Nuovi criteri di computo del reddito per la concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili (D.L. 207/2008, conv. con L. 14/2009, in G.U. 28.2.2009, n. 49)

Si riporta il solo articolo 35.

Detto articolo, ai commi 8 e seguenti, prescrive una nuova modalità per la determinazione del reddito, ai fini della concessione delle provvidenze economiche per gli invalidi civili, che siano subordinate, appunto, alla titolarità di un reddito (del solo invalido o anche del coniuge di questi) inferiore ad un tetto stabilito dal legislatore.

Prima della novella in esame, il reddito di riferimento, per ogni anno di erogazione, era quello maturato nel rispettivo anno precedente.

Ora invece, il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo.

In sede di prima liquidazione, il riferimento è dato dal reddito dell'anno in corso, da valutarsi in via, ovviamente presuntiva.
 

L'invalido è tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
In ipotesi di inottemperanza, l'Inps è tenuto a dare avviso all'invalido.
Decorsi trenta giorni dal ricevimento di  detto avviso, in ipotesi di protrarsi della inottemperanza, viene sospesa l’erogazione della prestazione  a partire dal rateo del mese di ottobre.

Se la comunicazione perviene nel predetto termine di 30 giorni, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati.
Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di 30 giorni anzidetto, non si dà luogo alla corresponsione degli arretrati.

Marco Aquilani - 3.4.2009

Marco Aquilani, 03.04.2009

Il testo dell'atto

Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207

Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

conv. con modd. dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, in G.U. 28.2.2009, n. 49

[omissis]

Art. 35.
Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche

1. Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009.

2. Il secondo periodo del comma 14 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico.

4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

5. Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

7. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2009, 2,6 milioni di euro per l’anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell’articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per l’anno 2010 si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell’articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A decorrere dall’anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo.

9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

10. Per i procedimenti di cui all’allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all’estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l’erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.

13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

14. Il termine di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell’articolo 23 della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all’accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.

15. L’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è abrogato.

16. Nell’articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso, entro trenta giorni dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento».