. 510
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - certificato medico allegato alla domanda che non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita - improponibilità del ricorso giurisdizionale per l'indennità di accompagnamento. (Sintesi non ufficiale)
L'attestazione del medico certificatore relativa ai presupposti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento ha acquisito specifico rilievo ai fini della valutazione della piena validità ed efficacia della domanda amministrativa di detta prestazione, sicché in mancanza non può ritenersi sussistere una domanda completa. Le conseguenze della presentazione di una domanda non completa sono che in nessun caso da essa potranno discendere effetti giuridici e, pertanto, non potrà ritenersi soddisfatta la previa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria.
Sentenza n. 510/2016 pubbl. il 21/01/2016
RG n. 20192/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, all'udienza di discussione del 21.1.2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20192/2014 del R.G.A.C., tra
M*** V***, nat* a *** rappresentata e difesa dall'avv. Francesco OTRANTO giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. O.PEPE _ domiciliato in Napoli, via Ferraris nr 4
RESISTENTE
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 24.7.2014 la ricorrente espone di aver presentato domanda in via amministrativa in data 22.3.2010 per ottenere la prestazione dell'indennità di accompagnamento ;
che sottoposta a visita in data 26.4.2010 dalla competente Commissione Medica; che tuttavia non riceveva alcuna comunicazione circa l'esito della stessa sino a quando, collegata a mezzo internet sul sito INPS veniva a conoscenza solo in data 16.7.2013 del verbale sanitario che riconosceva solo il 100% di invalidità; che quindi aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario in esame, ex art. 445 bis c.p.c., in data 25.7.2013; che il Giudice designato aveva disatteso con ordinanza resa il 29.4.2014 sul presupposto che nella certificazione medica allegata all'istanza amministrativa non erano indicate condizioni sanitarie idonee a supportare la richiesta di indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente assume quindi che la rilevata carenza nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa non giustificava la reiezione della domanda per ATP e pertanto propone ricorso di merito per il riconoscimento della sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa con condanna dell'INPS al pagamento dei relativi ratei.
Si è costituito l'INPS che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque ne ha domandato il rigetto.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente il Giudice deve valutarsi la questione della decadenza.
Come è noto l'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269 (convertito nella legge 326/03), dispone "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto - prorogata dall'art. 23 del D.L. 355/2003 (convertito dalla legge 47/2004) al 31/12/2004 - non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".
Per quanto interessa in questa sede, deve quindi ritenersi che è l'onere di parte ricorrente provare la tempestività della proposizione del ricorso giurisdizionale ovvero a tale scopo la data di effettiva conoscenza del provvedimento amministrativo in funzione della verifica del rispetto del termine di decadenza di sei mesi.
Orbene nel caso di specie dalla documentazione prodotta si evince che l'INPS ,contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha correttamente inviato il verbale sanitario definito il 7.6.2010 con nota del 23.3.2012 a mezzo di raccomandata a.r. del 2.4.2012. Tale missiva non è pervenuta all'interessato certamente non per colpa dell'INPS o per disfunzione delle POSTE spa ma per fatto imputabile all'interessata M***. Infatti la stessa nella domanda amministrativa ha indicato come luogo di residenza e luogo di ricezione delle comunicazioni quello di *** (cfr. pag 2/4 lett.c) della domanda del 22.3.2010) mentre il luogo effettivo di residenza (cfr. certificazioni anagrafiche in atti) è quello di ***.
Ciò posto la mancata ricezione del verbale a mezzo posta non è addebitabile di certo all'INPS avendo l'istante fuorviato l'Ente indicando un erroneo numero civico in modo tale da non consentire il buon fine della notifica (relata "sconosciuto" nell'avviso di ricevimento in atti). Nella specie l'istante intende far decorrere il termine semestrale e perciò adduce la tempestività del ricorso dall'"accesso ad internet" ovvero dalla data in cui avrebbe avuto conoscenza del verbale attraverso l'estrazione dal sito dell'INPS del verbale in questione . Invero ritiene il giudicante che non vi è alcuna prova che l'istante abbia avuto conoscenza del verbale in data 16.7.2013, come assume in ricorso, difettando qualsivoglia elemento per ritenere che solo in questa data la ricorrente abbia avuto conoscenza effettiva del verbale in questione .
Ne consegue che l'istante non ha soddisfatto l'onere su di essa incombente di provare la tempestività del ricorso giudiziale.
Per mera completezza motivazionale ritiene il giudicante, a prescindere dall'assorbente questione della decadenza, di dover esaminare il profilo della fondatezza della pretesa e della validità della domanda amministrativa .
In proposito il giudicante ritiene di conformare la sua decisione alla pronuncia già espressa nella sentenza n.8917 del 2015 Giudice dr. Ruoppolo le cui argomentazioni sono pienamente condivise.
Difatti per come chiarito dalla Suprema Corte (sent. 8533/2015 che richiama Cass. 5338/2014) il provvedimento che nega l'accesso all'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., non acquisisce efficacia di giudicato su situazioni giuridiche di natura sostanziale. Ciò posto, soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge ben può il giudice successivamente adito con ricorso ordinari (sia esso o no la medesima persona fisica) emettere sentenza di rigetto della domanda, anche per i medesimi motivi per cui si era negato l'espletamento dell'ATP, rendendo assoggettabile tale pronuncia agli ordinari mezzi di impugnazione.
In questo senso il giudice ribadisce in questa sede i motivi che hanno condotto al rigetto dell'istanza di accertamento tecnico preventivo e che inducono al rigetto del ricorso de quo.
Osserva in via generale il tribunale che in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improponibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso. (v. Cass. N. 1271 del 2011).
Sulla disciplina della domanda amministrativa ha, poi, inciso la riforma del 2009 e, in particolare, la previsione di cui all'art. 20 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, con cui il legislatore ha conferito all'Inps la facoltà di stabilire le modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il predetto rinvio non è limitato alla determinazione delle mere modalità di presentazione telematica della domanda ma esteso anche alla disciplina del contenuto della domanda stessa. Depone in tal senso la lettera della disposizione di rinvio che fa riferimento tout court alle ''modalità di presentazione" senza alcuna aggettivazione ulteriore, nonché il collocamento sistematico della previsione nel contesto di una disposizione speciale, ispirata al contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, come recita la rubrica del citato articolo 20, e alla riorganizzazione in maniera più efficiente della materia, che autorizza a ritenere che la volontà e ratio del legislatore si siano espressa anche nel delegare all'Inps, preposto alla gestione accentrata della materia e alla partecipazione anche alla fase di accertamento sanitario in sede amministrativa, la determinazione di ogni singola modalità del procedimento amministrativo al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dalle disposizioni.
In tale medesimo ambito normativo si colloca la previsione di cui al punto 3.1 della circolare Inps n. 131 del 2009, con cui si è data attuazione alla delega e che richiede in caso di richiesta di indennità di accompagnamento, la specifica indicazione dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, nel certificato medico di riferimento della domanda amministrativa.
Ritiene il tribunale che il rilievo conferito dalla circolare lnps alle attestazioni contenute nel certificato medico di parte - che costituisce il primo atto dell'iter di presentazione dell'istanza - è pienamente congruo rispetto alla ratio normativa già sopra evidenziata, tenuto conto che tale attestazione ha assunto un rilievo giuridico maggiore, rispetto al passato, quale riflesso della responsabilità che il medico certificatore assume nel diagnosticare condizioni di salute che comportano l'erogazione, a carico della collettività, di prestazioni assistenziali. Nel medesimo contesto si inquadra, del resto, la disposizione di cui all'art. 10 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 112 del 2010, che ha previsto la responsabilità anche risarcitoria, oltre che penale e disciplinare per gli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari". Peraltro, di recente, a dimostrazione e conforto della essenzialità di tale certificazione l'INPS ha stabilito che non sarà possibile per la commissione medico-legale effettuare la valutazione ai fini dell'indennità di accompagnamento quando il medico certificatore non ha "barrato'' la casella relativa ai presupposti sanitari richiesti per detta prestazione (cfr. Messaggio INPS 6880 del 10.11.2015).
La predetta attestazione del medico certificatore ha acquisito, dunque, specifico rilievo ai fini della valutazione della piena validità ed efficacia della domanda amministrativa di indennità di accompagnamento, sicché in mancanza non può ritenersi sussistere una domanda completa. Le conseguenze della presentazione di una domanda non completa sono che in nessun caso da essa potranno discendere effetti giuridici e, pertanto, non potrà ritenersi soddisfatta la previa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria.
Per tali motivi ritiene il tribunale di non poter aderire all'orientamento della Corte di Appello di Napoli, di cui al precedente prodotto dalla difesa del ricorrente, tenuto conto che le novità normative sopra descritte appaiono avere inciso sulla disciplina di presentazione dell'istanza amministrativa, rilevante ai fini della successiva proponibilità della domanda. La incompletezza di tale domanda preclude il dispiegarsi degli effetti propri e tipici di essa.
