Circolare Inps numero 41 del 16 marzo 2009
Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave
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Roma, 16 marzo 2009 | Ai | Direttori delle Agenzie |
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Circolare n. 41 | e, per conoscenza, | |
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Commissario Straordinario |
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Al | Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza | |
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OGGETTO: Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave.
SOMMARIO: La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo indicato in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Alla luce della sentenza in oggetto, hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
· il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
· il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
· il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso
soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
c) fratelli o sorelle – alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
· il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
· il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
c) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
· il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
· il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
· tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
· I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
4) il portatore di disabilitàgrave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
· il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
· il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
MODULISTICA
Sono in corso di aggiornamento su “modulistica on line” i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le sedi potranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto. L’indennità si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 C.C.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
Il Direttore generale
(le note esplicative che seguono sono tratte dalla circolare Anmic n. 20 del 30.3.2009)
La sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 26-30 gennaio 2009 ha riconosciuto al figlio che presta assistenza al genitore handicappato il diritto al congedo straordinario di due anni, purché sia convivente con il genitore e non vi siano altri soggetti in grado di assistere il genitore stesso.
Sull'argomento l'INPS fornisce ulteriori indicazioni riguardanti tutti i familiari che possono usufruire del suddetto diritto, precisando il seguente ordine di priorità:
a) coniuge della persona handicappata qualora convivente con la stessa;
b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, della persona handicappata nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
c) fratelli o sorelle - alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se è coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
d) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se è coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame; 2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di
essi, oppure se ha altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
- tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
- I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, se ha un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Marco Aquilani - 8.4.2009