La Direzione Generale del Ministero del Lavoro, interpellata sulla questione, nega che i permessi lavorativi ex art. 33 L. 104/1992 possano essere concessi ai tutori o amministratori di sostegno di persone handicappate gravi (interpello Min. Lav. 15.5.2009, n. 41)

La legge n. 104 del 1992 , prevede all'art. 33 il diritto ai permessi lavorativi retribuiti (tre giorni al mese, frazionabili in ore), espressamente per i parenti dell'handicappato, che prestino a quest'ultimo assistenza continua.
All'ultimo comma dell'art. 33, però, si estende tale diritto anche "agli affidatari di persone handicappate in persone di gravità".
Questo è il testo letterale, che per la sua genericità, purtroppo, può dare adito ad interpretazioni differenti.

Nel caso di specie, il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello[fn]Il diritto di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dal D.L. n. 262/2006) consiste nella facoltà da parte di organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali, di inoltrare alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro.

Pertanto, non possono essere istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.

Gli interpelli rivolti al Ministero del Lavoro sono pubblicati in una apposita sezione del sito del Ministero.[/fn], ritiene che l'interpretazione debba essere restrittiva, dovendosi intendersi per "affidatari" i soli "genitori affidatari".

Pertanto, ad avviso del Ministero,  i tutori o amministratori di sostegno dela persona handicappata, non possono, solo in ragione della loro funzione, beneficiare dei permessi lavorativi.

Marco Aquilani, 27.08.2009

Il testo dell'atto

Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 41 del 15 maggio 2009

Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 41 del 15 maggio 2009

art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – tutori o amministratori di sostegno – fruizione dei permessi lavorativi ex art. 33 della L. n. 104/1992.

INTERPELLO N. 41/2009

  Roma, 15 maggio 2009
Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
 
  Alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
via Po, 2
00198 Roma
Prot. 25/I/0007171  

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – tutori o amministratori di sostegno – fruizione dei permessi lavorativi ex art. 33 della L. n. 104/1992.

La CISL ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 7, della L. n. 104/1992 secondo il quale le disposizioni che disciplinano la concessione dei permessi per assistenza ai disabili gravi “si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”.
Più in particolare si chiede della possibilità, da parte di “tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità, prive di genitori o parenti prossimi, i quali dimostrino di assistere con continuità ed in via esclusiva la persona con disabilità anche per gli aspetti esistenziali e della vita quotidiana”, di poter godere dei permessi attribuiti dalla citata normativa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’individuazione dei soggetti destinatari dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 o di benefici del tutto analoghi – ad es. congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 – non può prescindere dallo stretto dettato normativo. È lo stesso Legislatore ad aver operato una scelta circa l’individuazione di chi può godere dei permessi legati alla assistenza del disabile; scelta che, da parte di questa Amministrazione e degli Istituti previdenziali, non è mai stata ampliata soggettivamente ma, eventualmente, declinata sulla base delle condizioni (ad es., da ultimo, “sistematicità ed adeguatezza” dell’assistenza) che consentono il godimento dei benefici. Ciò è peraltro avvalorato dal fatto che un ampliamento in senso soggettivo della platea dei destinatari della normativa in questione si è avuta esclusivamente sulla base di pronunce della Corte Costituzionale (v. ad es. sent. n. 158/2007).
Ne consegue che la l’individuazione, fra i possibili beneficiari dei permessi, degli “affidatari di persone handicappate in situazione di gravità” va dunque interpretata in materia restrittiva, circoscrivendola a quella categoria di soggetti che, peraltro, è destinataria anche di altri benefici disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, ossia ai “genitori affidatari”.
In relazione a quanto sopra si ritiene pertanto di dover escludere ogni indicazione volta ad ampliare il novero dei soggetti che possono fruire dei permessi per assistenza dei disabili gravi, ai sensi dell’art. 33 della L. n. 104/1992, escludendo pertanto da tali benefici i “tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità”.

  IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)