Il Parlamento restringe i tempi dei procedimenti amministrativi: la loro durata deve contenersi, nella maggior parte delle ipotesi, in un mese o al massimo, se vi è un'espressa norma che lo preveda, in tre mesi (L 69/2009, in G.U. 19.6.2009, n. 140 - S.O. n.95)

La Legge n. 69 del 18.6.2009, recante il titolo "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile", pubblicata in GU 19.6.2009, n. 140  - Suppl. Ordinario n. 95, ha, tra l'altro, comportato un'importante innovazione in materia di procedimento amministrativo, prevedendo tempi rigidi per la sua conclusione.

L'art. 2 della L. 241/1990 è stato completamente riformulato, prescrivendosi, nella maggior parte delle ipotesi, un termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di un mese, o - nel caso di apposita previsione normativa - di non più di tre mesi.
Termini superiori, sono consentiti solo eccezionalmente, e sempre su espressa previsione normativa, per un ristretto ambito di procedimenti amministrativi.

L'art. 2 bis della L. 241/1990, introdotto dalla novella in esame, prevede l'obbligo della Pubblica Amministrazione o dell'Ente Pubblico titolare del procedimento, al risarcimento del danno ingiusto che l'utente abbia sofferto in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

La normativa in esame riguarda tutti i procedimenti amministrativi, e quindi anche quello per il riconoscimento dello stato di invalidità civile (ovvero dell'handicap o della disabilità).

Come previsto dal nuovo art. 2, comma 2, L. 241/1990, sarà un' apposita regolamentazione ad indicare i tempi esatti  (comunque non superiori ai tre mesi), entro i quali devono essere evase le domande per l'invalidità civile (ovvero per l'handicap o per la disabilità).

Marco Aquilani - 3.7.2009

 

Marco Aquilani, 03.07.2009

Il testo dell'atto

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(in G.U. 18.8.1990, n. 192)

[omissis]

art 2.
Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

 

2-bis.
Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento.

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.