Tar Toscana: non più di 22 alunni nella classe iniziale di una scuola, se uno degli alunni è disabile.

Classe di una scuola

Il Tar della Toscana richiama gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 81/2009.

L'art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 81/2009 stabilisce che “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilita' sono costituite, di norma, con non piu' di 20 alunni, purche' sia esplicitata e motivata la necessita' di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche' il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

L'art. 4 del citato D.P.R. consente una limitata deroga: "Al fine di dare stabilita' alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, e' consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento".

Marco Aquilani, 25.10.2016

Il testo dell'atto

Tar Toscana, Sentenza 19 settembre 2016, n. 1367

Tar Toscana, Sentenza 19 settembre 2016, n. 1367

Scuola - classi iniziali - presenza di alunno disabile - massimo numero di alunni consentito - 22 alunni. (Sintesi non ufficiale)

L’art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 81/2009 stabilisce che “le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, salva deroga, in misura non superiore al 10 per cento, ai sensi dell’art. 4 co. 1 dello stesso D.P.R. n. 81/2009. (Massima non ufficiale)

Pubblicato il 19/09/2016

N. 01367/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2016, proposto da: 
-OMISSIS-, quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Tavernese, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40; 

contro

Istituto Istruzione Superiore "-OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4; 

per l'annullamento

I. dei provvedimenti allegati alla nota di data 27.11.2015 n. prot. 10951/e21, mediante i quali è stato determinato l’organico di diritto e successivamente l’organico di fatto dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-”, nella parte in cui istituiscono n. 1 classe I CLL del Liceo Linguistico frequentata dall’alunno -OMISSIS-, comprendente n. 31 studenti, dei quali n. 2 studenti con -OMISSIS-;
II. di ogni altro atto e/o provvedimento, anteriore o successivo, agli stessi connesso, preordinato e/o presupposto, anche se non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente in qualità di genitore dell’alunno -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Istruzione Superiore "-OMISSIS-, del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente signora -OMISSIS-è madre del minore -OMISSIS-, frequentante la classe I del Liceo Linguistico presso l’Istituto Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-con diagnosi di gravità attestata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 co. 3 della legge n. 104/1992.
Ella agisce, nell’esercizio della propria potestà genitoriale, per l’annullamento degli atti con cui, determinato l’organico di diritto e quindi l’organico di fatto, il predetto istituto scolastico ha composto la classe frequentata dal minore -OMISSIS- assegnando ad essa il numero complessivo di trentuno alunni, due dei quali affetti da-OMISSIS-.
1.1. Con ordinanza cautelare del 24 febbraio 2016, il collegio ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
1.2. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza dell’8 giugno 2016.
2. Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5 e 16 del D.P.R. n. 81/2009 – Eccesso di potere – Manifesta ingiustizia”, la ricorrente deduce che la composizione della classe frequentata da suo figlio sarebbe illegittima perché contrastante con le disposizioni normative in virtù delle quali le classi iniziali degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ove accolgano alunni con disabilità, debbono essere costituite di norma da non più di venti alunni, e che comunque onerano l’amministrazione scolastica di illustrare adeguatamente le ragioni della necessità di una tale consistenza numerica.
Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle fonti costituzionali e internazionali vigenti in materia di istruzione dei disabili nonché della legge n. 104/1992”, la signora -OMISSIS- afferma quindi che l’inserimento all’interno di una classe di trentuno alunni, di cui due disabili gravi, violerebbe il diritto costituzionale di suo figlio all’istruzione e all’integrazione scolastica: l’eccessivo affollamento della classe minerebbe, infatti, il corretto svolgimento della didattica curriculare e sarebbe altresì foriero di effetti negativi sull’inclusione scolastica dei minori affetti da grave disabilità.
2.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono fondate.
Il diritto all'educazione e all'istruzione, sancito dall’art. 12 della legge n. 104/1992, costituisce un diritto fondamentale del disabile, che trova superiore riconoscimento nell’art. 38 co. 4 Cost. e, sul piano degli obblighi internazionali dello Stato, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge n. 18/2009.
L’esistenza di margini di discrezionalità del legislatore, nell’individuare le misure occorrenti per dare attuazione ai diritti delle persone disabili, non può essere negata. È stato tuttavia autorevolmente chiarito come detto potere discrezionale incontri, comunque, il limite del “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (così Corte Cost. 26 febbraio 2010, n. 80). E la qualificazione del diritto all’istruzione quale diritto fondamentale del disabile rappresenta un approdo da tempo condiviso in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale riconosce come l’obiettivo primario resti quello della massima tutela possibile degli interessati all’istruzione e all’integrazione nella classe e nel gruppo scolastico: un diritto che assume natura individuale, ma anche sociale, dal momento che l'istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1286; id., 1 dicembre 2015, n. 5428).
Tanto chiarito sul carattere fondamentale delle posizioni soggettive coinvolte, l’art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 81/2009 stabilisce che “2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché' sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.
Come già osservato in fase cautelare, il figlio della ricorrente, disabile, è stato inserito in una prima classe di liceo composta da trentuno alunni, per di più con la presenza di altro alunno disabile, senza che l’amministrazione scolastica abbia in alcun modo documentato l’esistenza delle condizioni per la deroga al contingente numerico indicato dalla norma appena richiamata. E il rilievo è sufficiente per condurre all’accoglimento del ricorso, anche a voler fare applicazione dell’aumento del decimo previsto dall’art. 4 co. 1 dello stesso D.P.R. n. 81/2009 (“1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento”).
Non è noto se e quali iniziative siano state assunte dalle amministrazioni resistenti a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare proposta in corso di causa dalla ricorrente. Merita peraltro in questa sede ribadire che gli effetti conformativi prodotti dall’accoglimento del ricorso sono inevitabilmente destinati a riflettersi sul prosieguo del percorso scolastico del minore disabile, al quale l’istituto scolastico “-OMISSIS-” dovrà garantire la frequentazione di una classe composta nel rispetto dei contingenti numerici normativamente stabiliti.
3. In forza di quanto precede, gli atti e provvedimenti impugnati debbono essere annullati, per gli effetti che si sono appena descritti.
3.1. Le spese di lite, comprensive di quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.
Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8, D.Lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di presone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi,    Presidente
Bernardo Massari,    Consigliere
Pierpaolo Grauso,    Consigliere, Estensore
         
  L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grauso        Armando Pozzi
         
IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.