Obbligo del Ctu di applicare la tabella indicativa delle percentuali di invalidità civile.

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Sembrerebbe emergere, da questa ordinanza, una decisa presa di posizione per l'applicazione puntuale della tabella indicativa delle percentuali di invalidità civile approvata con D.M. del 5 febbraio 1992.
L'esperienza diretta offre spesso casi di disapplicazione intenzionale delle tabelle di invalidità civile da parte dei Ctu: consulenze per invalidità civile eseguite con le tabelle Inail, o valutazioni arbitrarie "a occhio" con aggiustamento dei parametri tabellati perchè ritenuti troppo alti ecc. ecc.
Per sgombrare il campo da questi arbìtri e garantire la certezza del diritto anche nel campo dell'invalidità civile, occorrerebbe l'intransigente rispetto del principio giurisprudenziale che con questa ordinanza viene ribadito:
"va ricordato che secondo un principio consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 24.3.2014 n. 6580 e già n. 5571 del 2001), con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di una generica valutazione (cfr., ex plurimis, Cass. 5571/01; Cass. 6050/01; Cass. 13685/02; Cass. 13938/02; Cass. 3361/03; Cass. 6652/03; Cass. 13938/04)".

Peraltro, l'ordinanza in esame sembra propendere per una lettura rigida di questo principio, specificando che esso risulterebbe violato, nella fattispecie concreta oggetto del giudizio, perchè il c.t.u., nel determinare la percentuale d'invalidità del ricorrente, non avrebbe nè applicato le citate tabelle, nè avrebbe chiarito se la patologia riscontrata sul periziando potesse essere rapportata, anche per analogia, ad alcuna delle patologie tabellate.

Si rammenta che però, alla luce di un indirizzo interpretativo del giudice di legittimità (anche della stessa sezione che ha pronunciato l'ordinanza in esame: cfr. Cass. 25253/2014), nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computerebbe addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella di cui al D.M. 5.2.1992, "ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto" (Cass. 5 aprile 2004, n. 6652), ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1988, art. 4, nè la previsione - nella stessa disposizione - della tecnica valutativa scalare per i danni coesistenti costituirebbe deroga al suddetto principio generale (Cass. 12 aprile 2005, n. 7465).

Sarebbe ora opportuno monitorare l'atteggiamento della Suprema Corte su l'esatto significato di "applicazione della tabella".
Se infatti, come consentito dall'indirizzo da ultimo citato, l'applicazione della tabella dovesse essere intesa come un calcolo generico e svincolato da puntuali parametri "dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto", essa si tradurrebbe in un vuoto richiamo formale al D.M. 5.2.1992, nella realtà spoglio di effettivo e sostanziale recepimento dei criteri in esso prescritti.
Non vi sarebbe infatti alcun argine ad arbìtri e personalismi dei Ctu, se essi fossero meramente tenuti a individuare le patologie nella tabella, con piena libertà poi di calcolare la percentuale globale svincolati dalla metodologia di calcolo e dai valori percentuali specificati nella tabella medesima.

Si ricorda a proposito della metodologia di calcolo dell'invalidità complessiva che, la tabella di cui al D.M. 5.2.1992, nella "Prima parte" al punto 3), distingue due ipotesi di infermità plurime:

  1. menomazioni in concorso tra loro: che cioè interessano lo stesso organo o lo stesso apparato;
  2. menomazioni coesistenti: che cioè interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro.

Nel primo caso (menomazioni in concorso) "valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato".
Già siamo in un ambito metodologico più preciso di quella "valutazione del danno globale sulla validità complessiva del soggetto" che sarebbe ammessa dal filone giurisprudenziale sopra menzionato.

Nel secondo caso poi (menomazioni coesistenti), la valutazione complessiva è affidato all'applicazione della formula riduzionistica 
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2),
che non lascia spazio al Ctu per alcuna personalizzazione o adattamento del risultato.

Marco Aquilani, 12.11.2016

Il testo dell'atto

Corte di Cassazione, Sezione VI, Ordinanza 10 novembre 2016, n. 22953

Corte di Cassazione, Sezione VI, Ordinanza 10 novembre 2016, n. 22953

Procedimento giurisdizionale in materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili - presupposto medico legale - vincolatività della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. 5.2.1992, in attuazione dell'art. 2 D.Lgs. 509/1988. Valutazione del giudice che prescinda dall'esame della tabella - costituisce vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione.

La tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. 5.2.1992, in attuazione dell'art. 2 D.Lgs. 509/1988, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di una generica valutazione. (Massima non ufficiale)

Civile Ord. Sez. 6   Num. 22953  Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA
Data pubblicazione: 10/11/2016

ORDINANZA

sul ricorso 18451-2014 proposto da:
N*** S***, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA 93 INT. 29, presso lo studio dell'avvocato MARIO CALIGIURI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINA AVIGLIANO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 42/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 16/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l'Avvocato Lina Avigliano difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l'Avvocato Clementina Pulii difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto e diritto

Il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso proposto da N*** S*** ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. avendo accertato che non sussistevano le condizioni sanitarie previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per il riconoscimento della chiesta indennità di accompagnamento.
Osserva in particolare il giudice che la patologia da cui è affetto il N*** (sindrome di Ondine che determina durante il sonno fenomeni di ipercapnia e ipossiemia) pur richiedendo un'assistenza durante le ore di riposo diurno e notturno, tuttavia non gli impedisce di frequentare un regolare corso scolastico e di avere una normale vita sociale. Conclude pertanto, facendo proprie le considerazioni del consulente nominato, per l'insussistenza di una totale inabilità (invalido all'80%) sottolineando che, per conseguenza, nessun rilievo può essere attribuito all'esigenza di aiuto esterno durante il sonno.
Per la cassazione della sentenza ricorre il N*** denunciando la violazione degli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971, degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e del d.m. Sanità 5.2.1992.
Sostiene infatti che il consulente, e per l'effetto il Tribunale che ne ha fatto proprie le conclusioni medico legali, sarebbero incorsi nella denunciata violazione non essendo state precisato se e quali voci delle tabelle contenute nel decreto ministeriale 5.2.1992 siano state applicate alla Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita (CCHS conosciuta come sindrome di Ondine), anche in via parametrica, ed avevano comportato una quantificazione dell'invalidità nella misura dell'80%.
Inoltre denuncia l'omessa applicazione delle tabelle anche sotto il profilo del vizio di motivazione per non avere il giudice indicato se la patologia (CCHS) sia o meno prevista dalle stesse e se, in caso di carente previsione, a quale fascia di infermità analoghe sia riconducibile.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, infine, si duole della violazione dell'art. 6 comma 3 della legge 9.3.2006 n. 80 in relazione al d.m. 2.8.2007 che prevede tra le patologie che esonerano da visite di controllo o revisione circa la permanenza dello stato invalidante l'insufficienza respiratoria in trattamento continuo da ossigenoterapia o ventilazione meccanica respiratoria in corso.
Si è costituito l'Inps per resistere al ricorso di cui ha denunciato l'inammissibilità sotto vari profili.
Tanto premesso va ricordato che secondo un principio consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 24.3.2014 n. 6580 e già n. 5571 del 2001), con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di una generica valutazione (cfr., ex plurimis, Cass. 5571/01; Cass. 6050/01; Cass. 13685/02; Cass. 13938/02; Cass. 3361/03; Cass. 6652/03; Cass. 13938/04).
Nella specie il c.t.u., nel determinare la percentuale d'invalidità dell'invalido, non risulta che abbia applicato le citate tabelle né ha chiarito se, mancando una precisa indicazione della patologia riscontrata al N*** (la Sindrome di Ondine) le sue caratteristiche fossero rapportabili ad altra patologia tabellata e con quale percentuale di invalidità.
Ne segue che il primo motivo di ricorso risulta manifestamente fondato e deve essere accolto restando assorbito l'esame del secondo motivo di ricorso che investe la medesima questione sotto il diverso profilo del vizio di motivazione.
Inammissibile invece il terzo motivo di ricorso con il quale denunciata una violazione che non risulta essere stata ritualmente avanzata nel corso del giudizio di merito.
In conclusione il primo motivo di ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, restando assorbito il secondo ed inammissibile il terzo. La sentenza cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed inammissibile il terzo.
Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.