Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 3 giugno 2015, n. 11484
Azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile - termine semestrale di decadenza - si applica ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1° gennaio 2005. (Sintesi non ufficiale)
Il nuovo istituto della decadenza, di cui all'art. 42, comma 3, d.l. n. 269\03, convertito, con modificazioni, in L. n. 326\03, la cui efficacia temporale è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art.23, comma 2, d.l. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito con modificazioni in L. 27 febbraio 2004 n.47, il cui fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, può applicarsi solo ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1° gennaio 2005 e dunque non all'ipotesi in cui il ricorso amministrativo sia stato proposto prima del 31 dicembre 2004, applicandosi in tal caso la previgente disciplina in tema di ricorsi amministrativi di cui al d.P.R. n. 698 del 1994. (Massima non ufficiale)
Civile Sent. Sez. L Num. 11484 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO
Data pubblicazione: 03/06/2015
SENTENZA
sul ricorso 18540-2009 proposto da:
L*** M***, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA NICATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE LIGURIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 213/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/03/2009 R.G.N. 298/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato PETRETTI ALESSIO;
udito l'Avvocato PREDER SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rinvio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.4.08, L*** M*** proponeva appello avverso la sentenza n. 166 del 7.11.2007 con la quale il Tribunale di Chiavari aveva dichiarato la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269/03, convertito in L.n. 326\03, dalla domanda giudiziale proposta il 19.4.2006 volta ad ottenere il ripristino dell'assegno di invalidità civile che le era stato revocato a seguito di visita di revisione nel 2002.
Deduceva l'appellante che la norma di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n.269\03, la cui efficacia era stata differita al 31.12.04, non poteva trovare applicazione al caso di specie, posto che era stato proposto in data 21 giugno 2003 ricorso amministrativo in epoca in cui il d.l. n. 269\03 non era ancora entrato in vigore, sicché la domanda doveva considerarsi ancora soggetta alla vecchia disciplina delle fasi, rispettivamente, amministrativa e giudiziale, che non prevede alcuna decadenza processuale ma all'interno della quale poteva porsi al più una questione di procedibilità.
Si costituiva il solo INPS, resistendo al gravame, mentre il Ministero e la Regione restavano contumaci.
Con sentenza depositata il 30 marzo 2009, la Corte d'appello di Genova respingeva il gravame, ritenendo applicabile il nuovo istituto della decadenza anche nei casi di presentazione del ricorso amministrativo in epoca precedente al 31.12.04, sia pure a partire dal 1.1.05, e dunque calcolando i sei mesi di cui all'art. 42 citato da tale ultima data.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Lo Coco, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.
Resiste l'INPS con controricorso, mentre il Ministero e la Regione sono rimasti intimati.
Motivi della decisione
1.- La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, del di. n. 269\03, convertito in L. n. 326\03 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la citata disposizione poteva trovare applicazione solo nel caso in cui sia stato emesso il provvedimento amministrativo impugnabile, ma non impugnato in base alla previgente normativa, e non già nel caso, come quello di specie, in cui il ricorso amministrativo era stato proposto prima dell'entrata in vigore della disciplina della decadenza, introdotta con d.l. n. 269\03, e quindi differita al 1°gennaio 2005. In tal senso il quesito di diritto formulato.
1.1.- Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato che l'art. 42, terzo comma del d. I. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, contiene un duplice precetto, da un lato dichiarando non più necessario il ricorso amministrativo ai fini della procedibilità della domanda e dall'altro introducendo una nuova decadenza per l'esercizio dell'azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo; pertanto, in mancanza di una disciplina transitoria "ad hoc", il nuovo istituto della decadenza, il cui fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, non può che applicarsi ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel rispetto del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa non può essere applicata ai "facta praeterita", pur corrispondenti agli elementi di una fattispecie produttiva di nuovi effetti, che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati (Cass. 20.4.11 n. 9038, Cass. 15.10.14 n. 21812, entrambe peraltro emesse in casi di ricorso amministrativo proposto precedentemente al 31.12.04).
Ne consegue che nella specie, essendo stato proposto ricorso amministrativo in data 16 giugno 2003 (avverso un provvedimento amministrativo di rigetto evidentemente precedente), non poteva applicarsi la decadenza introdotta dal citato art. 42, ma, viceversa, trovava ancora applicazione il precedente regime, in base al quale era prevista come condizione di procedibilità la presentazione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento negativo. Nella prima di tali pronunce si è anche osservato che ritenere che per i ricorsi amministrativi legittimamente proposti prima del 31.12.04 sia applicabile, sia pure dal 1.1.05, il nuovo regime di decadenza dall'azione giudiziaria, come sostenuto dal controricorrente INPS, si espone alla censura che in tal modo si avrebbe un differimento della decorrenza del termine decadenziale ed un suo inammissibile mutamento, posto che la decadenza decorrerebbe, in contrasto con la lettera della norma, non più dalla comunicazione del provvedimento, ma dal 1° gennaio 2005; il termine di decadenza potrebbe non essere più pari a sei mesi, ma al lasso di tempo intercorrente dalla eventuale comunicazione del provvedimento sino al 31 dicembre 2004, più sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2.- Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi, con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, per l'ulteriore esame della controversia attenendosi al seguente principio di diritto: "il nuovo istituto della decadenza, di cui all'art. 42, comma 3, d.l. n. 269\03, convertito, con modificazioni, in L. n. 326\03, la cui efficacia temporale è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art.23, comma 2, d.l. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito con modificazioni in L. 27 febbraio 2004 n.47, il cui fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, può applicarsi solo ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1° gennaio 2005 e dunque non all'ipotesi in cui il ricorso amministrativo sia stato proposto prima del 31 dicembre 2004, applicandosi in tal caso la previgente disciplina in tema di ricorsi amministrativi di cui al d.P.R. n. 698 del 1994".
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 marzo 2015
Il Consigliere est. Il Presidente