Nuove disposizioni in materia di contrassegni per disabili (D.P.R. 151/2012, in G.U. 31.8.2012, n. 203)

Entrata in vigore del provvedimento: 15.9.2012

avvertenza: le note in calce al provvedimento sono quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

Questi gli aspetti più significativi del provvedimento:

- il nuovo contrassegno, nella sua configurazione, si conforma al modello europeo previsto nella raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell' Unione Europea del 4 giugno 1998;

- lo stesso è valido su tutto il territorio nazionale ed è unico e personale;

- l'adozione del modello europeo ne rende la riconoscibilità anche negli altri paesi della Comunità.

- è stato fissato un termine di tre anni entro il quale i Comuni dovranno adottare il nuovo contrassegno in sostituzione di quello precedente nonché adeguare la segnaletica stradale;

- nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, i Comuni potranno stabilire la gratuità dei posti riservati ai disabili muniti di contrassegno, nonché la gratuità anche per posti ulteriori nel caso in cui quelli riservati dovessero risultare già occupati o indisponibili.

Marco Aquilani, 03.09.2012

Il testo dell'atto

Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151

Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilita' delle persone invalide.

(in G.U. 31.8.2012, n. 203)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  [fn]Avvertenze:
- Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee (GUCE)

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i regolamenti.

- Si riporta  il  testo  dell'art.  35,  comma  2,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«2. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti e' autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme  del regolamento  per  l'esecuzione  del  presente  codice  alle direttive comunitarie ed  agli  accordi  internazionali  in materia. Analogamente il Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti e' autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle  segnalazioni  di  cui all'art. 44.».
Il decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio 1996,  n.  503  recante:  Regolamento  recante  norme   per l'eliminazione   delle   barriere   architettoniche   negli edifici, spazi e  servizi  pubblici,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1996, n. 227, S.O;
La   raccomandazione   n.   98/76/CE   del    Consiglio dell'Unione   europea   del   4   giugno   1998,   recante: Raccomandazione  del  Consiglio  su  un   contrassegno   di parcheggio per disabili, e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  12 giugno 1998, n. L 167.

-  Si  riporta  il  testo  dell'art.  74  del   decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a  centri storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per  la circolazione e la sosta di veicoli a  servizio  di  persone invalide, ovvero per il transito  e  la  sosta  in  zone  a traffico limitato, e che devono essere esposti su  veicoli, contengono  i  soli  dati  indispensabili  ad   individuare l'autorizzazione  rilasciata  e  senza   l'apposizione   di diciture dalle quali puo'  essere  individuata  la  persona fisica interessata.
2. Per fini  di  cui  al  comma  1,  le  generalita'  e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono  la  loro diretta  visibilita'  se  non  in  caso  di  richiesta   di esibizione o di necessita' di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si  applica  anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un  obbligo  di esposizione  sui  veicoli  di   copia   del   libretto   di circolazione o di altro documento.
4.  Per  il  trattamento  dei  dati  raccolti  mediante impianti per la rilevazione degli  accessi  di  veicoli  ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.».

- Si riporta il  testo  dell'art.  58  della  legge  29 luglio 2010, n. 120:
«Art.  58.  (Modifiche  all'art.  74  del  codice  in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo   30   giugno   2003,   n.   196,   concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)
1. All'art. 74 del codice in materia di protezione  dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture  dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto  della  sola  visione  del  contrassegno»  sono sostituite dalle seguenti: «di diciture  dalle  quali  puo' essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al comma 1,  le  generalita'  e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono  la  loro diretta  visibilita'  se  non  in  caso  di  richiesta   di esibizione o di necessita' di accertamento».".
Il decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre 1992, n. 495,  recante:  Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del nuovo codice  della  strada,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

- Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti per disciplinare:
a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate dalla legge;
e) (abrogata)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo, determinano le norme generali regolatrici della  materia  e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali  uffici  hanno  esclusive competenze   di   supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo e l'amministrazione;
b)   individuazione   degli   uffici    di    livello dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le duplicazioni funzionali;
c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d)   indicazione   e   revisione   periodica    della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita' dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1 del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».[/fn]

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 35, comma 2, del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  Vista la raccomandazione n.  98/376/CE  del  Consiglio  dell'Unione europea del 4 giugno 1998;
  Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495;
  Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23  agosto  1988,  n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 25 maggio 2012;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente regolamento:

 

