C'è anche il tema della disabilità/invalidità tra le Faq in materia di ISEE 2015 sul sito Inps.it, di recente aggiornate.

Inps

Nel sito Inps.it, nel portale ISEE, sono state pubblicate domande e risposte aggiornate alle domande più frequenti

Alcune riguardano l'invalidità/disabilità e sono raccolte nell'estratto del documento qui riprodotto.

Si segnala, in particolare, che in materia di rimborsi, in ossequio alle tre sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841, 842 del 2016 (che hanno affermato l'esclusione dal reddito complessivo ISEE dei trattamenti assistenziali,  previdenziali  e indennitari per la disabilità), non debbano essere indicati nel modello ISEE "a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale)".

Marco Aquilani, 20.10.2016

Inps.it: aggiornamento FAQ ISEE

Inps.it: aggiornamento FAQ ISEE

Estratto dal documento Inps.
Pdf link al documento integrale 

"I.S.E.E.
Indicatore della Situazione Economica Equivalente

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Valide a decorrere dal 29 maggio 2016" 

 


Quadro A Nucleo familiare    

A_14    
12/03/2015
(aggiornato il 26/01/2016)    

- Nel caso venga barrata la casella “assenza di redditi/trattamenti/patrimonio del minore”: il solo quadro FC1 sezione I si compila sempre o solo se si deve compilare il quadro FC7 (soggetto disabile/non autosufficiente)?    

- Il Modulo FC1 va compilato obbligatoriamente per ogni singolo componente del nucleo, tranne che nei casi di minorenni che non hanno redditi, trattamenti e patrimonio (istruzioni parte 2 –DSU mini).


Quadro FC4 redditi e trattamenti da dichiarare ai fine ISEE    

FC4_2    
05/02/2015
(aggiornato il 29/05/2016)    

- Quadro FC4, confermate che come previsto dalle istruzioni le prestazioni di seguito elencate non devono essere inserite nel quadro FC4?

  • Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • Voucher per servizi all’infanzia;
  • Assegni di cura;
  • Bonus gas e elettrico;
  • Altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi del disabile.    

- Non vanno indicati, a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale).
Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi.Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.”

FC4_3    
05/02/2015
(aggiornato il 29/05/2016)    

- La pensione di guerra deve essere inserita?    

- Alla  luce  della  nuova  disciplina  ISEE  recata dalla  Legge  n.  42/2014,  ex  art.  2-sexies, i trattamenti pensionistici di guerra “diretti” sono esclusi dalla nozione di “reddito disponibile” di cui all’art. 5 del DL 201/2011, come  convertito  ex  lege  214/2011 in  quanto connessi alla condizione di disabilità. Pertanto, non vanno indicati in DSU.
D’altra  parte, i  trattamenti pensionistici di guerra “indiretti” (ossia concessi ai familiari nel caso il danneggiato non abbia mai usufruito in vita di alcun beneficio) e di reversibilità (ossia  concessa  ai  familiari  alla morte  del  danneggiato che aveva fruito in vita di una forma pensionistica di guerra), non  riferendosi alla condizione di disabilità ma al rapporto di  parentela con il danneggiato, vanno indicati in DSU.

FC4_9    
11/03/2015
(aggiornato al 26/01/2016 e il 29/05/2016)    

- Il contributo Home Care Premium deve essere inserito nella DSU? Se sì dove?    

- Non viene inserito automaticamente dall’INPS perché a seguito dell’approvazione dell’articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. con la legge n. 89 del 2016, sono esclusi dal computo dell’ISEE i trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità.

FC4_12    
11/03/2015
(aggiornato al 26/01/2016 e il 29/05/2016)    

- L’assegno di cura va inserito nell’ISEE (non erogato da INPS) ?    

- L’assegno di cura erogato in relazione all’invalidità non deve essere autocertificato dal dichiarante a seguito dell’approvazione dell’articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. con la legge n. 89 del 2016, che ha escluso dal computo dell’ISEE i trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità.

FC4_18    
26/01/2016
(aggiornato al  29/05/2016)    

- Si chiede se i contributi per spese per collaboratori devono essere indicati anche se rendicontati.    

- Tali contributi,se erogati in relazione alla disabilità, in nessun caso devono essere autocertificati dal dichiarante, nel quadro FC4,a seguito dell’approvazione dell’articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. con la legge n. 89 del 2016, che ha escluso dal computo dell’ISEE i trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità.

FC4_20    
06/09/2016    

- Per un soggetto che percepisce una rendita di invalidità permanente INAIL e HA un grado di disabilità rientrante tra quelli previsti dal DPCM 159/2013 come deve essere trattato tale reddito ai fini della compilazione della DSU?    

- Non si dichiara la rendita e si barra una della casella relative al grado di disabilità (media, grave, non autosufficienza) in modo che venga applicata la maggiorazione dello 0,50 al parametro della scala di equivalenza.

