Intepretazione dell'art. 42, comma 3 della legge del 24 novembre 2003, n. 326: l'abolizione del ricorso amministrativo in materia di invalidità civile è solo parziale (si ringrazia per la cortese collaborazione il Dott. Nunzio Calò responsabile dell'Ufficio Invalidi Civili - Servizi Istituzionali - del Comune di Barletta)

articolo 42, comma 3, del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/ 2003

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

Il testo del provvedimento di proroga è consultabile in questo sito, nel post relativo all'art. 23 del D.L. 355/ 2003, coordinato con la legge di conversione 47/2004, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

Si veda anche la scheda informativa pubblicata in questo sito sulla definitiva abolizione del ricorso al Commissione Superiore.

Marco Aquilani, 28.07.2005

Il testo dell'atto

Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38884 del 14 febbraio 2005

Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38884 del 14 febbraio 2005

Articolo 42, comma 3 del decreto legge n. 269 del 30.09.2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 14.11.2003) – abolizione del ricorso amministrativo in materia di invalidità civile.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi del Tesoro
Ufficio III

Roma, 14 Feb. 2005 All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale delle Prestazioni
Area Interventi Sociali
Via Ciro il Grande 21
00144 Roma
Pit. n. 38884 Al Comune di Mondragone
Ripartizione Sociale e Culturale
Via Salerno, 54
81034 Mondragone (CE)

 

 OGGETTO: Articolo 42, comma 3 del decreto legge n. 269 del 30.09.2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 14.11.2003) – abolizione del ricorso amministrativo in materia di invalidità civile

Si fa riferimento alla questione relativa all'interpretazione da attribuire alla norma recata dall'art. 42, comma 3, del decreto legge n. 269 del 30.09.2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24.11.2003), con la quale è stata disposta l'abrogazione delle norme in tema di ricorso amministrativo nella materia dell'invalidità civile.

In particolare, il quesito riguarda la portata di detta disposizione, ossia se l'esclusione del regime dei ricorsi amministrativi debba intendersi riferita soltanto al rimedio amministrativo avverso i verbali di accertamento medico-legale dell'invalidità od anche i provvedimenti amministrativi di rigetto delle provvidenze economiche, adottati dagli Enti territoriali (cui le leggi regionali, in attuazione del combinato disposto degli art. 130, comma 2 e 132, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998, hanno conferito la titolarità nella materia) ovvero dalle articolazioni periferiche di codesto Istituto, nei casi in cui le Regioni abbiano stipulato con codesto medesimo Ente gli accordi previsti dall'art. 80, comma 8, della legge n. 388 del 23.12.2000 (finanziaria 2001).

Al riguardo questa Direzione Centrale, nel ritenere, in base a criteri interpretativi basati sull'individuazione della ratio legis nonchè sul metodo di interpretazione logico-sistematica, che lo scopo perseguito dal legislatore sia stato quello di eliminare le norme che consentivano il ricorso amministrativo alla Commissione medica superiore avverso il verbale di accertamento emesso dalle Commissioni mediche di prima istanza e non anche ai provvedimenti amministrativi di diniego per altri motivi (superamento dei limiti reddituali, incompatibilità con altre prestazioni, etc.), ha comunque ritenuto opportuno e necessario acquisire in merito il parere dell'Ufficio Legislativo.

Detto Ufficio, con parere reso in data 18.10.2004, ha concordato con le valutazioni della scrivente.

In particolare, è stata sottolineata come sia stata correttamente individuata la finalità del legislatore di incidere su di uno strumento, quale il ricorso amministrativo avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche, che si è dimostrato inadeguato a corrispondere alle originarie aspettative dei ricorrenti per una celere conclusione dell'esame e una rapida definizione delle loro posizioni.

Alla medesima conclusione, secondo quanto ritenuto dall'ufficio Legislativo, si perviene operando attraverso un'interpretazione logico-sistematica, atteso che la norma, come anche sottolineato da codesto Istituto con nota n. 0013/3662 del 30.04.2004, si inserisce in un articolo che. in via prevalente, riafferma, precisa e potenzia il ruolo di questa Direzione Centrale nella materia, ruolo che, com'è noto, si incentra prettamente sul controllo dei requisiti medico-legali per l'accesso ed il mantenimento del diritto alle prestazioni economiche spettanti agli invalidi civili (cfr. anche la relazione illustrativa dell'Atto Senato n. 2518, poi divenuto legge dello Stato).

Si ha, pertanto, motivo di ritenere, anche in adesione alle valutazioni espresse dall'Ufficio Legislativo, che la norma contenuta nell'art. 42, comma 3, del decreto legge n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003) si riferisca all'abolizione del ricorso amministrativo avverso i verbali di accertamento medico legale, ma non anche all'eliminazione delle possibilità di impugnare, in via amministrativa, i provvedimenti di rigetto adottati dagli Enti territoriali ovvero dall'INPS.


IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ARTURO CARMENINI