Deve tuttavia rilevarsi che la valutazione circa la sussistenza o meno della attestazione in esame deve essere compiuta, al fine di evitare interpretazioni meramente formalistiche, considerando il certificato medico nel suo complesso e non limitarsi alla rilevata omissione della barratura in corrispondenza della dicitura riferita agli specifici requisiti sanitari per l'accompagnamento.
Avrà inoltre indubbio rilievo la contestazione della parte interessata circa la sussistenza di un errore od omissione del medico certificatore e la conseguente prova di tale fatto, che potrebbero essere idonee a superare la carenza, a quel punto solo apparente, di completezza della domanda amministrativa.
In ogni caso, a prescindere dalle mancate indicazioni del certificato telematico, deve evidenziarsi che dalla descrizione delle patologie menzionate nel certificato stesso non sono rinvenibili elementi per ritenere che l'omissione del medico certificatore sia meramente materiale. In particolare nello stesso certificato telematico il dott. G*** L*** riferisce di "una difficoltà nella deambulazione'' che induce ad escludere il requisito della totale impossibilità negli spostamenti.
In ragione della controvertibilità delle questioni esaminate e del contrasto giurisprudenziale evidenziato vanno compensate per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso. Compensa le spese .
Napoli, 21.1.2016
Il Giudice del lavoro
(dott. Giuseppe Gambardella)
Fonte
Si ringrazia il funzionario dell'Inps di Roma, Pietro Fagotto, per la cortese segnalazione.
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Sentenza 21 gennaio 2016, n. 510
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Sentenza 21 gennaio 2016, n. 510
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - certificato medico allegato alla domanda che non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita - improponibilità del ricorso giurisdizionale per l'indennità di accompagnamento. (Sintesi non ufficiale)
L'attestazione del medico certificatore relativa ai presupposti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento ha acquisito specifico rilievo ai fini della valutazione della piena validità ed efficacia della domanda amministrativa di detta prestazione, sicché in mancanza non può ritenersi sussistere una domanda completa. Le conseguenze della presentazione di una domanda non completa sono che in nessun caso da essa potranno discendere effetti giuridici e, pertanto, non potrà ritenersi soddisfatta la previa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria.
Sentenza n. 510/2016 pubbl. il 21/01/2016
RG n. 20192/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, all'udienza di discussione del 21.1.2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20192/2014 del R.G.A.C., tra
M*** V***, nat* a *** rappresentata e difesa dall'avv. Francesco OTRANTO giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. O.PEPE _ domiciliato in Napoli, via Ferraris nr 4
RESISTENTE
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 24.7.2014 la ricorrente espone di aver presentato domanda in via amministrativa in data 22.3.2010 per ottenere la prestazione dell'indennità di accompagnamento ;
che sottoposta a visita in data 26.4.2010 dalla competente Commissione Medica; che tuttavia non riceveva alcuna comunicazione circa l'esito della stessa sino a quando, collegata a mezzo internet sul sito INPS veniva a conoscenza solo in data 16.7.2013 del verbale sanitario che riconosceva solo il 100% di invalidità; che quindi aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario in esame, ex art. 445 bis c.p.c., in data 25.7.2013; che il Giudice designato aveva disatteso con ordinanza resa il 29.4.2014 sul presupposto che nella certificazione medica allegata all'istanza amministrativa non erano indicate condizioni sanitarie idonee a supportare la richiesta di indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente assume quindi che la rilevata carenza nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa non giustificava la reiezione della domanda per ATP e pertanto propone ricorso di merito per il riconoscimento della sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa con condanna dell'INPS al pagamento dei relativi ratei.
Si è costituito l'INPS che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque ne ha domandato il rigetto.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente il Giudice deve valutarsi la questione della decadenza.
Come è noto l'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269 (convertito nella legge 326/03), dispone "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto - prorogata dall'art. 23 del D.L. 355/2003 (convertito dalla legge 47/2004) al 31/12/2004 - non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".
Per quanto interessa in questa sede, deve quindi ritenersi che è l'onere di parte ricorrente provare la tempestività della proposizione del ricorso giurisdizionale ovvero a tale scopo la data di effettiva conoscenza del provvedimento amministrativo in funzione della verifica del rispetto del termine di decadenza di sei mesi.
Orbene nel caso di specie dalla documentazione prodotta si evince che l'INPS ,contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha correttamente inviato il verbale sanitario definito il 7.6.2010 con nota del 23.3.2012 a mezzo di raccomandata a.r. del 2.4.2012. Tale missiva non è pervenuta all'interessato certamente non per colpa dell'INPS o per disfunzione delle POSTE spa ma per fatto imputabile all'interessata M***. Infatti la stessa nella domanda amministrativa ha indicato come luogo di residenza e luogo di ricezione delle comunicazioni quello di *** (cfr. pag 2/4 lett.c) della domanda del 22.3.2010) mentre il luogo effettivo di residenza (cfr. certificazioni anagrafiche in atti) è quello di ***.
