Dal 4 luglio 2009 non è possibile presentare domanda per l'accertamento della invalidità civile, se è ancora pendente l'iter amministrativo o giudiziale di una precedente domanda (L. 69/2009, in G.U. 19.6.2009, n. 140)

La disposizione è entrata in vigore il 4.7.2009

Si riporta il testo dell'art. 11 L. 222/1984 (la cui efficacia è estesa, dalla norma in esame, alla materia dell'invalidità civile)

L. 12.6.1984 n. 222
Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.
(in G.U. 16.8.1984, n. 165)

art. 11.
Limite alla presentazione di nuove domande.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Marco Aquilani, 27.08.2009

Il testo dell'atto

Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 56

Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 56

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
Art. 56 (Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

(in G.U. 19.6.2009, n. 140)

L. 18.6.2009 n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[omissis]

Art. 56.
(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».

2. L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.