Il D.L. prevede l'innalzamento all'85%, dal 1° giugno 2010, della percentuale per l'assegno mensile di assistenza (D.L. 78/2010)[questo innalzamento è stato poi scongiurato in sede di conversione in legge]

Testo in vigore dal 31.5.2010

Avvertenza: in sede in conversione è stato soppresso l'innalzamento della percentuale per il diritto all'assegno mensile di assistenza.
Per il testo in vigore, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, si veda D.L. 78/2010 conv. con modd. dalla L. 122/2010

 

Effetti dell'art. 10 del provvedimento:

[il comma 1, soppresso dalla legge di conversione, prevede che la percentuale minima per godere dell'assegno mensile di assistenza passi dal 74% all'85% (per le domande amministrative inviate dall'1.6.2010);]

comma 2:  viene estesa, anche nel campo della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e delle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale, la possibilità per  l’INPS di rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione.

L’INPS può procedere alla revisione entro 10 anni, decorrenti dalla data dell’originario provvedimento errato. I termini rimangono illimitati in caso di dolo o colpa grave dell’interessato, accertati giudizialmente;

comma 3: vengono previsti la sanzione penale e l'obbligo del risarcimento del danno per il medico certificatore che con false attestazioni determini la concessione di benefici economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, successivamente revocati per verifica della insussistenza dei requisiti sanitari;

comma 4: viene disposto un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue (innalzate a 250.000 dalla legge di conversione) per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile;

comma 5: viene imposto che le Commissioni Asl tenute ad accertare, ai fini scolastici, la condizione di alunno con handicap, precisino se e la patologia è stabilizzata o progressiva, altresì specificando l’eventuale carattere di gravità dell’handicap.

Marco Aquilani, 14.06.2010

Il testo dell'atto

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, artt. 9 e 10

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, artt. 9 e 10

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

(in G.U. n. 125 del 31.5.2010 - Suppl. Ordinario n.114)

[Avvertenza: in sede in conversione è stato soppresso l'innalzamento della percentuale per il diritto all'assegno mensile di assistenza.
Per il testo in vigore, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, si veda D.L. 78/2010 conv. con modd. dalla L. 122/2010]

[omissis]

CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA'
E PREVIDENZA

Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

[omissis]

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

[omissis]

 

Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidita'

1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidita' prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura pari o superiore all'85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di invalidita' a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidita' civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi' modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.»
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell' Organizzazione Mondiale della Sanita'. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.