Semplificazioni per i soggetti con invalidità (art. 25 D.L. 90/2014, conv. con modd. da L. 114/2014, in G.U. 18.8.2014, n. 190 - Suppl. Ord. n. 70)

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, conv. con Legge 11 agosto 2014, n.114

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, conv. con Legge 11 agosto 2014, n.114

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza degli uffici giudiziari.

(in GU n.190 del 18.8.2014 - Suppl. Ordinario n. 70)

TESTO COORDINATO DELL'ART. 25  DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 

Testo dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24  giugno  2014),  coordinato  con  la legge di conversione  11  agosto  2014,  n.  114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza degli uffici giudiziari.».

 

Titolo II 
Interventi urgenti di semplificazione 

Capo I
Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione 

Art. 25 
Semplificazione per i soggetti con invalidita' 


   (( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, dopo le parole:  «sia  richiesto»  sono  inserite  le  seguenti:  «da disabili sensoriali o». )) 
  1.  All'art.  330,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  dopo  le  parole:  «laurea  in ingegneria»  sono  inserite  le   seguenti:   ((   «,   nonche'   dal rappresentante   dell'associazione   di   persone   con   invalidita' individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. ))  La partecipazione del rappresentante (( di quest'ultima )) e' comunque a titolo gratuito». 
  2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e  successive modificazioni e integrazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «Qualora,  all'esito della  visita  di  cui  al  precedente periodo, la commissione medica locale certifichi  che  il  conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica  stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita'  della patente di  guida  posseduta  potranno  essere  esperiti  secondo  le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art.  126, commi 2, 3 e 4.». 
  3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della  Repubblica  16   dicembre   1992,   n.   495,   e   successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le  parole:  «Il comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e»  e'  inserita la parola: «puo'». 
  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla  legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2  dell'art.  2,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni: 
      1)   la   parola   «novanta»   e'   sostituita   dalla   parola «quarantacinque»; 
      2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33  della  stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini  previsti  dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e  dall'art.  42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151». 
  (( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici  specialisti nelle patologie denunciate». )) 
    b) al  comma  3-bis  dell'art.  2,  la  parola  «centottanta»  e' sostituita dalla parola «novanta»; 
    c) dopo il comma 3-ter  dell'art.  2,  e'  inserito  il  seguente comma: «3-quater. Ai  fini  delle  agevolazioni  lavorative  previste dagli articoli 21 e 33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e dall'art. 42 del decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  la Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata dell'interessato,  e'  autorizzata  a   rilasciare   un   certificato provvisorio al  termine  della  visita.  Il  certificato  provvisorio produce effetto fino all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da parte della Commissione medica dell'INPS.». 
  5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che  abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  eta',  le prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento  delle  condizioni sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di settore. 
  6.  Ai  minori  titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio  1980,  n.  18,  ovvero dell'indennita' di accompagnamento per  ciechi  civili  di  cui  alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27  maggio  1970,  n.  382, ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508,  nonche'  ai  soggetti  riconosciuti  dalle Commissioni  mediche,  individuate  dall'art.  20,   comma   1,   del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite  al  compimento  della  maggiore   eta'   le   prestazioni economiche  erogabili  agli  invalidi  maggiorenni,  senza  ulteriori accertamenti sanitari, ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri requisiti previsti dalla normativa di settore. 
  (( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali  visite  di revisione e del relativo iter di verifica, i  minorati  civili  e  le persone con handicap in possesso  di  verbali  in  cui  sia  prevista rivedibilita' conservano tutti i  diritti  acquisiti  in  materia  di benefici,  prestazioni  e  agevolazioni  di  qualsiasi   natura.   La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali  sia  prevista la rivedibilita', e'  di  competenza  dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS). )) 
  7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dell'indennita'  di accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse. 
  8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  il primo periodo e' soppresso. 
  9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'  aggiunto  in fine il seguente comma: 
  «2-bis. La persona handicappata affetta  da  invalidita'  uguale  o superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva eventualmente prevista.». 
  (( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68, le parole: «se  non  versino  in  stato  di  disoccupazione  e»  sono soppresse. )) 

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Riferimenti normativi (dalle note in GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70) 
 
     Si riporta il testo dell'art. 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495, recante "Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del nuovo codice della strada", come modificato dalla  presente legge: 