Art. 1
Modifiche  all'articolo  381  del  decreto   del   Presidente   della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la  parola:  «Strutture»  e'  inserita  una virgola e la parola: «contrassegno»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione e la  sosta  dei  veicoli  a  servizio  delle  persone  invalide  con capacita' di deambulazione  impedita,  o  sensibilmente  ridotta,  il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga,  previo  specifico accertamento  sanitario.  L'autorizzazione  e'  resa  nota   mediante l'apposito  contrassegno  invalidi   denominato:   "contrassegno   di parcheggio  per  disabili"  conforme  al   modello   previsto   dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del  4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno  e'  strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore  su tutto il territorio nazionale. In caso di  utilizzazione,  lo  stessodeve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i  controlli.  L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota  mediante  il segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.»;
c) al comma 3:
 1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria Locale» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'ufficio  medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale»;
 2) dopo le parole: «capacita' di deambulazione»  sono  inserite le seguenti: «impedita o»;
 3) gli ultimi due periodi sono soppressi;
d) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Trascorso  tale  periodo  e'  consentita  l'emissione  di  un  nuovo contrassegno a tempo  determinato,  previa  ulteriore  certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale  dell'Azienda  Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le  condizioni  della  persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Nei  casi  in  cui ricorrono  particolari  condizioni  di  invalidita'   della   persona interessata, il comune  puo',  con  propria  ordinanza,  assegnare  a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato  da  apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile, nonche'  fruibile,  puo'  essere  concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro  specifica  richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
Il comune  puo'  inoltre  stabilire,  anche  nell'ambito  delle  aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un  numero di posti destinati alla  sosta  gratuita  degli  invalidi  muniti  di contrassegno superiore al limite minimo  previsto  dall'articolo  11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1996, n. 503, e prevedere, altresi',  la  gratuita'  della  sosta  per  gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati  o indisponibili gli stalli a loro riservati.»;
f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori  pubblici  sentito il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sentito  il  Ministro  della salute»[fn]

Note all'art. 1:

-  Si riporta il testo dell'art. 381 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495, come modificato dal presente decreto:
  «Art.  381.   (Art.   188   Cod.   Str.)   Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilita'  delle  persone invalide.
1. Ai fini di cui all'art. 188, comma  1,  del  codice, gli  enti  proprietari  della  strada  devono  allestire  e mantenere funzionali ed efficienti tutte le  strutture  per consentire  ed  agevolare  la   mobilita'   delle   persone invalide.
2. Per  la  circolazione  e  la  sosta  dei  veicoli  a servizio  delle   persone   invalide   con   capacita'   di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il  comune rilascia  apposita   autorizzazione   in   deroga,   previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e'  resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi  denominato: "contrassegno per  parcheggio  per  disabili"  conforme  al modello previsto dalla  raccomandazione  n. 98/376/CE  del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale,  non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio  nazionale.  In  caso  di  utilizzazione,  lo stesso deve  essere  esposto,  in  originale,  nella  parte
anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture  di  cui  al comma 1 deve  essere  resa  nota  mediante  il  segnale  di "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare  domanda  al  sindaco  del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare  sotto la propria responsabilita' i dati personali e gli  elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla  quale risulta che nella  visita  medica  e'  stato  espressamente accertato  che  la  persona  per  la  quale  viene  chiesta l'autorizzazione ha effettiva  capacita'  di  deambulazione impedita  o  sensibilmente  ridotta.  L'autorizzazione   ha validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con  la  presentazione del  certificato  del  medico  curante  che   confermi   il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato  luogo al rilascio.
4 . Per le persone  invalide  a  tempo  determinato  in conseguenza di infortunio o per  altre  cause  patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso,  la relativa  certificazione   medica   deve   specificare   il presumibile periodo di durata della invalidita'.  Anche  le autorizzazioni temporanee possono  essere  rinnovate  cosi' come previsto  dal  comma  3.  Trascorso  tale  periodo  e'
consentita l'emissione di un  nuovo  contrassegno  a  tempo determinato,   previa   ulteriore   certificazione   medica rilasciata    dall'ufficio    medico-legale    dell'Azienda Sanitaria  Locale  di  appartenenza  che  attesti  che   le condizioni   della   persona   invalida    danno    diritto
all'ulteriore rilascio.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni  di invalidita' della persona interessata, il comune puo',  con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un  adeguato spazio  di  sosta  individuato  da   apposita   segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di  parcheggio  per disabili" del soggetto autorizzato ad  usufruirne  (fig.II. 79/a).  Tale  agevolazione,   se   l'interessato   non   ha disponibilita' di uno spazio di sosta  privato  accessibile nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone  ad  alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta  da  parte del  detentore  del   "contrassegno   di   parcheggio   per disabili".  Il  comune  puo'   inoltre   stabilire,   anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio  a  pagamento
gestite in concessione, un numero di posti  destinati  alla sosta  gratuita  degli  invalidi  muniti  di   contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'art. 11, comma  5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere altresi' la gratuita' della  sosta  per
gli invalidi nei parcheggi a  pagamento  qualora  risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
6.  Gli  schemi  delle  strutture  e  le  modalita'  di segnalamento  delle  stesse,  nonche'   le   modalita'   di apposizione  della  segnaletica  necessaria  e  quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma  1, sono  determinati  con   apposito   disciplinare   tecnico,
approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.». [/fn].

 

Art. 2
Modifiche  ai  Titoli  II  e  V  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 

1. Al Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

    I) la figura II. 79/a è sostituita dalla seguente:
"

 

 Figura II 79/a Art. 120
______________________
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE
Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno"

 

Art. 3
Disposizioni transitorie e finali  

1.  La  sostituzione  del  «contrassegno  invalidi»  con  il  nuovo «contrassegno  di  parcheggio  per  disabili»,  conforme  al  modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea  del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata  in vigore  del  presente  regolamento,  salvo  che  le   amministrazioni comunali non decidano tempi piu' contenuti.  I  Comuni  garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia' rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti  «contrassegni invalidi» gia' rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di  cui all'articolo 2 deve essere adattata alle  intervenute  modifiche.  In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo  di  accessibilita' devono essere conformi alle norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012


                             NAPOLITANO

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri
                                Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del territorio, registro n. 10, foglio n. 158