FC4_21    
06/09/2016    

- Per un soggetto che percepisce una rendita di invalidità permanente INAIL e NON HA un grado di disabilità rientrante tra quelli previsti dal DPCM 159/2013 come deve essere trattato tale reddito ai fini della compilazione della DSU?    

- NON si dichiara la rendita e NON si barra una delle casella relative al grado di disabilità (media, grave,non autosufficienza) in modo che NON venga applicata la maggiorazione dello 0,50 al parametro della scala di equivalenza.

FC4_22    
06/09/2016    

- Per un soggetto che percepisce una rendita da invalidità permanente INAIL in qualità di erede a titolo di reversibilità come deve essere trattato tale reddito ai fini della compilazione della DSU?  

Si dichiara la rendita in quanto non è percepita in funzione della propria condizione di disabilità.

FC4_24    
11/03/2015
(aggiornato il 29/05/2016)    

- I   dichiaranti   Isee   residenti   in   Valle d’Aosta hanno l’invalidità (indennità di accompagnamento) erogata direttamente    dalla    Regione,    sono equiparati  agli  altri  percettori  e  quindi l’indennità viene rilevata direttamente dall’INPS?    

- Le somme erogate in relazione a tale invalidità non devono essere autocertificate dal dichiarante a seguito dell’approvazione dell’articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. con la legge n. 89 del 2016, che ha escluso dal computo dell’ISEE i trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità.


Quadro FC7
Disabilità e non autosufficienza    

FC7_1    
12/03/2015    

- Le donazioni e la componente aggiuntiva rilevano solo per l’accesso al beneficio (richiesta di ricovero presso struttura), se sono già ricoverato i miei figli non entrano nel calcolo dell’ISEE socio sanitaria come componente aggiuntiva, vero?    

- Il modulo MB3 quadro E va compilato ogni qual volta si richieda un ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuo.  Si conferma che il quadro E va compilato a prescindere dall’effettivo ricovero del beneficiario, ovvero viene compilato ogni qualvolta il beneficiario deve richiedere la prestazione socio sanitario residenziale RSA. La data di ricovero, dato obbligatorio, che a questo punto può essere antecedente o successiva alla data di presentazione della DSU serve solo per la verifica sulle donazioni.

FC7_2    
15/05/2015    

- Un invalido con invalidità inferiore a quella “media” prevista dal decreto 159/2013 può ottenere l’ISEE con nucleo ristrettoo quello relativo a prestazioni socioresidenziali?    

- No, per le prestazioni che prevedono tali indicatori si deve utilizzare l’ISEE ordinario o l’ISEE corrente.

FC7_3    
19/09/2016    

- Rientrano nella categoria dei disabili gravi ai  fini  ISEE  i  sordi  pre-linguali  di  cui  alle leggi 381/1970 e 508/1988?    

- Sì, perché implicitamente richiamate  dall'art  50 della  legge 342/2000 che evoca gli allora "sordomuti".


Quadro FC8    

FC8_12    
12/03/2015    

- Il D.P.C.M. 159/2013 all’art. 4, fra l’altro, prevede la deduzione dal reddito.........c) fino ad un massimo di 5.000€, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;Stante il fatto che questi cittadini non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, se in possesso delle relative ricevute delle spese di cui sopra, possono sottrarre tali le spese sostenute dai redditi da dichiarare ai fini ISEE (sussidio di mille euro, indennità di accompagnamento ed invalidità civile) anche se non presentano la dichiarazione dei redditi?    

- La deduzione viene rilevata solo se indicate in dichiarazioni dei redditi.


Nucleo Ridotto    

N_4    
12/03/2015    

- In caso di nucleo composto da maggiorenne non coniugato e senza figli, per le prestazioni socio sanitarie può compilare il Modello MB1RID solo se non a carico fiscalmente? Es.: maggiorenne senza reddito che vive da solo ma a carico fiscalmente dei genitori, il Modello MB1RID non può compilarlo da solo ma comunque con i genitori di cui è fiscalmente a   carico?    

- Per la richiesta di prestazioni socio sanitarie da parte di persona disabile o non autosufficiente maggiorenne, in caso si scelga una composizione ristretta del nucleo familiare (Modello MB1rid) l’essere a carico fiscalmente è ininfluente e quindi nel quadro A del MB1rid risulterà solo la sua presenza.

N_5    
10/09/2015    

- Nucleo familiare composto da madre disabile e figlia maggiorenne con propri redditi e quindi non fiscalmente a carico della madre.Per la richiesta dell’indicatore per prestazioni agevolate di natura sociosanitarie non residenziali (nucleo ridotto) si deve inserire anche la figlia?    