    "5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici  sia  richiesto  da  disabili  sensoriali  o  da mutilati e minorati fisici  per  minorazioni  anatomiche  o funzionali a carico degli arti o della colonna  vertebrale, la  composizione  della  commissione   medica   locale   e' integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della  riabilitazione,  nonche'  da  un  dipendente   della Direzione generale della  motorizzazione  del  Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali  e' richiesta   la   laurea   in   ingegneria,   nonche'    dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' individuata  dal  soggetto   sottoposto   ad   accertamento sanitario.  La   partecipazione   del   rappresentante   di quest'ultima e' a titolo gratuito.  Qualora  l'accertamento sia  richiesto  da  soggetti  affetti  da  diabete   o   da problematiche  cliniche  alcol-correlate,  la  composizione della commissione puo' essere integrata rispettivamente  da un medico specialista diabetologo o alcologo.". 

     Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  "Nuovo  codice della strada": 
    "4. L'accertamento dei requisiti psichici e  fisici  e' effettuato da commissioni mediche  locali,  costituite  dai competenti organi regionali ovvero dalle province  autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla  nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: 
    a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in  cui  il giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle particolari esigenze. Qualora, all'esito  della  visita  di cui al precedente periodo,  la  commissione  medica  locale certifichi  che  il  conducente  presenti   situazioni   di mutilazione  o  minorazione  fisica  stabilizzate   e   non suscettibili  di  aggravamento  ne'   di   modifica   delle prescrizioni o delle  limitazioni  in  atto,  i  successivi rinnovi di  validita'  della  patente  di  guida  posseduta potranno essere esperiti secondo le  procedure  di  cui  al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126, commi 2, 3 e 4; 
    b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo  a  guidare  autocarri  di  massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni ed autoarticolati adibiti al  trasporto  di  cose,  la  cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20 t, macchine operatrici; 
    c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta  richiesta  dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i trasporti terrestri; 
     d) di coloro nei  confronti  dei  quali  l'esito  degli accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della guida; 
    d-bis)  dei  soggetti  affetti  da   diabete   per   il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C, D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo, sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica patologia  sia  ai  fini  dell'espressione   del   giudizio finale.". 

     Si riporta il testo dell'art. 381, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495, recante "Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del nuovo codice della strada", come modificato dalla  presente legge: 
    "5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il comune puo',  con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un  adeguato spazio  di  sosta  individuato  da   apposita   segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di  parcheggio  per disabili" del  soggetto  autorizzato  ad  usufruirne  (fig. II.79/a).  Tale  agevolazione,  se  l'interessato  non   ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato  accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone  ad  alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta  da  parte del  detentore  del   "contrassegno   di   parcheggio   per disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche  nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a  pagamento  gestite  in concessione,  un  numero  di  posti  destinati  alla  sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.  503,  e puo' prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per  gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora  risultino  gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati." 

    Si riporta il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  27 agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante "Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le  attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione  di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e  per  la concessione  di  un  contributo   compensativo   all'Unione italiana ciechi": 
    "1. L'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104  ,  va  interpretato  nel  senso  che  l'individuazione dell'alunno  come  persona  handicappata,  necessaria   per assicurare   l'esercizio   del   diritto    all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di  cui  agli articoli  12  e  13  della  medesima  legge,  non  consiste nell'accertamento previsto dall'art. 4 della legge  stessa, ma e' effettuata secondo i criteri stabiliti  nell'atto  di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7  dell'anzidetto art. 12. In attesa dell'adozione dell'atto di  indirizzo  e coordinamento, al fine di garantire i necessari  interventi di sostegno, all'individuazione  provvedono,  nel  rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un  medico specialista nella patologia denunciata, in servizio  presso l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno. 
    2. Qualora la commissione  medica  di  cui  all'art.  4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla  presentazione  della  domanda, gli accertamenti sono effettuati, in  via  provvisoria,  ai soli fini previsti dagli articoli 21 e  33  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104  e  dall'art.   42   del   decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata,  in  servizio  presso  l'unita'
sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato. 
    3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo  da parte della commissione. 
    3-bis. La commissione medica di cui  all'art.  4  della legge 5 febbraio 1992,  n.  104  ,  deve  pronunciarsi,  in ordine agli accertamenti di propria competenza  di  cui  al medesimo  art.  4,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di presentazione della domanda. 
    3-ter. Al comma 3 dell'art. 33 della legge  5  febbraio 1992, n. 104 , le parole «hanno diritto  a  tre  giorni  di permesso mensile» devono interpretarsi  nel  senso  che  il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
    3-quater.  Ai  fini   delle   agevolazioni   lavorative previste dagli articoli 21 e  33  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e dall'art. 42  del  decreto  legislativo  26 marzo 2001,  n.  151,  la  Commissione  medica  competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e'  autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio  al  termine  della visita. Il certificato  provvisorio  produce  effetto  fino all'emissione dell'accertamento definitivo da  parte  della Commissione medica dell'INPS.". 

