Tribunale di Roma: è ininfluente il segno di spunta nel certificato medico online (Trib. Roma, 0rd. 21.11.2017)
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Ordinanza del 21.11.2017
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Ordinanza del 21.11.2017
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa e certificato medico allegato alla domanda - irrilevanza di eventuali omissioni nell'apposizione di segni di spunta, nel certificato, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia. (Sintesi non ufficiale)
Per la sussistenza della domanda amministrativa, ai fini della proponibilità del ricorso in materia di indennità di accompagnamento, è irrilevante la mancata indicazione nel certificato medico della sussistenza delle condizioni di incapacità di deambulare ovvero di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, non potendo essere rimessa ad un terzo la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto il quale assume di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto. (Massima non ufficiale)
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA
all'udienza del 21 novembre 2017, all'esito della camera di consiglio(ore 18,40) ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. ** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
*** (avv.ti Paolo ZUROLO e Maria Paola MONTI)
RICORRENTE
E
I.N.P.S.(dott.ssa ***)
CONVENUTO
- rilevato che I'Istituto, costituendosi, ha eccepito I'improponibilità della domanda relativa all'accertamento dei requisiti necessari per l'attribuzione della indennità di accompagnamento, in difetto di precedente domanda amministrativa volta a conseguire l'indennità medesima,per essere il certificato medico inviato all'INPS silente in ordine all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di accompagnatore o di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza;
- rilevato che con determinazione commissariale n. 189 del 20.10.2009 assunta dall'Istituto è stata data attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009 secondo cui: ''A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo'';
- che, secondo tale determinazione, in conformità con la previsione di legge, alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato un certificato medico;
- che, inoltre, la determinazione dell'Istituto contiene l'approvazione degli schemi di domanda e di certificato medico, recando il primo soltanto cinque tipi di prestazione tra cui non è espressamente compresa l'indennità di accompagnamento, mentre il secondo contiene la possibilità di indicare, da parte del medico, la impossibilità di deambulare o di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza;
- che, quindi, il provvedimento di carattere regolamentare, previsto dalla legge, mantiene la distinzione necessaria tra un atto di certificazione proprio del sanitario e l'atto che costituisce la manifestazione di volontà dell'interessato;
- che, secondo il nuovo procedimento, non è consentita la possibilità di presentare domanda in forme diverse da quelle così stabilite;
- che, pertanto, chi intende ottenere indennità di accompagnamento non ha possibilità di specificare il tipo di prestazione assistenziale cui aspira fondato sulla condizione di invalidità civile;
- che, soltanto nella circolare dell'INPS del 28.12.2009, n. 131 (con la quale è illustrata la citata determinazione), si prevede che, in caso di domanda di indennità di accompagnamento, il medico indichi la sussistenza delle predette condizioni di impossibilità di deambulazione o di necessità di assistenza continua, senza che tuttavia vi sia concreta possibilità di far constare nella domanda la volontà di ottenere l'indennità di accompagnamento;
- considerato che,quindi, secondo il modello procedimentale stabilito dall'Istituto, la volontà di ottenere indennità di accompagnamento non trova esplicita indicazione, per cui deve ritenersi sufficiente la presentazione comunque di domanda volta ad ottenere l'accertamento di invalidità civile, tenuto conto anche che l'indennità di accompagnamento spetta a coloro che siano totalmente inabili (art. 1 legge n. 18/1980);
- che, pertanto, deve reputarsi comunque proposta la domanda amministrativa e,quindi,soddisfatta la condizione di proponibilità, irrilevante essendo la mancata indicazione nel certificato medico della sussistenza delle condizioni di incapacità di deambulare ovvero di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (e conseguentemente il mancato accertamento da parte della commissione medica), non potendo essere rimessa ad un terzo la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto il quale assume di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto;
- e che l'interpretazione offerta dall'INPS comporterebbe una sostanziale limitazione del diritto di adire il giudice - costituzionalmente garantito - giacché l'interessato, a fronte del diniego del proprio medico,non avrebbe possibilità di far accertare ugualmente da un giudice se sussista il suo diritto di fruire della prestazione assistenziale fin dal momento della formale manifestazione di volontà tramite istanza amministrativa, oppure dovrebbe citare in giudizio il medico per far accertare il proprio diritto di ottenere il certificato contenente l'indicazione delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con conseguente notevole aggravio delle esigenze di tutela di persone particolarmente deboli;
- considerato perciò possibile verificare se sussistano le condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, salvo ogni determinazione successiva alla presente fase di giudizio destinata al mero accertamento delle condizioni sanitarie;
NOMINA
consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa ***
FISSA
per la comparizione del nominato CTU l'udienza del 19 dicembre 2017,ore 9,30, assegnando termine al ricorrente fino alla detta udienza per la nomina di propri consulenti;
MANDA
alla Cancelleria di dare avviso al nominato Consulente tecnico d'ufficio.
