L'Atp finalizzato all'esenzione dal ticket va proposto anche nei confronti della Asl (Cass. ord. 21412/2018)
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21412
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21412
Atp previdenziale finalizzato al conseguimento del beneficio all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie - sussistenza della legittimazione passiva della Asl oltre che dell'Inps. (Sintesi non ufficiale)
Legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico. (Massima non ufficiale)
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21412 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 30/08/2018
ORDINANZA
sul ricorso 8817-2017 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;
- ricorrente -
contro
M*** T***, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO PAOLINI;
- controricorrente -
contro
ASL 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 309/2016 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
- che, con sentenza del 5 ottobre 2016, il Tribunale di Avezzano, chiamato a pronunziarsi, a fronte dell'esito favorevole alla richiedente M*** T*** dell'accertamento tecnico preventivo finalizzato al conseguimento del beneficio all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, sull'opposizione proposta dall'INPS per contestare, non le conclusioni della CTU, ma la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della ASL, soggetto tenuto ad erogare le prestazioni in regime di esenzione dal ticket, rigettava l'opposizione;
- che la decisione del Tribunale discende dall'aver questo ritenuto la domanda dell'INPS ammissibile ma infondata nel merito, per essere l'INPS l'unico soggetto legittimato per tutti i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. e ricorrendo quindi il difetto di legittimazione passiva della ASL;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Inps, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la M***;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- che la controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
- che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 102 c.p.c., dell'art. 130, d.lgs. n. 112/1998, dell'art. 10, comma 6, d.l. 203/2005 convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2005, dell'art. 445 bis c.p.c. e dell'art. 3, comma 3, I. n. 104/1992, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale, derivando per l'INPS dalla normativa invocata il ruolo di mero litisconsorte necessario rispetto al titolare della prestazione invocata;
- che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 13854/2014 e, da ultimo, n. 6283/2017), secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico;
- che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Avezzano, in diversa persona fisica, che provvederà in conformità disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Avezzano, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno 2018.
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21412
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21412
Atp previdenziale finalizzato al conseguimento del beneficio all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie - sussistenza della legittimazione passiva della Asl oltre che dell'Inps. (Sintesi non ufficiale)
Legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico. (Massima non ufficiale)
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21412 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 30/08/2018
ORDINANZA
sul ricorso 8817-2017 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;
- ricorrente -
contro
M*** T***, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO PAOLINI;
- controricorrente -
contro
ASL 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 309/2016 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
- che, con sentenza del 5 ottobre 2016, il Tribunale di Avezzano, chiamato a pronunziarsi, a fronte dell'esito favorevole alla richiedente M*** T*** dell'accertamento tecnico preventivo finalizzato al conseguimento del beneficio all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, sull'opposizione proposta dall'INPS per contestare, non le conclusioni della CTU, ma la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della ASL, soggetto tenuto ad erogare le prestazioni in regime di esenzione dal ticket, rigettava l'opposizione;
- che la decisione del Tribunale discende dall'aver questo ritenuto la domanda dell'INPS ammissibile ma infondata nel merito, per essere l'INPS l'unico soggetto legittimato per tutti i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. e ricorrendo quindi il difetto di legittimazione passiva della ASL;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Inps, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la M***;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- che la controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
- che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 102 c.p.c., dell'art. 130, d.lgs. n. 112/1998, dell'art. 10, comma 6, d.l. 203/2005 convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2005, dell'art. 445 bis c.p.c. e dell'art. 3, comma 3, I. n. 104/1992, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale, derivando per l'INPS dalla normativa invocata il ruolo di mero litisconsorte necessario rispetto al titolare della prestazione invocata;
- che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 13854/2014 e, da ultimo, n. 6283/2017), secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico;
- che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Avezzano, in diversa persona fisica, che provvederà in conformità disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Avezzano, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno 2018.
Il Presidente
DORONZO ADRIANA
Fonte
Corte di Cassazione-Sentenze Web
link alla sentenza
La sentenza in formato pdf