Circolare Inps numero 94 del 20 luglio 2010
Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), per la riscossione dei contributi associativi previsti dall’art.1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n.641. Istruzioni procedurali e contabili (circolare n.235/1999)
Direzione Centrale Organizzazione |
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Ai | Dirigenti centrali e periferici | |
Roma, 22/07/2010 | Ai | Direttori delle Agenzie |
Ai | Coordinatori generali, centrali e | |
periferici dei Rami professionali | ||
Al | Coordinatore generale Medico legale e | |
Dirigenti Medici | ||
Circolare n. 94 | e, per conoscenza, | |
Al |
Presidente |
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Al | Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza | |
Al | Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci | |
Al | Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo | |
Ai | Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse | |
Al | Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati | |
Ai | Presidenti dei Comitati regionali | |
Ai | Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), per la riscossione dei contributi associativi previsti dall’art.1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n.641. Istruzioni procedurali e contabili (circolare n.235/1999).
SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi sulle pensioni, in favore dell’ANMIC.
Con riferimento alla circolare del 30 dicembre 1999, n. 235, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.
In data 8 giugno 2010 è stato sottoscritto con l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente accordo.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione delle nuova convenzione.
Possono versare i contributi associativi, mediante trattenuta sulla pensione, i titolari di provvidenze economiche erogate dall’INPS a favore degli iscritti all’ANMIC.
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avverrà mediante delega, secondo il testo predisposto dall’INPS, sentita l’ANMIC, debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’ANMIC, che vi apporrà anche il timbro dell’Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 196/2003.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’ANMIC, a ciò abilitati, dovranno essere segnalati per iscritto alle Strutture INPS competenti per territorio.
La delega, rilasciata da persona già titolare della prestazione, produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale INPS, che ha in carico la prestazione stessa.
La delega, presentata contestualmente alla domanda di prestazione, produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.
Nel caso in cui il titolare della prestazione abbia rilasciato delega in favore di Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell’effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell’ INPS.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal titolare della prestazione della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla prestazione, la Struttura territoriale INPS procederà all’ acquisizione della revoca stessa che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di presentazione.
La misura annuale del contributo associativo, comunicata all’ INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esplicitamente indicata nell’atto di delega, è stabilita dagli Organi statutari dell’ANMIC ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione.
· La quota associativa, comunicata dall’ANMIC, è di € 36.15 annui.
In caso di variazione, la nuova misura sarà notificata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro il 30 settembre di ciascun anno, e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse, sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’ANMIC.
L'INPS è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni, assoggettate alle ritenute delle quote associative, e l’Associazione alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto l’ANMIC esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
I rapporti a livello locale con le strutture periferiche dell’ANMIC, saranno intrattenuti dal Responsabile dei rapporti con l'utenza, al quale i Rappresentanti dell’Associazione dovranno fare riferimento per risolvere ogni eventuale problematica.
I problemi che non trovino soluzione in tale sede, saranno rappresentati a livello centrale per l'esame da parte della Direzione Generale e della struttura nazionale dell’ANMIC.
Si comunica che la sede dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) è in Via Maia, 10-00175 Roma. C.F. 80436440582.
Il codice INPS assegnato è Z.
ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e della definizione dei rapporti finanziari con l’ANMIC, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n.5 dell’11 gennaio 1999.
Il Direttore Generale
Nori
CONVENZIONE TRA L’INPS E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI (ANMIC), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI, PREVISTI DALL'ART. 1 UNDECIES DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641.
L’anno 2010 il giorno 8 del mese di giugno, in Roma, tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS), nella persona del Presidente, quale Rappresentante legale, Dott. Antonio Mastrapasqua e l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (più brevemente denominata ANMIC), nella persona del Rappresentante legale Giovanni Pagano,
visto:
· Gli articoli 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
· La determinazione n. 98 del 7 maggio 2010;
· Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali;
· La nota n. 0002218 del 17 marzo 2010, con la quale il Ministero dell’Interno ha autorizzato il rinnovo della convenzione stessa;
considerato
· che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,
si conviene quanto segue:
Art.1
Gli invalidi civili, titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali, il cui pagamento è stato affidato all'INPS a norma dell'art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all’ANMIC mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulla prestazione erogata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art.2
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all’art.1, avverrà mediante delega secondo il testo predisposto dall’INPS, sentita l’ANMIC, debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’ ANMIC, che vi apporrà anche il timbro dell’Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 196/2003
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'ANMIC, a ciò abilitati, dovranno essere segnalati per iscritto alle Strutture periferiche INPS competenti per territorio.
Art.3
La delega rilasciata da persona già titolare della prestazione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale INPS, che ha in carico la prestazione stessa.
La delega presentata contestualmente alla domanda di prestazione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.
La delega rilasciata da persona già titolare di prestazione, nonché quella presentata in concomitanza di domanda di prestazione, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale INPS che ha in carico la prestazione.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal titolare della prestazione della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla prestazione, la Struttura territoriale INPS procederà all’acquisizione della revoca stessa che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di presentazione.
Nel caso in cui il titolare della prestazione abbia rilasciato delega in favore di Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell’ effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell’ INPS.
Ogni delega successiva produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.
Art.4
La misura annuale del contributo associativo, comunicata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esplicitamente indicata nell’atto di delega, è stabilita dagli Organi statutari dell’ANMIC ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione.
In caso di variazione, la nuova misura sarà notificata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 5
L'INPS versa all’ANMIC acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento.
Fino a quando l'INPS non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l'entità degli acconti da corrispondere all’ANMIC è stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Associazione stessa nell'anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte delle prestazioni, di cui al precedente art.1, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti.
Gli acconti di cui ai commi precedenti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese, o il primo giorno bancabile successivo.
Art.6
All’ANMIC viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle prestazioni di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta.
La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle prestazioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.
La valuta relativa sarà quella di cui all’ultimo comma del precedente art. 5.
Art.7
I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute associative effettivamente operate, sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle prestazioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle prestazioni stesse, si procede all' effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all’Associazione, determinando, a calcolo, la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.
Art.8
L’Associazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n.29 del 4 marzo 2009, cioè, per quanto riguarda le riscossioni delle quote associative per le pensioni:
· Nuova delega contestuale alla domanda di prestazione telematica | € 0.03 |
· Nuova delega contestuale alla domanda di prestazione cartacea |
€ 0.35 |
· Nuova delega su prestazione esistente | € 1.90 |
· Revoca delega | € 1.90 |
· Variazione delega | € 2.11 |
· Gestione delega | € 0.02 |
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, ogni variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole relative ai costi e ai rapporti finanziari inserite nella presente convenzione.
Art.9
Le rimesse monetarie all’ANMIC, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate alla Sede centrale dell'Associazione stessa con le modalità da questa indicate.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all’ANMIC.
Art.10
L'INPS è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute delle quote associative e l’Associazione alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto l’ANMIC esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
Art.11
L’INPS costituirà un’apposita banca dati delle quote associative che l’ANMIC potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe per quote associative sulle prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc).
La consultazione potrà avvenire secondo le modalità e l’autorizzazione disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dall’Autorità Garante della "privacy".
Art.12
La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula, validità fino al 31 dicembre 2012, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 13
È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa,la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.
Art.14
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto:
Il Presidente dell’ INPS Dott. Antonio Mastrapasqua |
Il Rappresentante legale dell’ANMIC Giovanni Pagano |