Legge sul riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche (L. 107/2010, in G.U. 13.7.2010, n. 161)

Legge 24 giugno 2010, n.107

Legge 24 giugno 2010, n.107

Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche.

(In G.U. Serie Generale 13.7.2010, n. 161)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La presente legge e' finalizzata al riconoscimento della sordocecita' come disabilita' specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.

 

Art. 2
Definizione

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordita' civile e di cecita' civile.
2. Le persone affette da sordocecita', cosi' come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennita' loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordita' civile e di cecita' civile. Percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile e cecita' civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' titolari di distinte indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia' riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

 

Art. 3
Modalita' di accertamento e valutazione della sordocecita'

1. L'accertamento della sordocecita', come definita ai sensi dell'articolo 2, e' effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilita' sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecita' civile e la sordita' civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecita' civile e di sordita' civile.
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti gia' previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordita' civile e di cecita' civile ai fini dell'ottenimento delle indennita' gia' definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.
3. Il verbale di accertamento e' sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordita',» sono inserite le seguenti: «la sordocecita',».
5. Le modalita' di accertamento e di erogazione unificata delle indennita' e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' in occasione di eventuali revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita' con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 4
Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche

1. Nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali e' stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecita', devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

 

Art. 5
Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche

1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

 

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 giugno 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano