Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 7 marzo 2012, n. 3585
Indennità di frequenza - diritto alla 13^ mensilità - non sussiste (sintesi non ufficiale)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI MAURO, GIUSEPPINA GIANNICO, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
P.P.M.P., in qualità di genitore esercente la potestà sul minore S.C.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 475/2010 della CORTE D'APPELLO di LECCE del 17.2.2010, depositata il 05/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Clementina Pulli (per delega avv. Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta
fondatezza.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da P.P.M.P. quale genitore esercente la potestà sul minore S.C. per ottenere la tredicesima mensilità sulla indennità di frequenza di cui il minore godeva dal 1996 al 2005;
Avverso detta sentenza l'Inps ricorre e la controparte è rimasta intimata; Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili.
E' stato infatti già affermato (Cass. n. 16329 del 16/06/2008 ed altre numerose conformi) che "Il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dalla L. n. 289 del 1990, art. 1 nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dalla stessa L. n. 289 del 1990, art. 2, commi 3 e 4 - per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Va escluso, conseguentemente, il diritto a esigere una tredicesima mensilità dell'indennità, restando eventuale anche il diritto a percepirne dodici.";
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Condanna la soccombente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate, quanto al primo grado in Euro trecentoquaranta/00 (duecentoquarantacinque/00 onorari e settantacinque/00 diritti); per il secondo grado in Euro quattrocentocinquanta/00 (trecentocinquantacinque/00 onorari e settantacinque/00 diritti) e per il presente giudizio in Euro venti/00 per esborsi e centonovantacinque/00 per onorari, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012