Circolare Inps numero 97 del 6 agosto 2009
art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Limite alla presentazione di nuove domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
In materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo non può essere presentata ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso.
Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Medico Legale Coordinamento Generale Legale |
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Ai | Dirigenti centrali e periferici | |
Roma, 06/08/2009 | Ai | Direttori delle Agenzie |
Ai | Coordinatori generali, centrali e | |
periferici dei Rami professionali | ||
Al | Coordinatore generale Medico legale e | |
Dirigenti Medici | ||
Circolare n. 97 | e, per conoscenza, | |
Al | Commissario Straordinario | |
Al | Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza | |
Al | Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci | |
Al | Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo | |
Ai | Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse | |
Al | Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati | |
Ai | Presidenti dei Comitati regionali | |
Ai | Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Limite alla presentazione di nuove domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
SOMMARIO: In materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo non può essere presentata ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso.
Com’è noto, l’interessato, per il riconoscimento eventuale dello status di invalido civile e per la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione che sarà riconosciuta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 698 del 1994, presenta domanda amministrativa all’ASL competente.
L’art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69[fn]Ai sensi dell’art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “L’art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo”. Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 222/1984 “….l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità…….. non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.[/fn](pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 giugno 2009, n. 140) dispone che l’art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (“Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”), si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
L’art. 11 della citata legge n. 222/1984 fissa un limite alla presentazione di nuove domande, stabilendo che l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Pertanto, a decorrere dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Al fine di agevolare le Asl presso le quali sono presentate le domande di invalidità civile – fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.l. n. 78/2009, in corso di conversione, ed in attesa che vengano implementate le procedure per lo scambio di dati e informazioni con le Asl stesse – si interessano le Direzioni regionali a prendere contatto con i competenti assessorati per proporre:
- ogni forma di collaborazione volta a consentire alle ASL, che abbiano rilevato l’esistenza di una precedente analoga istanza proveniente dal medesimo soggetto, la verifica dell’eventuale pendenza di ricorso giudiziario sulla medesima; nelle intese con gli assessorati potrà essere previsto che le sedi INPS, attraverso gli uffici legali, forniscano alle ASL i nominativi di referenti e le relative caselle di posta elettronica per una tempestiva comunicazione dell’informazione richiesta;
- l’introduzione, tra la documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile, di un’autodichiarazione, come da allegato schema, con cui il richiedente attesti di non aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria.
Il Direttore generale
Crecco
AUTODICHIARAZIONE
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a………………………..C.F……………………nato/a a……………..il…………residente in……….via/piazza…………..n………tel………., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 , di non avere presentato domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto a pensione, assegno e indennità comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, in corso di esame in sede amministrativa, ovvero, giudiziaria.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del d. lgs. n. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 196/03.
Luogo e data
Firma
L. 18.6.2009 n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
(in G.U. 19.6.2009, n. 140)
Art. 56.
(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)
1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».
2. L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
L. 12.6.1984 n. 222
Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.
(in G.U. 16.8.1984, n. 165)
art. 11.
Limite alla presentazione di nuove domande.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.