Ciò posto la mancata ricezione del verbale a mezzo posta non è addebitabile di certo all'INPS avendo l'istante fuorviato l'Ente indicando un erroneo numero civico in modo tale da non consentire il buon fine della notifica (relata "sconosciuto" nell'avviso di ricevimento in atti). Nella specie l'istante intende far decorrere il termine semestrale e perciò adduce la tempestività del ricorso dall'"accesso ad internet" ovvero dalla data in cui avrebbe avuto conoscenza del verbale attraverso l'estrazione dal sito dell'INPS del verbale in questione . Invero ritiene il giudicante che non vi è alcuna prova che l'istante abbia avuto conoscenza del verbale in data 16.7.2013, come assume in ricorso, difettando qualsivoglia elemento per ritenere che solo in questa data la ricorrente abbia avuto conoscenza effettiva del verbale in questione .
Ne consegue che l'istante non ha soddisfatto l'onere su di essa incombente di provare la tempestività del ricorso giudiziale.
Per mera completezza motivazionale ritiene il giudicante, a prescindere dall'assorbente questione della decadenza, di dover esaminare il profilo della fondatezza della pretesa e della validità della domanda amministrativa .
In proposito il giudicante ritiene di conformare la sua decisione alla pronuncia già espressa nella sentenza n.8917 del 2015 Giudice dr. Ruoppolo le cui argomentazioni sono pienamente condivise.
Difatti per come chiarito dalla Suprema Corte (sent. 8533/2015 che richiama Cass. 5338/2014) il provvedimento che nega l'accesso all'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., non acquisisce efficacia di giudicato su situazioni giuridiche di natura sostanziale. Ciò posto, soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge ben può il giudice successivamente adito con ricorso ordinari (sia esso o no la medesima persona fisica) emettere sentenza di rigetto della domanda, anche per i medesimi motivi per cui si era negato l'espletamento dell'ATP, rendendo assoggettabile tale pronuncia agli ordinari mezzi di impugnazione.
In questo senso il giudice ribadisce in questa sede i motivi che hanno condotto al rigetto dell'istanza di accertamento tecnico preventivo e che inducono al rigetto del ricorso de quo.
Osserva in via generale il tribunale che in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improponibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso. (v. Cass. N. 1271 del 2011).
Sulla disciplina della domanda amministrativa ha, poi, inciso la riforma del 2009 e, in particolare, la previsione di cui all'art. 20 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, con cui il legislatore ha conferito all'Inps la facoltà di stabilire le modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il predetto rinvio non è limitato alla determinazione delle mere modalità di presentazione telematica della domanda ma esteso anche alla disciplina del contenuto della domanda stessa. Depone in tal senso la lettera della disposizione di rinvio che fa riferimento tout court alle ''modalità di presentazione" senza alcuna aggettivazione ulteriore, nonché il collocamento sistematico della previsione nel contesto di una disposizione speciale, ispirata al contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, come recita la rubrica del citato articolo 20, e alla riorganizzazione in maniera più efficiente della materia, che autorizza a ritenere che la volontà e ratio del legislatore si siano espressa anche nel delegare all'Inps, preposto alla gestione accentrata della materia e alla partecipazione anche alla fase di accertamento sanitario in sede amministrativa, la determinazione di ogni singola modalità del procedimento amministrativo al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dalle disposizioni.
In tale medesimo ambito normativo si colloca la previsione di cui al punto 3.1 della circolare Inps n. 131 del 2009, con cui si è data attuazione alla delega e che richiede in caso di richiesta di indennità di accompagnamento, la specifica indicazione dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, nel certificato medico di riferimento della domanda amministrativa.
Ritiene il tribunale che il rilievo conferito dalla circolare lnps alle attestazioni contenute nel certificato medico di parte - che costituisce il primo atto dell'iter di presentazione dell'istanza - è pienamente congruo rispetto alla ratio normativa già sopra evidenziata, tenuto conto che tale attestazione ha assunto un rilievo giuridico maggiore, rispetto al passato, quale riflesso della responsabilità che il medico certificatore assume nel diagnosticare condizioni di salute che comportano l'erogazione, a carico della collettività, di prestazioni assistenziali. Nel medesimo contesto si inquadra, del resto, la disposizione di cui all'art. 10 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 112 del 2010, che ha previsto la responsabilità anche risarcitoria, oltre che penale e disciplinare per gli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari". Peraltro, di recente, a dimostrazione e conforto della essenzialità di tale certificazione l'INPS ha stabilito che non sarà possibile per la commissione medico-legale effettuare la valutazione ai fini dell'indennità di accompagnamento quando il medico certificatore non ha "barrato'' la casella relativa ai presupposti sanitari richiesti per detta prestazione (cfr. Messaggio INPS 6880 del 10.11.2015).
