D.M. 5 febbraio 1992
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
Quinta parte: Criteri per la determinazione delle potenzialità lavorative
La potenzialità lavorativa è riferita all'attività normalmente esercitata dalla persona (o da altre persone di analoghe condizioni quanto a sesso, età, livello di istruzione).
LIVELLI DI LIMITAZIONE CRESCENTE DELLA POTENZIALITÀ LAVORATIVA
1) Conservata senza limitazioni
2) Conservata con limitazioni saltuarie
3) Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
4) Possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa
5) Limitata e con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
6) Quasi abolita (o conservata per attività occupazionali non redditizie).
Qualunque sia il livello di potenzialità lavorativa, occorre precisare se, per la conservazione di essa, è indispensabile:
!_! uso continuo di terapia farmacologica
!_! trattamenti di riabilitazione
!_! trattamenti chirurgici
!_! corsi di riqualificazione
(1) Così modificato dal D.M. Sanità 14 giugno 1994, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1994, n. 152.
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992
D.M. 5 febbraio 1992
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
Quinta parte: Criteri per la determinazione delle potenzialità lavorative
La potenzialità lavorativa è riferita all'attività normalmente esercitata dalla persona (o da altre persone di analoghe condizioni quanto a sesso, età, livello di istruzione).
LIVELLI DI LIMITAZIONE CRESCENTE DELLA POTENZIALITÀ LAVORATIVA
1) Conservata senza limitazioni
2) Conservata con limitazioni saltuarie
3) Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
4) Possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa
5) Limitata e con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
6) Quasi abolita (o conservata per attività occupazionali non redditizie).
Qualunque sia il livello di potenzialità lavorativa, occorre precisare se, per la conservazione di essa, è indispensabile:
!_! uso continuo di terapia farmacologica
!_! trattamenti di riabilitazione
!_! trattamenti chirurgici
!_! corsi di riqualificazione
(1) Così modificato dal D.M. Sanità 14 giugno 1994, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1994, n. 152.