Niente tassa di occupazione di suolo pubblico, per il passo carrabile assegnato al disabile (Tar Puglia sent. n. 1590/2011)

Tar Puglia, sentenza 9 settembre 2011, n. 1590

Tar Puglia, sentenza 9 settembre 2011, n. 1590

disabile assegnatario di passo carrabile - esonero dalla tassa di occupazione di suolo pubblico (sintesi non ufficiale)

La richiesta del disabile alla P.A. di
individuazione di uno spazio interdetto alla sosta e alla circolazione di veicoli diversi da quello del richiedente, non può essere dalla P.A. subordinata alla preventiva istanza di occupazione di suolo pubblico. (Massima non ufficiale)

N. 01590/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 94 del 2004, proposto da:
S.B., rappresentato e difeso dall'avv. M.L., con domicilio eletto presso M.L: in Lecce, via 95 R.F. 1;

contro

Comune di T.;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del Responsabile di Sezione "Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente" del Comune di T. prot. n. 13266 del 20 novembre 2003, con cui è stato autorizzato uno spazio interdetto alla sosta di autoveicoli su via Torino subordinatamente alla presentazione di istanza per l'occupazione di suolo pubblico;
di ogni altra nota o determinazione del responsabile, ovvero di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto o comunque lesivo degli interessi del ricorrente e di ogni altro eventuale atto procedimentale, endoprocedimentale, pareri e rapporti preordinati e lesivi della sua posizione giuridica;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente premette di appartenere alla categoria dei non vedenti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte e di essere titolare dello speciale contrassegno invalidi di cui al D.P.R. 27 aprile 1978 n.384, rilasciato dal Comune di T. in data 30 gennaio 1993 mediante autorizzazione n.5 
L’interessato assume di avere chiesto e ottenuto, in data 3 giugno 1999, dal Sindaco dello stesso comune , con ordinanza 18/99, l’assegnazione , a titolo gratuito, in via T. all’altezza del numero civico 17, di uno spazio di sosta individuato dal segnale di cui alla figura II 79/a del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada approvato con d.p.r. 16 dicembre 1992 n.285.
L’ordinanza del sindaco sopra citata è stata, tuttavia, annullata dal Ministro dei Lavori Pubblici in accoglimento di un ricorso gerarchico proposto dal gestore di un supermercato ubicato di fronte all’abitazione del ricorrente, essendosi ravvisata la sussistenza di problemi di sicurezza della circolazione .
Sta di fatto che , in data 30 maggio 2003, il sig. Scollato ha presentato nuova istanza volta ad ottenere l’assegnazione di una zona interdetta alla sosta e alla circolazione degli autoveicoli nello spazio di manovra dei mezzi che entrano e escono dal garage della propria abitazione.
E’ stato, così, adottato il provvedimento oggetto di impugnativa , con il quale si comunica al ricorrente l’esito positivo della istruttoria ma a due condizioni:
che la zona interdetta alla sosta degli autoveicoli è quella rappresentata nell’allegato grafico predisposto dall’ufficio tecnico, e non quella proposta dal ricorrente;
che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza di occupazione di suolo pubblico e al pagamento della relativa tassa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46,comma 3 d.p.r. 16 dicembre 1992 n.495 e 44 d.lgs 15 novembre 1993 n. 507.
Questo provvedimento è considerato illegittimo per le seguenti ragioni :
a) dalla lettura di alcune disposizioni del codice della strada si desume che l’assegnazione a titolo gratuito di un adeguato spazio di sosta volto ad agevolare persone invalide, individuato da apposita segnaletica, costituisce vero e proprio obbligo per l’ente proprietario della strada, ; il che implica la illegittimità della previsione in forza della quale si subordina il rilascio della speciale autorizzazione al pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico;
b) è illogica la decisione di allestire la zona vietata alla sosta in un punto della strada diverso da quello indicato nel grafico presentato dal ricorrente.
Il Comune di T. non si è costituito in giudizio.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 maggio 2010

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nel senso che si va ad illustrare.
Giova , in primo luogo, chiarire che l’istanza presentata dal ricorrente in data 20 maggio 2003 è stata correttamente interpretata dalla P.a. locale quale richiesta di individuazione di uno spazio interdetto alla sosta e alla circolazione di veicoli diversi da quello del richiedente.
Ed invero, la richiesta del ricorrente di vedersi riservare uno spazio per compiere più agevolmente la manovra di entrata e uscita del proprio autoveicolo dal garage si risolve nella individuazione di uno spazio interdetto alla sosta e alla circolazione di ulteriori autoveicoli.
Si deve ritenere, del resto, che la finalità di agevolare la mobilità delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta sia rinvenibile nelle disposizioni richiamate dalla difesa del ricorrente in linea generale.
In specie, l’art 188 del codice stradale, fa propria l’esigenza di rendere più agevole la circolazione e la stessa sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide stabilendo l’obbligo, in capo all’ente proprietario della strada, di predisposizione non solo di apposite strutture ma anche della necessaria segnaletica atta a consentire e agevolare la mobilità di esse, secondo le modalità contemplate dal regolamento di esecuzione.
A sua volta, l’art 381, comma 5 del regolamento di esecuzione del codice della strada prevede che “Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi".
Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
Ma proprio l’art.188, nella parte in cui si prefigge l’obiettivo di garantire e agevolare la mobilità di persone portatrici di invalidità consente la predisposizione di uno spazio da interdire alla sosta e alla circolazione di veicoli di terzi , dato che l’individuazione di detto spazio è da includere senz’altro tra i provvedimenti che agevolano la mobilità delle persone invalide, indipendentemente dalla possibilità, prevista a livello regolamentare , di usufruire di uno spazio di sosta assegnato a titolo gratuito .
Detto questo, si deve osservare che non appare irragionevole la decisione della P.a. locale di individuare discrezionalmente detto spazio , pur sempre in prossimità del garage del ricorrente ma in punto diverso da quello prospettato dal medesimo.
La p.a. deve, infatti, porsi alla ricerca della soluzione capace di conciliare nel miglior modo possibile gli interessi in rilievo , con minor sacrificio per le posizioni giuridiche antagoniste rispetto all’interesse pubblico primario da tutelare .
Non è, invece, legittima né appare sufficientemente motivata la determinazione impugnata nella parte in cui essa stabilisce che, al fine di poter procedere alla emissione di ordinanza sindacale per la realizzazione di segnaletica stradale (relativa al posizionamento di una zona interdetta alla sosta antistante il passo carrabile di accesso al garage del ricorrente), è indispensabile produrre istanza di occupazione di suolo pubblico.
Si osserva in proposito che la stessa p.a. ha ritenuto di esaminare l’istanza del ricorrente nell’ambito del combinato disposto di cui all’art 46, comma 3 d.p.r. 16.12.1992 n.495 e comma 8 dell’art 44 del d.lgs 507/93.
Ma proprio l’art 46, comma 3 del regolamento di esecuzione del codice della strada prevede che “ Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall' articolo 3, comma 1, punto 37) , del codice, rientrino nella definizione dell' articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall' articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 “.
La norma in questione opera una distinzione tra passo carrabile (e antistante divieto di sosta) rientrante nella definizione dell’art 44 comma 4 del d.lgs 507/93 (per il quale non è prevista alcuna occupazione di suolo pubblico) e passo carrabile (e antistante divieto di sosta) non rientrante nella definizione normativa richiamata.
Solo in questo ultimo caso, e cioè solo quando il passo carrabile ( e antistante divieto di sosta) non rientra nella definizione normativa dell’articolo 44, comma 4 l’apposizione del divieto di sosta e del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione di suolo pubblico da pare dell’interessato e dal pagamento della relativa tassa.
Sennonchè il provvedimento impugnato non consente di comprendere per quale ragione si sia ritenuto di assoggettare il divieto di sosta collegato al passo carrabile di accesso al garage del ricorrente a previa richiesta di occupazione di suolo pubblico, in difetto di specifica indicazione di caratteristiche strutturali tali da assoggettare passo carrabile di antistante divieto di sosta alla disciplina della occupazione di suolo pubblico .
Sotto tale profilo la determinazione impugnata è dunque illegittima per difetto di motivazione e va, conseguentemente, annullata in parte qua
Le spese possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe , lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Carlo Dibello, Presidente FF, Estensore
Massimo Santini, Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2011
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Fonte

Fonte:
Diritto24