Periodi di congedo straordinario e permessi legge 104: è possibile fruire di entrambi nello stesso mese (messaggio Inps 7.8.2018, n. 3134)

Inps

L'inps chiarisce i criteri con cui computare i periodi di fruizione del congedo straordinario e dei permessi lavorativi di cui alla legge 104/1992, nei casi di lavoro a turno e di part-time.

Inoltre, richiamando quanto già evidenziato 10 anni prima con la circolare n.53/2008, l'Istituto ribadisce la possibilità di cumulare, nello stesso mese, sia i periodi di congedo straordinario sia i permessi di cui alla legge 104/1992.

Come segnalato lo scorso febbraio dall'Avv. Nadia Delle Side, in un articolo su invalidi-disabili.it, già in precedenza, ed ancor prima della circolare in esame, la prassi amministrativa ha precisato come chi assista una persona in situazione di handicap grave, possa fuire, nell’ambito dello stesso mese, sia del congedo straordinario che dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992.

Ciò è il risultato delle novità introdotte dal D.Lgs. 119/2011, che ha parzialmente riordinato la normativa in materia di congedo (parentale e straordinario) e di permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave, modificando l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001.
Infatti, fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 119/2011, permessi e congedo straordinario erano considerati due benefici aventi la medesima finalità, ragion per cui non era prevista la possibilità di contemporanea fruizione (cumulabilità invece ammessa esplicitamente per i permessi Legge 104 e congedo parentale ordinario o congedo per la malattia del figlio): di conseguenza, sia l’INPS che il Dipartimento Funzione Pubblica non permettevano il cumulo dei permessi e dei congedi straordinari nell’arco dello stesso mese.

L'avv. Nadia Delle Side, nel citato articolo, rammenta come sia INPS che INPDAP avessero preso atto di questa compatibilità introdotta dalla novella legislativa del 2011, correggendo quindi le precedenti istruzioni impartite rispettivamente
- con la circolare INPS n.155/2010
- e circolare INPDAP n.13/2010
ed emanando le nuove circolari
INPS n.32 del 6.03.2012
- e Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012
con cui ammettono il cumulo del congedo con i permessi 104.

Cosa dice la circolare del Dipartimento della funzione pubblica (n. 1 del 3.2.2012):

  • è possibile fruire nello stesso mese del congedo straordinario e dei permessi per l’assistenza al familiare in situazione di handicap grave;
  • nell’ipotesi di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo e dei citati permessi, questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge, ossia per 3 giorni (quindi non va fatto alcun riproporzionamento e dunque, il dipendente pubblico che deve usufruire del congedo straordinario ad esempio fino al 22 del mese può poi disporre, sempre per lo stesso mese, dei 3 giorni di permesso di cui alla legge 104/92);
  • l'introduzione della figura del "referente unico" impone che sia uno solo il soggetto beneficiario del periodo di congedo e dei permessi ex L. 104/1992;
  • l'unica eccezione alle limitazioni introdotte con la figura del "referente unico" è quella dei genitori che assistono il figlio disabile: infatti, i genitori, anche adottivi, di figli disabili gravi hanno la possibilità di godere di entrambi i benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore adopera i permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario

La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica è molto esplicita nel consentire la cumulabilità delle agevolazioni, nell’ambito dello stesso mese e testualmente afferma:
Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992. Deve quindi intendersi superato quanto detto nella Circolare n. 13 del 2010, al paragrafo 4, in ordine alla preclusione rispetto al cumulo tra congedo ex art. 42, comma 5, e permessi”.

Cosa dice la circolare INPS n.32 del 6.03.2012

Il citato articolo dell'avv. Nadia Delle Side rileva come, sul punto della cumulabilità congedo/permessi, la circolare Inps del 2012 non si esprima esplicitamente, nella sostanza però neanche osteggiando tale ipotesi, per il resto riaffermando la regola del "referente unico" che, come ricordato, impone che il congedo straordinario ed i permessi di cui alla L 104 non siano riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza della stessa persona in condizione di handicap grave (con l'unica deroga, già sopra accennata, dei genitori il cui figlio sia riconosciuto portatore di handicap grave).

Marco Aquilani, 20.08.2018

Il testo dell'atto

Messaggio Inps n. 3114 del 7 agosto 2018

Messaggio Inps n. 3114 del 7 agosto 2018

Modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Chiarimenti

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 

Roma, 07-08-2018
Messaggio n. 3114

OGGETTO: Modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Chiarimenti

      
Facendo seguito alle richieste di chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei benefici in argomento, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro, si forniscono le seguenti precisazioni.

1. Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive

Il lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda per una efficiente organizzazione dell’attività lavorativa.

L’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.

Per “lavoro a turni” si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.

Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).

Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.

Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.

Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno.

Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.

Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

Si rappresenta, infine, che l’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento. In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l’algoritmo di calcolo di cui al messaggio n. 16866 del 28/6/2007, che di seguito si riporta:

“orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili “.          

2. Riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time

Il D.lgs n. 81/2015, nel ridisegnare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo, per la generalità degli istituti facenti capo ai lavoratori dipendenti, che  “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa” (art. 7).

Lo stesso D.lgs n. 81/2015, inoltre, ha introdotto la possibilità di pattuire, nell’ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa (art. 6).

Alla luce dell’attuale contesto normativo, si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile
dal lavoratore part-time

-----------------------------------------------------------------   x 3 (giorni di permesso teorici)

orario medio settimanale teoricamente eseguibile
a tempo pieno

 

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.

Esempio 1)

Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.

Esempio 2)

Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore.

Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente:

(22/40) X 3=1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili.

I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

3. Frazionabilità in ore dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007.

Si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile
dal lavoratore part-time

------------------------------------------------------------------ x 3 (giorni di permesso teorici)

numero medio dei giorni (o turni)
lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.

Esempio 1)

Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(18/3) X 3=18 ore mensili.
Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

Esempio 2)

Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili.
Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

                                                     

4. Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001

Come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2.2).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele