In risposta ad una richiesta di interpello del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche i disabili assunti al di fuori delle liste di collocamento obbligatorio possono essere presi in considerazione nel calcolo della quota di riserva (nota Min. Lav. 12.9.2008, n. 40)

Il sito della Unione Consulenti ha pubblicato la risposta fornita dal Ministero del Lavoro ad una richiesta di interpello proveniente dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, concernente:

- la possibilità di tenere conto nel calcolo della quota di riserva dei lavoratori disabili assunti al di fuori delle liste del collocamento obbligatorio
- la conseguente possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio eventualmente già avviate dai Servizi competenti.

Il Ministero del Lavoro si è riportato al parere già espresso con la circ. 66/2001.
In quella occasione il Ministero aveva espresso la "possibilità di computare nella quota di riserva anche i lavoratori disabili assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità civile non inferiore al 60% o un'invalidità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale superiore al 33% e l'inabilità a svolgere le mansioni precedentemente assegnate" (si noti che la percentuale di invalidità civile richiesta, in tale fattispecie, non sarebbe quindi quella del 46% ).

In aggiunta a ciò, nella Nota 40 del 12 settembre 2008, il Ministero del Lavoro ha anche chiarito che la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori assunti al di fuori del sistema del collocamento obbligatorio non è subordinata alla preventiva iscrizione nelle liste del collocamento dei disabili né alla stipula di una convenzione con i servizi provinciali competenti, ma deve essere solo comunicata ai servizi di collocamento.

Pertanto, "qualora siano già in corso delle procedure di avviamento obbligatorio da parte dei Servizi competenti, queste saranno sospese in attesa dell'esito dell'accertamento sanitario."

La scopertura della quota di riserva creatasi tra la richiesta della verifica dell'invalidità e l'accertamento sanitario non è imputabile al datore di lavoro, salvo che il lavoratore non risulti invalido oppure risulti in possesso di un grado di invalidità notevolmente e prevedibilmente inferiore a quella legale.

Marco Aquilani, 26.09.2008

Il testo dell'atto

Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 40 del 12 settembre 2008

Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 40 del 12 settembre 2008

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - assunzione diretta di lavoratori disabili ai sensi della L. n. 68/1999 - possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Nota 12 settembre 2008 n. 40

Oggetto:
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - assunzione diretta di lavoratori disabili ai sensi della L. n. 68/1999 - possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della scrivente Direzione in merito alla computabilità dei lavoratori disabili assunti al di fuori delle liste del collocamento obbligatorio ed alla conseguente possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio eventualmente già avviate da parte dei Servizi competenti, anche in mancanza di una convenzione ai sensi dell'art. 11 della L. n. 68/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si conferma l'orientamento già espresso con la circ. n. 66/2001, in merito alla possibilità di computare nella quota di riserva anche i lavoratori disabili assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità civile non inferiore al 60% o un'invalidità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale superiore al 33% e l'inabilità a svolgere le mansioni precedentemente assegnate (v. risposta ad interpello n. 31/2008).

Si precisa che la computabilità dei lavoratori in possesso della certificazione attestante tale grado di invalidità non è subordinata alla preventiva iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili, né alla stipula di una convenzione con i Servizi competenti, ma deve essere semplicemente comunicata ai Servizi competenti.

Si precisa, inoltre, che qualora il dipendente abbia ottenuto la necessaria certificazione in costanza di rapporto di lavoro, non può considerarsi imputabile al datore di lavoro la scopertura venutasi a determinare nel lasso di tempo intercorso fra la richiesta di verifica dello stato invalidante ed il successivo accertamento sanitario.

Di conseguenza, qualora siano già in corso delle procedure di avviamento obbligatorio da parte dei Servizi competenti, queste saranno sospese in attesa dell'esito dell'accertamento sanitario. Detta sospensione, evidentemente, sarà solo parziale se il numero dei lavoratori per i quali venga richiesta la visita di controllo risulti inferiore a quello degli avviamenti in corso.

In caso di accertamento negativo circa la sussistenza del grado di invalidità utile ai fini del computo del lavoratore nella quota di riserva, tuttavia, anche al fine di evitare possibili manovre dilatorie, potrà valutarsi l'imputabilità al datore di lavoro della scopertura venutasi a determinare nel lasso di tempo intercorso fra la sospensione delle procedure di avviamento e l'accertamento medico. Ciò, in particolare, quando non sia stata effettivamente riscontrata alcuna invalidità ovvero sia stata riscontrata una percentuale di invalidità notevolmente e quindi prevedibilmente inferiore alla soglia utile ai fini del collocamento obbligatorio.

In simili ipotesi, i Servizi competenti ne daranno notizia alla Direzione provinciale del lavoro, per le valutazioni di competenza sull'eventuale imputabilità al datore di lavoro dell'infruttuosa sospensione delle procedure di avviamento e sull'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

Resta salva, evidentemente, la possibilità di concordare con i Servizi competenti una dilazione dell'obbligo, nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. n. 68/1999.

Fonte

Fonti:

sito della Unione Consulenti

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