Il Ministero titolare della funzione di verifica, reputa opportuno che le verifiche dell'invalidità civile non si effettuino prima che siano decorsi cinque anni dalla sentenza o dal riconosicimento in via amministrativa (nota M.E.F. 4.12.2002, n. 233830)

Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 233830 del 4 dicembre 2002

Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 233830 del 4 dicembre 2002

Accertamenti di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per usufruire delle provvidenze economiche d'invalidità civile.
1) termine per l'effettuazione di visite di verifica a seguito di visita diretta o di sentenza.
2) termine di revisione in sede di verifica.
3) verifica di soggetti ultraottantenni.
4) nuovo modello di verbale.

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi del Tesoro
Direzione centrale degli uffici locali
e dei servizi del tesoro

Ufficio X

Roma 04/12/2002
  Ai Direttori provinciali
dei Servizi Vari
Prot. n° 233830 Ai Presidenti
delle Commissioni mediche
di verifica
  LORO SEDI
  Ai Direttori degli Uffici
  Al Presidente della Commissione medica
superiore e d'invalidità civile
  Al Presidente del Comitato per
l'omologazione e l'uniformità dei
giudizi medico legali
  SEDE

 

OGGETTO: accertamenti di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per usufruire delle provvidenze economiche d'invalidità civile.
 1) termine per l'effettuazione delle visite di verifica a seguito di visita diretta o di sentenza.
 2) termine di revisione in sede di verifica.
 3) verifica di soggetti ultraottantenni.
 4) nuovo modello di verbale

1. La circolare n. 29 del 17.12.1996, al punto 2.f, disponeva l'esclusione degli accertamenti di verifica degli invalidi già sottoposti a visita diretta da parte delle Commissioni mediche di verifica a decorrere dal 20.6.1996, data di pubblicazione del decreto-legge n. 323/96, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425/96.
A modifica di quanto previsto, si reputa opportuno che fra l'effettuazione delle visite dirette ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 295/90 e la programmazione delle verirfiche della permanenza dei requisiti sanitari per usufruire dei benefici economici, nei confronti degli stessi invalidi, intercorra un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.
Si ritiene che un termine analogo debba sussistere, in caso di beneficio concesso a seguito sentenza passata in giudicato, tra la data di emissione della sentenza stessa e la predisposizione della visita.
Quanto sopra al fine di rendere possibile la constatazione dell'evenutale processo evolutivo delle infermità che, in medicina legale, si ritiene possa essere adeguatamente effettuata dopo un intervallo di tempo di cinque anni.

2. Si è evidenziato che, in sede di visita di verifica, i medici incaricati confermano la sussistenza dei requisiti sanitari con riserva di revisione dopo un determinato periodo.
Si rammenta, al riguardo, che la vigente normativa in materia di verifiche d'invalidità civile non contempla la possibilità di indicare un termine di rivedibilità alla scadenza del quale l'invalido dovrà essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario; tuttavia qualora i medici verificatori, pur confermando la condizione invalidante all'epoca riconosciuta, ritengano fondamentale che le patologie riscontrate nell'ambito della visita siano suscettibili di miglioramento conseguente ad eventuali interventi, cure ecc., potranno prevedere l'effettuazione di un successivo accertamento, non prima, però, che sia trascorso almeno un biennio dalla data della visita.
La Commissione medica di verifica avrà cura di comunicare quanto sopra agli Uffici di questa Direzione centrale competenti per territorio, trasmettendo anche il relativo verbale contenente la conferma dei requisiti sanitari e provvederà, dopo la scadenza del termine stabilito, ad inserire il nominativo dell'invalido nella programmazione delle visite.

3. E' stato rilevato che sussistono due casi di invalidità ultraottantenni inclusi nella programmazione annuale delle verifiche: trattasi in primo luogo di soggetti che non avevano presentato l'autocertificazione di cui alla legge n. 425/96 attestante le proprie condizioni di salute, oppure che sono diventati tali nelle more del procedimento, avviato tardivamente per i motivi più diversi (difficoltà a reperire i fascicoli, assenti ingiustificati alla prima convocazione, irreperibilità acc.).
Tenuto conto che, al fine di evitare disagi alle categorie più deboli della popolazione, questa Amministrazione provvede ad escludere dal sorteggio degli invalidi da sottoporre a visita coloro che hanno superato il settantottesimo anno di età, si ritiene opportuno che nei confronti dei soggetti ultraottantenni da sottoporre ad accertamento per le ragioni sopra specificate, sia disposta direttamente la visita domiciliare e che, inoltre, siano esclusi dalla programmazione delle verifiche gli invalidi che hanno raggiunto il novantesimo anno di età, previa comunicazione agli Uffici XI e XII di questa Direzione centrale, tranne che non sussistano particolari motivazioni (es. segnalazioni di Enti o autorità comunque competenti).

4. Si allega il modello del verbale per l'accertamento dello stato invalidante nei procedimenti di verifica, che sostituisce quello in precedenza utilizzato.
In particolare si fa rilevare che detto modello contiene l'avvertenza relativa all'indicazione della percentuale dìinvalidità nei confronti dei soggetti minori di anni diciotto, ai fini dell'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato.

  Il Direttore Generale
Dott. Arturo Carmenini