13^ mensilità dell'indennità di frequenza: dopo un prima pronuncia favorevole del 2008, si conferma ulteriormente l'orientamento, ormai consolidato, che nega il diritto alla tredicesima mensilità (Cass. n. 20741/2013)

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 10 settembre 2013, n. 20741

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 10 settembre 2013, n. 20741

Indennità di frequenza - diritto alla 13^ mensilità - non sussiste (sintesi non ufficiale)

Non può riconoscersi il diritto al pagamento della 13^ mensilità sull'indennità di frequenza, sia in ragione dell'esplicito dettato normativo, sia in ragione della diversa funzione sociale assolta dall'indennità di frequenza rispetto all'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 L. 118/1971, nonostante i due emolumenti siano di pari importo, e nonostante per quest'ultimo sia prevista l'erogazione della tredicesima mensilità. (massima non ufficiale)

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. LA TERZA  Maura                               -  Presidente   -
Dott. IANNIELLO Antonio                             -  Consigliere  -
Dott. MAMMONE   Giovanni                            -  Consigliere  -
Dott. CURZIO    Pietro                              -  Consigliere  -
Dott. PAGETTA   Antonella                      -  rel. Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

                                      
sul ricorso 29072-2011 proposto da:
INPS  - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS)  in persona   del   Presidente  e  legale  rappresentante  pro   tempore, elettivamente  domiciliato  in ROMA,  VIA  DELLA  FREZZA  17,  presso l'AVVOCATURA  CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato  e  difeso  dagli avvocati  RICCI MAURO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura  speciale  in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

B.A. in qualità di genitore esercente  la  potestà sul  minore          D.T., elettivamente domiciliata in  ROMA,  VIA ANTONIO  GRAMSCI  9, presso lo studio dell'avvocato MARTINO  CLAUDIO, rappresentata  e  difesa  dagli avvocati  CECCHINELLI  VANNI,  MONICA BRIGNOLE, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso  la sentenza n. 539/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA  del 25.5.2011, depositata il 27/05/2011;
udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del 14/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito  per  il  ricorrente l'Avvocato Mauro Ricci che si  riporta  ai motivi del ricorso;
E'  presente  il  Procuratore Generale in persona  del  Dott.  ROMANO Giulio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta. 

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380 bis e 375 cod. proc. civ.: " B.A. quale esercente la potestà genitoriale sul minore D.T. adiva il giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del diritto al pagamento della 13^ mensilità sull'indennità di frequenza già riconosciuta al predetto minore e la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda.
La decisione era confermata dalla Corte di appello di Genova in dichiarata adesione all'orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza n. 13985 del 2008 secondo la quale "L'indennità di frequenza in favore di minori di anni diciotto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla L. n. 289 del 1990, art. 1 è di importo pari all'assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 e va, quindi, concessa per tredici mensilità. Ne consegue che, essendo detta indennità limitata alla reale durata del trattamento riabilitativo o terapeutico o del corso scolastico o di formazione, la corresponsione della tredicesima mensilità dovrà essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso predetti, secondo la regola prevista dalla stessa L. n. 289 del 1990, art. 2, comma 3".
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INPS deducendo con unico articolato motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 1990, art. 1 e segg. e vizio di motivazione. Ha sostenuto che la ratio della L. n. 289 del 1990, istitutiva dell'indennità di frequenza risiede nella esigenza di fornire un aiuto economico alle famiglie che hanno necessità di sottoporre i minori a cure o trattamenti riabilitativi presso strutture specializzate anche se non vicine alla propria residenza e che devono , quindi , affrontare spese legate alla frequenza di un centro specializzato o di una scuola e che quindi è evidente la diversità dell'assegno di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 che ha lo scopo di assicurare un reddito continuo e permanente a quei soggetti maggiorenni che, a causa di una ridotta capacità lavorativa, non sono in grado di procurarsi le necessarie risorse economiche. Rimarcata la differenza di funzione fra le due prestazioni l'istituto previdenziale ha ritenuto in base alla stessa non giustificata la corresponsione della indennità di frequenza per tredici mensilità ed ha a tal fine richiamato più recenti approdi di questa Corte di segno difforme rispetto alla sentenza richiamata dai giudici di appello.
La parte intimata ha depositato controricorso.
Questa Corte, dopo una prima decisione (Cass. sent. n. 13985 del 2008) che aveva affermato il diritto dei destinatari della indennità di frequenza alla corresponsione di una tredicesima mensilità (commisurata a tanti ratei del beneficio quanti fossero i mesi del trattamento riabilitativo o della frequenza scolastica), ha nuovamente esaminato la questione (Cass. sent. n. 16329 del 2008) negando il diritto alla tredicesima mensilità. A questa stessa conclusione ermeneutica sono pervenute le successive sentenze - dando luogo a un indirizzo consolidato (cfr., fra le altre, Cass. ord. n. 3585 del 2012, n. 5716 del 2010, n. 1842, n. 4409, n. 7310, n. 8167 del 2009) - dopo un'ulteriore approfondimento che ha considerato i rilievi delle parti, ma che, tuttavia, non ha potuto non tener conto dell'esplicito dettato normativo (che, come detto, non prevede l'erogazione dell'indennità per tredici mensilità), a sua volta giustificato dalla diversa funzione sociale che assolvono, rispettivamente, l'assegno di invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 e la indennità di frequenza introdotta dalla L. n. 289. Il Collegio, riunito in camera di consiglio, valuterà se il ricorso non sia manifestamente fondato".
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.
Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto deciso nel merito con rigetto della originaria domanda. Il consolidarsi dell'orientamento del quale si è fatto applicazione solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso in appello, giustifica la integrale compensazione delle spese dei gradi di merito.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la soccombente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1500,00 per compensi professionali e Euro 50,00 per esborsi oltre contributo unificato e accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2013