- No, il nucleo ridotto è composto dalla sola madre disabile. La figlia se pur convivente non viene inserita nel nucleo ridotto perché non a carico ai fini irpef della madre così come previsto dalle istruzioni alla DSU a pag.19 paragrafo 1.2.1.1.. Diversamente nel caso in cui si volesse altro Indicatore ISEE come ad esempio quello “ordinario” dovrà essere inserita anche la figlia.

N_6    
14/10/2015    

- Siamo genitori di un figlio disabile “non autosufficiente“ maggiorenne e per l'assistenza domiciliare il Comune ci ha chiesto l'ISEE. Abbiamo presentato l'ISEE ridotto con solo nostro figlio ma il Comune ci chiede l'ISEE ordinario con anche i nostri dati è corretto?    

- Per la prestazione relativa all'assistenza domiciliare è corretto presentare l'ISEE ridotto nel caso in cui vostro figlio disabile “non autosufficiente “, sia maggiorenne non coniugato e senza figli.

N_7    
26/01/2016    

- Per la richiesta di un indicatore ISEE per prestazioni sociosanitario residenziale,si chiede conferma se:

  • sia necessario che l’anziano/disabile sia già ricoverato in struttura;
  • sia in possesso del certificato di invalidità civile.    

- Per la richiesta di un indicatore ISEE per prestazioni sociosanitario residenziale è necessario compilare il quadro FC7, trascrivendo gli estremi del certificato di disabilità, e il quadro E. Per quest’ultimo è richiesta solo l’indicazione della data di richiesta del ricovero non la sussistenza del ricovero.

N_8    
06/09/2016    

- Famiglia composta da padre, madre e figlio maggiorenne non a carico fiscale; il padre e figlio sono disabili non autosufficienti, devono presentare entrambi l’ISEE sociosanitario residenziale.  Come possono ottenere l’indicatore richiesto?    

- Il  nucleo  familiare  individuato  con le  modalità  ordinarie  (art.  3  del DPCM  159/2013)  può  presentare la  DSU  per  la  richiesta  dell’ISEE ordinario  e  socio  sanitario.  Con  la presentazione del quadro E, l’INPS rilascerà  anche  l’Indicatore  per prestazioni socio sanitarie residenziali.
E’ facoltà del disabile ottenere gli Indicatori  “socio  sanitario”  e” socio sanitario residenziale” sulla base di un nucleo ridotto individuato dal disabile, dal coniuge,  dai  figli  minorenni  e  da quelli  maggiorenni  a  carico  ai  fini Irpef.
Il disabile, in questo modo, ha la possibilità di scegliere l’Indicatore, anche più vantaggioso, da utilizzare per l’accesso alle prestazioni socio sanitarie e socio sanitarie residenziali.

N_9    
06/09/2016    

- Sono un disabile e vivo da solo, ho elaborato la DSU e ottenuto l’attestazione dell’ISEE ordinario. L’Ente Erogatore mi ha chiesto di presentare l’ISEE ridotto e non quello ordinario è corretto?  

- No. E’ facoltà del solo dichiarante scegliere se utilizzare  l’ISEE determinato con riferimento ad un nucleo in maniera ordinaria o ridotta. Inoltre, in tale fattispecie, il nucleo ordinario e ridotto coincidono.


Varie    

V_10    
12/03/2015    

- In base alle istruzioni ministeriali la DSU MINI non può essere presentata in presenza di disabili/non autosufficienti e in caso di minori i cui genitori non siano coniugati e non conviventi, oltre ai casi di richiesta di prestazioni diritto universitario o di presenza di soggetti esonerati/per sospensione adempimenti tributari. Posto che per alcune situazioni la condizione particolare o la richiesta di prestazione può verificarsi in corso d’anno anche dopo la presentazione della prima DSU.
Esempio 1- il genitore non coniugato con l’altro genitore che sposta altrove la sua residenza.
Esempio 2 - persona che diventa disabile o non autosufficiente.
Esempio 3 –iscrizione all’università.
In questi casi occorre presentare una nuova DSU (integrale) in quanto il modulo MB2 o FC2 componente non sono moduli a sé stanti (è assente il riquadro Sottoscrizione).
In questi casi è possibile presentare una nuova DSU e modificare uno o più dati dichiarati in precedenza che non riguardano i quadri C/D/FC7?    

- Tutte le volte che il titolare della DSU deve modificare un dato presente nella precedente DSU, per modifiche/correzioni/integrazioni, deve presentare una nuova DSU.
Se la situazione rispetto alla prima è mutata e obbliga alla presentazione di una nuova DSU nulla vieta di apportare modifiche dei dati auto dichiarati presenti nella prima.

V_21    
10/09/2015    

- Titolare di assegno ordinario di invalidità il quale subisce una revoca della stessa e di conseguenza risulta essere disoccupato da più di 18 mesi può presentare un’ISEE corrente? Nelle istruzioni si fa sempre riferimento al lavoro dipendente e non ai redditi derivanti da pensione.    

