Revisioni Inps e invalidi ultrasessantacinquenni
Verifica della permanenza del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza e la pensione di inabilità, nei confronti di invalidi con più di 65 anni di età
Come è noto, l’art. 20, 2° comma, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 102/2009, assegna all'INPS la funzione di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.
Inoltre, il medesimo comma 2, a seguito della modifica introdotta dall’art.2, comma 159, della L. 191/2009, e dall’articolo 10, comma 4, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, dispone che “per il triennio 2010/2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile”.
Si constata, per esperienza diretta, che qualche volta, in tale opera sistematica di verifica, attualmente in corso in ogni provincia d'Italia, vengano chiamati a verifica anche soggetti ultrasessantacinquenni, percettori di assegno sociale in virtù di conversione, al 65° anno di età, di prestazione di invalidità civie ex art. 19 L. 118/1971.
In realtà, la convocazione di questi soggetti dovrebbe essere esclusa, e comunque non dovrebbe comportare alcun effetto sull'erogazione dell'assegno sociale che derivi da precedente prestazione economica di invalidità civile.
Ciò lo si desume:
- dalla Circolare INPS n. 76/2010, che testualmente prevede che "I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381";
- dal Messaggio Inps n. 20930/2006, il quale testualmente prevede che
“…il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte dell’assistito segna una linea di “confine”. Il raggiungimento dell’età “cristallizza” la situazione in essere a quel momento: gli assicurati cessano di essere titolari delle prestazioni di invalidità civile degli art. 12 e 13 L. 118/71 e per il futuro fruiscono dell’assegno sociale senza che da parte dell’INPS si possa “rimettere in discussione” la permanenza del requisito sanitario anche per il periodo successivo a tale data.
Per quanto concerne la questione segnalata dalle Sedi in ordine alla verifica della permanenza dei requisiti sanitari al compimento dell’età……… subentrano i riferimenti alla legislazione relativa all’assegno sociale che non prevede gli istituti delle visite di rivedibilità programmate e delle verifiche-revisioni sanitarie.
…Tali accertamenti sanitari su persone ultra 65 enni mantengono rilevanza ai fini della verifica del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento oppure alle prestazioni di carattere socio sanitario non economiche".
Marco Aquilani, 30.11.2011