    La legge 11 febbraio 1980, n. 18,  recante  "Indennita' di  accompagnamento   agli   invalidi   civili   totalmente inabili",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   14 febbraio 1980, n. 44. 
    La legge 28 marzo 1968, n. 406, recante "Norme  per  la concessione di una indennita' di accompagnamento ai  ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1968, n. 98. 
    La legge 27 maggio 1970, n. 382, recante  "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156. 

    Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, recante  "Norme  integrative  in  materia  di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti": 
    " Art. 4. Istituzione, misura  e  periodicita'  di  una indennita'   di   comunicazione   in   favore   dei   sordi prelinguali. 
    1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai  sordomuti  come definiti nel secondo  comma  dell'art.  1  della  legge  26 maggio 1970,  n.  381  ,  e'  concessa  una  indennita'  di comunicazione  non  reversibile,  al  solo   titolo   della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per  dodici mensilita'. 
    2. Detta  indennita'  sara'  corrisposta  d'ufficio  ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui  alla  legge 26 maggio 1970,  n.  381  ,  trasformato  in  pensione  non reversibile  dall'art.  14-septies  del  decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663  ,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.  33,  e  a  domanda  negli altri casi con decorrenza dal primo  mese  successivo  alla data di presentazione della domanda stessa. 
    3. Per gli anni  successivi,  l'adeguamento  automatico della indennita' di cui al comma 1 sara'  calcolato,  sulla base  degli  importi  sopra  indicati,  con  le   modalita' previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.". 

    Si  riporta  il  testo  dell'art.  20,  comma  1,   del decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  recante "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini": 
    "1. A decorrere dal  1°  gennaio  2010  ai  fini  degli accertamenti  sanitari  di  invalidita'   civile,   cecita' civile,  sordita'  civile,  handicap   e   disabilita'   le Commissioni mediche delle  Aziende  sanitarie  locali  sono integrate  da  un   medico   dell'INPS   quale   componente effettivo.  In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo   e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del  presente articolo l'INPS medesimo si avvale  delle  proprie  risorse umane, finanziarie  e  strumentali,  anche  attraverso  una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del 26  maggio  2007,  concernente   il   trasferimento   delle competenze residue  dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze all'INPS.". 

    Si riporta il testo  dell'art.  42-ter,  comma  1,  del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia": 
    "1. I soggetti per i quali e' gia' stata  accertata  da parte  degli  uffici  competenti  una  menomazione  o   una patologia stabilizzate o ingravescenti di  cui  al  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2  agosto  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da  talidomide o da  sindrome  di  Down,  sono  esclusi  dalle  visite  di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli  uffici  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza sociale (INPS).".

    Si riporta il testo dell'art. 97, comma 2, della  legge 23 dicembre 2000, n.  388,  recante  "Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001)": 
    "2. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,  sono individuate,  senza  ulteriori  oneri  per  lo  Stato,   le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende  sanitarie  locali qualora non acquisita agli atti,  idonea  a  comprovare  la minorazione.". 

    Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  recante  "Legge-quadro  per  l'assistenza, l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone handicappate", come modificata dalla presente legge: 
    "Art. 20. Prove d'esame nei  concorsi  pubblici  e  per l'abilitazione alle professioni. 
    1. La persona handicappata sostiene  le  prove  d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari  e  nei  tempi  aggiuntivi eventualmente  necessari  in   relazione   allo   specifico handicap. 
    2.  Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e all'esame per l'abilitazione alle professioni il  candidato specifica l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio handicap,   nonche'   l'eventuale   necessita'   di   tempi aggiuntivi. 
    2-bis. La persona handicappata affetta  da  invalidita' uguale o superiore all'80% non e'  tenuta  a  sostenere  la prova preselettiva eventualmente prevista.". 
    Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della  legge 12 marzo 1999, n. 68, recante  "Norme  per  il  diritto  al lavoro dei disabili", come modificato dalla presente legge: 
    "2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita'  nei concorsi  pubblici  possono   essere   assunti,   ai   fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art.  3,  anche  e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.".