Messaggio Inps numero 3441 del 10 febbraio 2011
valore documentale delle stampe delle domande di accertamento delle invalidità civili e dei certificati medici provenienti dall'ambiente INVCIV2010.
DIREZIONE GENERALE
Roma, 10-02-2011
Messaggio n. 3441
OGGETTO: valore documentale delle stampe delle domande di accertamento delle invalidità civili e dei certificati medici provenienti dall'ambiente INVCIV2010.
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI DELL AGENZIE
Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011 “modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, ha dettato disposizioni in materia di copie cartacee dei documenti informatici, nell’ottica del processo in corso di dematerializzazione dei documenti nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Tenuto conto che in materia d invalidità civile le attuali disposizioni dettate con circolare INPS n. 131 del 2009, al punto 3.1, prevedono quanto segue: “Il medico provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita...”, si rende necessario integrare le disposizioni in discorso, alla luce del citato intervento legislativo.
Pertanto, il cittadino, all’atto della visita presso la Commissione medica ASL, potrà esibire anche copia della domanda e del certificato medico abbinato alla stessa, stampati dalla procedura INVCIV2010, privi delle sottoscrizioni autografe rispettivamente propria e del medico certificatore.
Le Direzioni in indirizzo sono invitate a divulgare tale disposizione presso le Commissioni mediche operanti presso le ASL .
Si riportano di seguito le disposizioni legislative già emanate in materia di dematerializzazione dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni.
L’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 1993 dispone quanto segue: “Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Inoltre, l’art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, ha modificato l’articolo 2712 del codice civile equiparando, ai fini probatori, le riproduzioni informatiche di fatti e di cose, tra l’altro, a quelle fotografiche o cinematografiche dei medesimi.
Per completezza, è il caso di rilevare che la Corte di Cassazione ha in proposito ritenuto, con orientamento costante, che nel documento informatico non sottoscritto, ma di cui sia certa la provenienza (come avviene nella procedura INPS attraverso l’abbinamento di un certificato medico al Sanitario che l’ha prodotto), le riproduzioni informatiche dei fatti e delle dichiarazioni formano piena prova dei fatti e delle dichiarazioni medesime.
Il Direttore Generale
Nori
Con questo messaggio, l'Inps rende noto che alla visita per l'invalidità civile, dinanzi alla Commissione medica Asl, è possibile esibire copia della domanda e dell'abbinato certificato medico, ancorchè priva delle sottoscrizioni autografe (rispettivamente del cittadino istante, e del medico certificatore).