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Ordinanza del 21.11.2017
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Ordinanza del 21.11.2017
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa e certificato medico allegato alla domanda - irrilevanza di eventuali omissioni nell'apposizione di segni di spunta, nel certificato, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia. (Sintesi non ufficiale)
Per la sussistenza della domanda amministrativa, ai fini della proponibilità del ricorso in materia di indennità di accompagnamento, è irrilevante la mancata indicazione nel certificato medico della sussistenza delle condizioni di incapacità di deambulare ovvero di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, non potendo essere rimessa ad un terzo la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto il quale assume di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto. (Massima non ufficiale)
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA
all'udienza del 21 novembre 2017, all'esito della camera di consiglio(ore 18,40) ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. ** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
*** (avv.ti Paolo ZUROLO e Maria Paola MONTI)
RICORRENTE
E
I.N.P.S.(dott.ssa ***)
CONVENUTO
- rilevato che I'Istituto, costituendosi, ha eccepito I'improponibilità della domanda relativa all'accertamento dei requisiti necessari per l'attribuzione della indennità di accompagnamento, in difetto di precedente domanda amministrativa volta a conseguire l'indennità medesima,per essere il certificato medico inviato all'INPS silente in ordine all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di accompagnatore o di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza;
- rilevato che con determinazione commissariale n. 189 del 20.10.2009 assunta dall'Istituto è stata data attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009 secondo cui: ''A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo'';
- che, secondo tale determinazione, in conformità con la previsione di legge, alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato un certificato medico;
- che, inoltre, la determinazione dell'Istituto contiene l'approvazione degli schemi di domanda e di certificato medico, recando il primo soltanto cinque tipi di prestazione tra cui non è espressamente compresa l'indennità di accompagnamento, mentre il secondo contiene la possibilità di indicare, da parte del medico, la impossibilità di deambulare o di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza;
- che, quindi, il provvedimento di carattere regolamentare, previsto dalla legge, mantiene la distinzione necessaria tra un atto di certificazione proprio del sanitario e l'atto che costituisce la manifestazione di volontà dell'interessato;
- che, secondo il nuovo procedimento, non è consentita la possibilità di presentare domanda in forme diverse da quelle così stabilite;
- che, pertanto, chi intende ottenere indennità di accompagnamento non ha possibilità di specificare il tipo di prestazione assistenziale cui aspira fondato sulla condizione di invalidità civile;
- che, soltanto nella circolare dell'INPS del 28.12.2009, n. 131 (con la quale è illustrata la citata determinazione), si prevede che, in caso di domanda di indennità di accompagnamento, il medico indichi la sussistenza delle predette condizioni di impossibilità di deambulazione o di necessità di assistenza continua, senza che tuttavia vi sia concreta possibilità di far constare nella domanda la volontà di ottenere l'indennità di accompagnamento;
- considerato che,quindi, secondo il modello procedimentale stabilito dall'Istituto, la volontà di ottenere indennità di accompagnamento non trova esplicita indicazione, per cui deve ritenersi sufficiente la presentazione comunque di domanda volta ad ottenere l'accertamento di invalidità civile, tenuto conto anche che l'indennità di accompagnamento spetta a coloro che siano totalmente inabili (art. 1 legge n. 18/1980);
- che, pertanto, deve reputarsi comunque proposta la domanda amministrativa e,quindi,soddisfatta la condizione di proponibilità, irrilevante essendo la mancata indicazione nel certificato medico della sussistenza delle condizioni di incapacità di deambulare ovvero di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (e conseguentemente il mancato accertamento da parte della commissione medica), non potendo essere rimessa ad un terzo la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto il quale assume di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto;
- e che l'interpretazione offerta dall'INPS comporterebbe una sostanziale limitazione del diritto di adire il giudice - costituzionalmente garantito - giacché l'interessato, a fronte del diniego del proprio medico,non avrebbe possibilità di far accertare ugualmente da un giudice se sussista il suo diritto di fruire della prestazione assistenziale fin dal momento della formale manifestazione di volontà tramite istanza amministrativa, oppure dovrebbe citare in giudizio il medico per far accertare il proprio diritto di ottenere il certificato contenente l'indicazione delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con conseguente notevole aggravio delle esigenze di tutela di persone particolarmente deboli;
- considerato perciò possibile verificare se sussistano le condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, salvo ogni determinazione successiva alla presente fase di giudizio destinata al mero accertamento delle condizioni sanitarie;
NOMINA
consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa ***
FISSA
per la comparizione del nominato CTU l'udienza del 19 dicembre 2017,ore 9,30, assegnando termine al ricorrente fino alla detta udienza per la nomina di propri consulenti;
MANDA
alla Cancelleria di dare avviso al nominato Consulente tecnico d'ufficio.
Roma, 21 novembre 2017
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
Fonte
Pagina Facebook "Previdenzialisti Romani"
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Giurisprudenza
Indennità di accompagnamento - apposizione dei segni di spunta, nel certificato introduttivo della domanda amministrativa, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia - questione richiedente approfondimento nomofilattico (Sintesi non ufficiale)
Azione in sede giurisdizionale per benefici previdenziali e assistenziali - necessità, a pena di improponibilità del ricorso, di preventiva domanda amministrativa. (sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa e certificato medico allegato alla domanda - insussistenza di onere del ricorrente di produrli in giudizio - irrilevanza di eventuali omissioni nell'apposizione di segni di spunta, nel certificato, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia. (Sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - certificato medico allegato alla domanda che non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita - improponibilità del ricorso giurisdizionale per l'indennità di accompagnamento. (Sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - certificato medico allegato alla domanda che non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita - ammissibilità del ricorso giurisdizionale per l'indennità di accompagnamento. (Sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - idoneità anche quando il certificato medico non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - idoneità anche qualora il certificato medico sia privo della spunta dei campi relativi alle condizioni di disautonomia
Pareri e contributi
In alcune decisioni del Tribunale di Roma e della Corte di Appello di Napoli, si individuano i motivi per i quali, è ininfluente ai fini della proponibilità del ricorso giurisdizionale, l'apposizione del segno di spunta, nel certificato medico inviato on line, ad indicare o l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o la necessità di assistenza continua per impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita.
La Sezione Lavoro del Tribunale Di Busto Arsizio ritiene di non dover condividere l’eccezione da parte dell’INPS di improcedibilità per mancata allegazione di corretta domanda amministrativa. La generica domanda di invalidità civile è sufficiente per ritenere integrato il requisito per la procedibilità dell’ATP, senza che sia necessaria la certificazione medica indicante – con varie diciture – la condizione fisiopsichica che giustifica la richiesta dell’indennità di accompagnamento.