La predetta attestazione del medico certificatore ha acquisito, dunque, specifico rilievo ai fini della valutazione della piena validità ed efficacia della domanda amministrativa di indennità di accompagnamento, sicché in mancanza non può ritenersi sussistere una domanda completa. Le conseguenze della presentazione di una domanda non completa sono che in nessun caso da essa potranno discendere effetti giuridici e, pertanto, non potrà ritenersi soddisfatta la previa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria.
Per tali motivi ritiene il tribunale di non poter aderire all'orientamento della Corte di Appello di Napoli, di cui al precedente prodotto dalla difesa del ricorrente, tenuto conto che le novità normative sopra descritte appaiono avere inciso sulla disciplina di presentazione dell'istanza amministrativa, rilevante ai fini della successiva proponibilità della domanda. La incompletezza di tale domanda preclude il dispiegarsi degli effetti propri e tipici di essa.
Deve tuttavia rilevarsi che la valutazione circa la sussistenza o meno della attestazione in esame deve essere compiuta, al fine di evitare interpretazioni meramente formalistiche, considerando il certificato medico nel suo complesso e non limitarsi alla rilevata omissione della barratura in corrispondenza della dicitura riferita agli specifici requisiti sanitari per l'accompagnamento.
Avrà inoltre indubbio rilievo la contestazione della parte interessata circa la sussistenza di un errore od omissione del medico certificatore e la conseguente prova di tale fatto, che potrebbero essere idonee a superare la carenza, a quel punto solo apparente, di completezza della domanda amministrativa.
In ogni caso, a prescindere dalle mancate indicazioni del certificato telematico, deve evidenziarsi che dalla descrizione delle patologie menzionate nel certificato stesso non sono rinvenibili elementi per ritenere che l'omissione del medico certificatore sia meramente materiale. In particolare nello stesso certificato telematico il dott. G*** L*** riferisce di "una difficoltà nella deambulazione'' che induce ad escludere il requisito della totale impossibilità negli spostamenti.
In ragione della controvertibilità delle questioni esaminate e del contrasto giurisprudenziale evidenziato vanno compensate per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso. Compensa le spese .
Napoli, 21.1.2016
Il Giudice del lavoro
(dott. Giuseppe Gambardella)
Fonte
Si ringrazia il funzionario dell'Inps di Roma, Pietro Fagotto, per la cortese segnalazione.
Sullo stesso argomento
Giurisprudenza
Indennità di accompagnamento - apposizione dei segni di spunta, nel certificato introduttivo della domanda amministrativa, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia - questione richiedente approfondimento nomofilattico (Sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa e certificato medico allegato alla domanda - irrilevanza di eventuali omissioni nell'apposizione di segni di spunta, nel certificato, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia. (Sintesi non ufficiale)
Azione in sede giurisdizionale per benefici previdenziali e assistenziali - necessità, a pena di improponibilità del ricorso, di preventiva domanda amministrativa. (sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa e certificato medico allegato alla domanda - insussistenza di onere del ricorrente di produrli in giudizio - irrilevanza di eventuali omissioni nell'apposizione di segni di spunta, nel certificato, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia. (Sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - certificato medico allegato alla domanda che non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita - ammissibilità del ricorso giurisdizionale per l'indennità di accompagnamento. (Sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - idoneità anche quando il certificato medico non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - idoneità anche qualora il certificato medico sia privo della spunta dei campi relativi alle condizioni di disautonomia
Pareri e contributi
In alcune decisioni del Tribunale di Roma e della Corte di Appello di Napoli, si individuano i motivi per i quali, è ininfluente ai fini della proponibilità del ricorso giurisdizionale, l'apposizione del segno di spunta, nel certificato medico inviato on line, ad indicare o l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o la necessità di assistenza continua per impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita.
La Sezione Lavoro del Tribunale Di Busto Arsizio ritiene di non dover condividere l’eccezione da parte dell’INPS di improcedibilità per mancata allegazione di corretta domanda amministrativa. La generica domanda di invalidità civile è sufficiente per ritenere integrato il requisito per la procedibilità dell’ATP, senza che sia necessaria la certificazione medica indicante – con varie diciture – la condizione fisiopsichica che giustifica la richiesta dell’indennità di accompagnamento.