- No, la revoca dell’assegno ordinario non consente di ricorrere all’ISEE corrente non rientrando tra le ipotesi di cui all’art.9 del DPCM 159/2013

V_27    
26/01/2016    

- Da     un     Comune     Il     Centro     Socio Educativo (CSE) è un servizio diurno, sia pubblico che privato, per disabili, la cui fragilità  non  sia  compresa  tra  quelle riconducibili  al  sistema socio  sanitario (v.CDD, CSS, C.D.I.).
Il d.lgs 159/2013 ha introdotto l’ISEE per prestazioni socio-sanitarie.
Nelle  definizioni  (art.1)  chiarisce  che  le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono quelle assicurate nell’ambito di percorsi  assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone  con  disabilità  e  limitazioni dell’autonomia (non ci sono dubbi pertanto che questo ISEE vada richiesto quando  si parla di CDD ovvero di CSS),ovvero interventi in favore di tali soggetti (con ciò si vogliono ricomprendere anche i CSE?).
La circolare dell’INPS 171/2014 però al punto 6 precisa: “L’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto (previsto per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria) può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie.  Per  la  richiesta  di  altre prestazioni, pur in presenza di persone con  disabilità, deve comunque essere utilizzato  l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard (e quindi  per  prestazioni  agevolate  ai  fini dell’inserimento in CSE va  richiesto l’ISEE ordinario?
Anche  la  DGR  3210/2015  della  regione Lombardia  ribadisce  questa  distinzione (v. p. A.1 e p.A.2) e stabilisce che per le prestazioni  agevolate per la frequenza di Servizi sociali diurni (CSE) è prevista la produzione dell’ISEE ordinario e per le prestazioni agevolate per  la  frequenza  di  unità  d’offerta sociosanitarie   (RSA,   RSD,   CSS,   CDD, CDI)  è prevista la produzione dell’ISEE sociosanitario.
In sintesi, quale ISEE richiedere per concedere prestazioni agevolate (integrazione rette) in ordine alla frequenza di un C.S.E.?    

- Premesso che la normativa in materia di ISEE ex DPCM 159/2013 va a definire l’ambito di applicazione del normativa recata dal DPCM 14/02/2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”) restringendolo, ai fini ISEE, alle sole prestazioni rivolte alle persone con disabilità, si evidenzia che le definizioni di prestazioni socio-sanitarie recate dalle due discipline in parola non sono esattamente coincidenti.
Nella definizione di “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” il DPCM 159/2013 fa rientrare anche il concetto di “altri interventi” rivolti a persone con disabilità: in effetti tale definizione è così ampia da ricomprendere sia le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che quelle sociali a rilevanza sanitaria, laddove entrambe siano riferite a persone con disabilità.
Nel tentativo di semplificare l’applicazione concreta delle due discipline, la normativa regionale recata dalla DGR 3230 del 6/03/2015 ha indicato espressamente per ogni tipo di servizio sociosanitario quale Attestazione ISEE presentare. La normativa regionale citata, tuttavia, non considera in primo luogo che il DPCM 159 non applica solo un criterio oggettivo legato al tipo di prestazione fornita per l’individuazione del tipo di ISEE da presentare ma anche un criterio soggettivo, richiedendo la sussistenza delle peculiari disabilità di cui all’All.3 e, in secondo luogo, che la definizione di “prestazione agevolata di natura sociosanitaria” in esso contenuta è più ampia di quella di “prestazione sanitaria a rilevanza sociale” di cui al DPCM del 2001.
In merito all’interpretazione dell’art. 1, co. 1, lett. f del DPCM 159/2013 attinente all’applicazione delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitarie ivi definite,  si conferma che l’ISEE specifico per tali prestazioni di cui all’art. 6 del DPCM 159/2013 non è applicabile se il soggetto non ha ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non autosufficienza da parte delle autorità competenti di cui all’elenco dell’All.3 al DPCM citato; pertanto, in tale ultimo caso, per l’accesso alle suddette prestazioni, il soggetto dovrà utilizzare l’ISEE ordinario.  Si specifica, inoltre, che nella locuzione “interventi a favore di tali soggetti” di cui all’art. 1, co. 1. Lett. f) del DPCM 159/2013, si ritiene possano esser ricompresi anche i servizi offerti dai Centri Socio Educativi (CSE) laddove rivolti all’inserimento sociale delle persone affette dalle disabilità di cui al citato All. 3 (cfr. Istruzioni per la compilazione della DSU del 7/11/2014, pag. 19). Nel caso prospettato, relativo a disabili le cui “fragilità” non fossero riconducibili alle condizioni di cui al citato All. 3, dunque, è necessario utilizzare l’ISEE ordinario.