Circolare Inps numero 98 del 18 luglio 2012
ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l’applicazione dell’articolo n. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183.
SOMMARIO: Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con le circolari n. 5 del 23 maggio 2012 e n. 6 del 31 maggio 2012, ha emanato direttive in merito, rispettivamente, all’ambito di applicazione dell’art.40 comma 02 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed all’applicazione al DURC delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dalla medesima norma.
Con la presente circolare vengono adeguate alle sopra citate direttive ministeriali le indicazioni fornite alle Sedi con la circolare n.47 del 27 marzo 2012.
Direzione Generale
Direzione Centrale Organizzazione
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Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Legale
Roma, 18/07/2012 Circolare n. 98 |
Ai Dirigenti centrali e periferici |
OGGETTO: ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l’applicazione dell’articolo n. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183.
SOMMARIO: |
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con le circolari n. 5 del 23 maggio 2012 e n. 6 del 31 maggio 2012, ha emanato direttive in merito, rispettivamente, all’ambito di applicazione dell’art.40 comma 02 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed all’applicazione al DURC delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dalla medesima norma. |
1. Premessa
Con la Circolare n.47 del 27 marzo 2012, sono state fornite le prime istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Sulla materia in questione il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione è nuovamente intervenuto con le circolari n.5 del 23 maggio 2012 e n.6 del 31 maggio 2012.
La prima circolare ministeriale citata fornisce chiarimenti in ordine al rilascio dei certificati per l’estero ed ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie; la seconda emana direttive in merito all’applicazione al DURC dell’art.40, comma 02 del D.P.R. n. 445 del 2000, all’acquisizione d’ufficio dello stesso nell’ambito dei lavori pubblici ed alle modalità di effettuazione della relativa richiesta.
2. Certificati rilasciati per l’estero
Com’è noto la norma di legge citata in premessa, al fine di evitare che le Pubbliche amministrazioni richiedano ai privati la produzione di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni, garantendo il ricorso a pieno regime allo strumento dell’autocertificazione o acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie ai procedimenti, ha previsto che su ogni certificato sia apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011 e non essendo il D.P.R. n. 445 del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto di produrre a un’Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano.
Pertanto, ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o a un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, la citata dicitura prevista dall’art.40, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 viene sostituita dalla seguente “Ai sensi dell’art.40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.
Alla luce delle disposizioni di cui sopra, devono essere risolti anche i casi in cui le istituzioni estere con le quali le Sedi abbiano in trattazione domande di pensione e/o richieste di estratto contributivo, richiedano, per l’attribuzione di particolari benefici previsti dalle proprie legislazioni nazionali (ad esempio gli incrementi di pensione cd. majoration enfants o bonification enfants riconosciuti, alle condizioni di cui al messaggio n. 3046 del 4 febbraio 2004, dalla legislazione francese) o per la definizione delle richieste, specifiche certificazioni rilasciate da altre Amministrazioni italiane (ad esempio stato di famiglia o estratto dell’atto di nascita di competenza dei Comuni).
In tali casi, le certificazioni rilasciate al privato con la dicitura “Ai sensi dell’art.40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”, potranno essere acquisite dalla Sede esclusivamente per essere trasmesse all’ente estero con i consueti formulari di collegamento.
3. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie
In relazione all’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo n. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del 2000 in merito ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, si rappresenta che la norma citata, in base alla quale le Amministrazioni devono apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, è applicabile solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni, tra le quale non possono essere annoverati gli uffici giudiziari nell’esercizio di attività giurisdizionale .
In merito è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 20 dicembre 2010, n.25800; id. 23 luglio 2010 n. 17358; Sezione V, 15 gennaio 2007, n.703), precisando che le dichiarazioni sostitutive sia di atto di notorietà che di certificazione, esplicano efficacia certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, mentre ne sono completamente prive in sede giurisdizionale, non potendo essere estesa al diritto processuale civile, nel quale resta ferma la regola dell’onere della prova.
4. Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
4.1 Applicazione al DURC delle disposizioni previste in materia di certificazione dall’art. 40 comma 02 del DPR n.445/2000 introdotto dall’art. 15, Legge n.183/2011
Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35, con l’articolo 14, comma 06 bis ha stabilito che “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il Documento Unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”.
Nell’ambito citato, dunque, il D.U.R.C. non potrà essere consegnato dal privato all’Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio.
Nei rapporti tra privati restano valide le disposizioni dettate dall’articolo n.90 comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, pertanto, in questi specifici casi, il privato potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del DURC che dovrà, a pena di nullità, contenere la seguente dicitura: “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In ordine alla natura del DURC, infatti, il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione nella Circolare n.6/2012 ne ha individuato, in modo chiaro ed univoco, il carattere certificativo in quanto lo stesso ricomprende tutte le caratteristiche previste dall’articolo 1, comma 1, lett. f) del DPR n. 445/2000.
Conformemente alla giurisprudenza del Giudice Amministrativo, la sopra citata circolare qualifica il DURC “una dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un Pubblico Ufficiale ed avente carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 cod. civ., facente pertanto prova fino a querela di falso”.
Ulteriore riconferma della natura certificativa attribuita al DURC viene infine riconosciuta dall’articolo n.6 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 che al comma 1 stabilisce che “per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.
Preso atto di quanto precede, deve concludersi che al DURC debbano essere applicati integralmente i principi dettati dal D.P.R. n.445 del 2000; analogamente le stesse considerazioni devono essere estese anche al certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo iscritte alla gestione ex ENPALS, nonché alle attestazioni di regolarità contributiva in generale.
Da quanto sopra descritto consegue che quanto prescritto nella Circolare n. 47/2012 al quarto capoverso del paragrafo 4 viene integralmente sostituito con le indicazioni che precedono.
Oltre a ciò si evidenzia che l’articolo 44 bis del medesimo D.P.R. -introdotto dall’art. 15 comma 1 legge 183/2011- ha stabilito che: “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.
In conclusione, il legislatore con la riforma normativa in ordine alla semplificazione e decertificazione amministrativa, ha voluto considerare la peculiarità della disciplina relativa al DURC ed ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d’ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di Settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest’ultimo caso l’Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
4.2 Acquisizione d’ufficio nella materia dei lavori pubblici
In materia di lavori pubblici, l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva così come espressamente previsto dall’art. n.6 comma 3 del DPR n.207/2010, deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il DURC.
Preme rammentare inoltre che, secondo quanto chiarito dalla nota congiunta INPS/INAIL del 26 gennaio 2012, le imprese interessate possono verificare l’inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante una funzione di consultazione disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it
4.3 Modalità di effettuazione della richiesta del D.U.R.C.
Il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione con la sopra citata Circolare n.6/2012 ha ribadito la necessità di utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, il servizio on line disponibile nell’applicativo sportello unico previdenziale.
Nella stessa circolare ha formulato l’invito agli Istituti Previdenziali ad utilizzare in fase di output lo strumento della PEC (indicazione peraltro già resa operativa dall’INPS con messaggio Hermes n.7255 del 27 aprile 2012), in quanto l’utilizzo di tale modalità determina indubbi risparmi di risorse economiche ed amministrative oltre ad una riduzione dei tempi di chiusura del procedimento di acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Si sottolinea, da ultimo, che nei casi in cui il DURC debba essere rilasciato d’ufficio, sullo stesso deve obbligatoriamente apposta la dicitura: “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.
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Il Direttore Generale |
L'art. 15 L. 183/2011[fn]Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265
Art. 15.
(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“»;
b) all’articolo 41, il comma 2 è abrogato;
c) all’articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l’articolo 44 è aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d’ufficio di informazioni) – 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e) l’articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli). – 1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amminisrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione»;
f) all’articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;
2) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)».
2. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;
b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.
24-quater. L’amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».[/fn] ha vietato il rilascio di dichiarazioni sostitutive con firma autenticata, quando sono da produrre alla p.a.
Questo ha comportato in molti uffici il rifiuto di rilasciare all'utente dichiarazioni sostitutive da produrre in giudizio, confondendosi onere della prova e sede giudiziaria, con procedimento amministrativo e p. a.
E' intervenuta la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica numero 5 del 23 maggio 2012, che non ha affatto risolto il problema, affermando anzi che tali dichiarazioni non potrebbero essere prodotte in giudizio.
A ruota l'Inps con la cicolare in esame.
Alla fine, quindi, non rimane che appellarsi al buon senso dei singoli funzionari dell'anagrafe per farsi rilasciare dich. sost. con firma autenticata, da produrre in giudizio (per attestare il non ricovero, o i redditi recenti non ancora certificabili dall'Agenzia delle Entrate).
Marco Aquilani - 22.8.2012